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sabato 30 luglio 2022

Come finanziare le zone economiche ambientali nelle Aree protette Nazionali

I commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020 - QUI) prevede la istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone economiche ambientali che coincidono con i parchi naturali.

 

COSA SONO LE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI

L’articolo 4-ter della legge 141/2019 introduce Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani.

Il territorio di ogni Parco Nazionale diventa zona economica ambientale (ZEA). Al fine di rendere operative le ZEA sono previste forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti

che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le seguenti finalità, dettate dal DLgs 30/2013 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra):

1. ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,

2. sviluppare le energie rinnovabili    

3. favorire il sequestro dei gas serra mediante silvicoltura nella UE

4. rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e   strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento

 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL FONDO

Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di   CO2. In particolare il comma 86 di detto articolo 1 legge 160/2019 afferma che a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle  finanze é autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche  con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella  misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e  operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e  femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione  della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti  dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a  carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.

 

 

PROGETTI FINANZIABILI

L’articolo 64 della Legge 120/2020 (QUI) prevede che le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019 n.160, possono riguardare, conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019 (Green deal QUI) :

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b) progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, con sistemi intelligenti di gestione del traffico.

Le garanzie di cui sopra sono assunte da SACE S.p.A. (QUI) nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

 

 

ESTENSIONE GARANZIE

Con Delibera del Comitato Interministeriale per la programma economica e lo sviluppo sostenibile del 14 aprile 2022 (QUI) è confermato l'«Atto di indirizzo relativo all'anno 2020 per le attività di cui al sopra citato comma 1, dell'art. 64 legge 120/2020 approvato con delibera CIPE 29 settembre 2020, n.  55 (QUI), con la possibilità di rilasciare le garanzie anche a beneficio di progetti che presentino le caratteristiche richieste dal sopra citato art. 64 legge 120/2020 e che abbiano beneficiato di finanziamenti a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019 (vedi inizio questo commento) che all'art. 1, comma 86, ha previsto la possibilità di rilasciare le garanzie) a condizione che il rilascio della relativa garanzia sia idoneo a determinare elementi di addizionalità conseguenti all'intervento da parte di SACE S.p.a. in termini di miglioramento delle condizioni dei finanziamenti già in essere per progetti coerenti con le finalità indicate dalla norma primaria e dallo stesso atto di indirizzo.

 

 

 

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