Approvato e pubblicato il
Decreto che definisce le modalità di accesso al Fondo per la transizione verde
(Green Transition Fund) che rientra tra le varie misure del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Il Decreto definisce anche le attività non finanziabili
secondo i principi della transizione ecologica derivati dalla Tassonomia Verde
della UE che purtroppo ha inserito anche il gas come spiego QUI.
Ma vediamo da dove nasce questo fondo e cosa dice il nuovo Decreto Ministeriale 3 marzo 2022.
LA MISURA DEL
PNRR DA CUI DERIVA IL FONDO PER LA TRANSIZIONE VERDE
Nell’ambito del PNRR
sussiste la misura M2C2 - Investimento 5.4
«Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica», previsto nell'ambito della
Missione 2 «Rivoluzione verde e
transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilità sostenibile» del
predetto Piano, che prevede l'istituzione di un fondo denominato «Green
Transition Fund» al fine di incoraggiare e stimolare la crescita di un
ecosistema di innovazione, con particolare
focus sui settori
della transizione verde, tramite
investimenti di venture capital diretti e indiretti.
In
particolare le indicazioni riferite all'investimento 5.4 contenute
nell'allegato alla Decisione di
approvazione del PNRR da parte Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
specificano, tra l'altro, che l'investimento mira a favorire lo sviluppo di
start-up attive nell'ambito della transizione verde mediante l'istituzione del
«Green Transition Fund», avente dotazione di euro 250.000.000,00, con una
strategia di investimento focalizzata, in particolar modo, su rinnovabili,
economia circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e
stoccaggio dell'energia, ed é previsto, per le
operazioni, un periodo di investimento
di cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio, nonché che il Fondo investe
in fondi rilevanti di venture capital, start-up e programmi di
incubazione/accelerazione, affiancando i principali gestori di venture capital
e operatori del sistema.
IL DECRETO
MISE DEL 3 MARZO 2022
Il Decreto del
Ministero Sviluppo Economico del 3 marzo 2022 (QUI) fornisce le disposizioni atte a consentire la
realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, dell'Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica»
previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione
verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR.
Il Fondo GTF é istituito e
gestito dalla SGR (QUI),
previa stipula di un apposito accordo finanziario da sottoscrivere tra il
Ministero e la stessa SGR entro il 30 giugno 2022, con il quale sono
disciplinati i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le
modalità di utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione dell'Investimento 5.4 della missione «Rivoluzione verde e
transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilità sostenibile» del PNRR.
COME OPERA IL
FONDO PER LA TRANSIZIONE VERDE
Le operazioni finanziate dal Fondo di cui al comma 1 sono volte a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell'economia circolare, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica. Per le predette finalità, il Fondo GTF:
a) opera attraverso
investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con elevato
potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie
imprese delle filiere della transizione
ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti
innovativi, anche già avviati, non prima del 1° febbraio 2020, ma
caratterizzati da significativo grado di scalabilità;
b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR ovvero, su un flusso delle opportunità di investimento generato dalla stessa SGR nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.
ATTIVITÀ NON FINANZIABILI CON IL FONDO
Non
sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni riferite
alle seguenti attività:
a) attività
connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei
progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire
dal gas naturale, nonché le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto
e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni
di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio
“non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01);
b) attività
nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti
parametri di riferimento;
c) attività connesse alle discariche di
rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per quanto attiene agli inceneritori,
l'esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente
adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli
impianti esistenti quando tali
azioni sono intese ad aumentare l'efficienza
energetica, catturare i gas di
scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di
combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di
trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita. Per quanto attiene agli impianti
di trattamento meccanico biologico,
l'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento
meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti
differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione
anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di
trattamento dei rifiuti
dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
d)
attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe
causare un danno all'ambiente.
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