I commi da 85 a 96 articolo
1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020 - QUI) prevede
la istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone economiche ambientali che
coincidono con i parchi naturali.
COSA SONO LE
ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI
L’articolo 4-ter della
legge 141/2019 introduce Misure per contrastare
i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali
e nei centri urbani.
Il territorio di ogni
Parco Nazionale diventa zona economica ambientale
(ZEA). Al fine di rendere operative le ZEA sono previste forme di sostegno alle
nuove imprese e a quelle già esistenti
che avviano
un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura
incrementale compatibile con le seguenti finalità, dettate dal DLgs 30/2013 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per
lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra):
1. ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
2. sviluppare le energie rinnovabili
3. favorire il sequestro dei gas serra mediante
silvicoltura nella UE
4. rafforzare
la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei
mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e
il contrasto dell'inquinamento
MODALITÀ DI
FINANZIAMENTO DEL FONDO
Il fondo è finanziato con
i proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2. In particolare il comma 86 di
detto articolo 1 legge 160/2019 afferma che a valere sulle disponibilità
del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad intervenire
attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo
di operazioni e nella misura massima
dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento
e operazioni, anche in partenariato
pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili
e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia
circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della
plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo
sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio
derivanti dal cambiamento climatico e,
in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata
sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
PROGETTI FINANZIABILI
L’articolo 64 della Legge 120/2020 (QUI) prevede che le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1,
comma 86, della legge 27 dicembre 2019 n.160, possono riguardare,
conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
n. 640 dell'11 dicembre 2019 (Green deal QUI) :
a) progetti tesi ad
agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i
cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e
servizi sostenibili;
b) progetti volti a
favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, con
sistemi intelligenti di gestione del traffico.
Le garanzie di cui sopra
sono assunte da SACE S.p.A. (QUI) nel limite di 2.500 milioni
di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni
assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato.
ESTENSIONE
GARANZIE
Con Delibera del
Comitato Interministeriale per la programma economica e lo sviluppo sostenibile
del 14 aprile 2022 (QUI) è
confermato l'«Atto di indirizzo relativo all'anno 2020 per le attività di cui
al sopra citato comma 1, dell'art. 64 legge 120/2020 approvato con delibera
CIPE 29 settembre 2020, n. 55 (QUI), con la
possibilità di rilasciare le garanzie anche a beneficio di progetti che
presentino le caratteristiche richieste dal sopra citato art. 64 legge 120/2020
e che abbiano beneficiato di finanziamenti a far data dal 1° gennaio 2020 (data
di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019 (vedi inizio questo commento) che
all'art. 1, comma 86, ha previsto la possibilità di rilasciare le garanzie) a condizione
che il rilascio della relativa garanzia sia idoneo a determinare elementi di
addizionalità conseguenti all'intervento da parte di SACE S.p.a. in termini di
miglioramento delle condizioni dei finanziamenti già in essere per progetti
coerenti con le finalità indicate dalla norma primaria e dallo stesso atto di
indirizzo.
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