domenica 31 luglio 2022

Come utilizzare il Green Transition Fund: NO a discariche e inceneritori

Approvato e pubblicato il Decreto che definisce le modalità di accesso al Fondo per la transizione verde (Green Transition Fund) che rientra tra le varie misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Decreto definisce anche le attività non finanziabili secondo i principi della transizione ecologica derivati dalla Tassonomia Verde della UE che purtroppo ha inserito anche il gas come spiego QUI.

Ma vediamo da dove nasce questo fondo e cosa dice il nuovo Decreto Ministeriale 3 marzo 2022.

 

 

LA MISURA DEL PNRR DA CUI DERIVA IL FONDO PER LA TRANSIZIONE VERDE

Nell’ambito del PNRR sussiste la misura M2C2 - Investimento 5.4  «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione  ecologica», previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione   verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità  sostenibile»  del  predetto Piano, che prevede l'istituzione di un fondo denominato «Green Transition Fund» al fine di incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione, con particolare  focus  sui  settori  della  transizione verde, tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti.

In particolare le indicazioni riferite all'investimento 5.4 contenute nell'allegato alla Decisione di   approvazione del PNRR da parte Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, specificano, tra l'altro, che l'investimento mira a favorire lo sviluppo di start-up attive nell'ambito della transizione verde mediante l'istituzione del «Green Transition Fund», avente dotazione di euro 250.000.000,00, con una strategia di investimento focalizzata, in particolar modo, su rinnovabili, economia circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio dell'energia, ed é previsto, per le   operazioni, un periodo di investimento di cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio, nonché che il Fondo investe in fondi rilevanti di venture capital, start-up e programmi di incubazione/accelerazione, affiancando i principali gestori di venture capital e operatori del sistema.

 

 

IL DECRETO MISE DEL 3 MARZO 2022

Il Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 3 marzo 2022 (QUI) fornisce le disposizioni atte a consentire la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, dell'Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica»  previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e  mobilità sostenibile», del PNRR.

Il Fondo GTF é istituito e gestito dalla SGR (QUI), previa stipula di un apposito accordo finanziario da sottoscrivere tra il Ministero e la stessa SGR entro il 30 giugno 2022, con il quale sono disciplinati i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le modalità di utilizzo delle risorse destinate   all'attuazione dell'Investimento 5.4 della missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del PNRR.

 

 

COME OPERA IL FONDO PER LA TRANSIZIONE VERDE

Le operazioni finanziate dal Fondo di cui al comma 1 sono volte a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell'economia circolare, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica. Per le predette finalità, il Fondo GTF:

a) opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione   ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima del 1° febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità;

b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR ovvero, su un flusso delle   opportunità di investimento generato dalla stessa SGR nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.

 

 

ATTIVITÀ NON FINANZIABILI CON IL FONDO

Non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni riferite alle seguenti attività:

a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01);

b) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c)  attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologicoPer quanto attiene agli inceneritori, l'esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili,  né agli  impianti  esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza  energetica, catturare i  gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di  vita. Per quanto attiene agli impianti di   trattamento meccanico biologico, l'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare  l'efficienza energetica o migliorare  le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni  non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti  dell'impianto  o  un'estensione della sua durata di vita;

d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

 



 

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