INTANTO QUALI SONO I PALETTI DELLA GIURISPRUDENZA CON I QUALI ANDRÀ INTERPRETATA QUESTA ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA:
2. non si possono stabilire divieti che generalizzino l’impossibilità di collocare le antenne per intere ed estese aree comunali;
3. i criteri di localizzazione sono subordinati alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga in concreto assicurata sull’intero territorio comunale la completa copertura del servizio;
4. il criterio di localizzazione avente ad oggetto l’indicazione della distanza minima degli impianti da realizzare rispetto ad alcuni ‘tipi’ o ‘categorie’ di immobili deve contemporaneamente specificare la loro individuazione;
5. i criteri di localizzazione non devono impedire la individuazione di soluzioni alternative;
6. il Piano comunale può definire i siti ritenuti idonei “in sede di prima applicazione” prevedendo la possibilità di installare “ulteriori antenne” su “palo portantenne esistente” nel rispetto dei prescritti limiti di emissione e di distanza sulla base delle richieste dei gestori presentate nell'anno precedente.
6. si può inserire l’osservanza dei limiti di distanza, comuni ad ogni altra nuova costruzione, in relazione alla collocazione del manufatto sul lotto asservito all’edificazione;
6. si può inserire l’osservanza dei limiti di distanza, comuni ad ogni altra nuova costruzione, in relazione alla collocazione del manufatto sul lotto asservito all’edificazione;
7. l’indicazione di cositing rientra nelle competenze della pianificazione regionale e comunale;
8. Nel rigettare la domanda di autorizzazione di una antenna in contrasto con il Piano il Comune può anche motivare il rigetto con l’avvenuta apertura di una fase di verifica del Piano Comunale e relative norme attuative vista la presentazione del Piano di rete del gestore
9. se adeguatamente motivate le aree definite sensibile possono essere inserite nei regolamenti comunali (sia edilizi che quelli specifici per gli impianti di telefonia e radio tv) quali zone di esclusione di antenne da telefonia. La motivazione deve fondarsi su una valutazione preventiva, anche sotto il profilo dell’impatto sanitario, del livello di inquinamento elettromagnetico attuale e potenziale nella zona interessata. Questa parte può essere sviluppata nella fase di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comunale per le Antenne integrata da apposita Valutazione di Impatto Sanitario (vedi sentenza del Consiglio di Stato QUI;
10. alla luce del punto 9 non pare irragionevole né illegittima la previsione del Regolamento Comunale, in attuazione di normativa regionale, di annoverare tra i siti sensibili le aree ricomprese a verde attrezzato (parco giochi), atteso che tali aree possono esporre gli utenti e, in particolare, utenti particolarmente sensibili – bambini in tenera età, adolescenti, persone disabili che frequentino tali aree ludico-ricreative – all’emissione, prolungata e ravvicinata, di onde potenzialmente nocive per la loro salute;
9. se adeguatamente motivate le aree definite sensibile possono essere inserite nei regolamenti comunali (sia edilizi che quelli specifici per gli impianti di telefonia e radio tv) quali zone di esclusione di antenne da telefonia. La motivazione deve fondarsi su una valutazione preventiva, anche sotto il profilo dell’impatto sanitario, del livello di inquinamento elettromagnetico attuale e potenziale nella zona interessata. Questa parte può essere sviluppata nella fase di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comunale per le Antenne integrata da apposita Valutazione di Impatto Sanitario (vedi sentenza del Consiglio di Stato QUI;
10. alla luce del punto 9 non pare irragionevole né illegittima la previsione del Regolamento Comunale, in attuazione di normativa regionale, di annoverare tra i siti sensibili le aree ricomprese a verde attrezzato (parco giochi), atteso che tali aree possono esporre gli utenti e, in particolare, utenti particolarmente sensibili – bambini in tenera età, adolescenti, persone disabili che frequentino tali aree ludico-ricreative – all’emissione, prolungata e ravvicinata, di onde potenzialmente nocive per la loro salute;
11. è possibile fissare modalità di realizzazione degli impianti di telecomunicazioni volte a limitare l’impatto degli impianti stessi sul paesaggio circostante.
12. l’individuazione dei criteri di localizzazione prescinde dal fatto che la destinazione sia stata, o meno, attuata nel momento in cui si presenta un’istanza di autorizzazione per nuova antenna. Perché il confronto non va fatto tra la localizzazione dell’antenna e quanto è stato fatto in quell’area ma tra la nuova opera e la destinazione dell’area impressa dalle previsioni dello strumento urbanistico generale per l’esistenza di un altrettanto generale potere conformativo proprio dell’Amministrazione;
13. il vincolo conformativo, che sottende al criterio di localizzazione introdotto nel regolamento comunale ha validità a tempo determinato quindi non è necessario che quanto previsto dal vincolo (es. il parco giochi e area verde) siano effettivamente realizzati al momento della presentazione della istanza di autorizzazione per l’antenna di telefonia;
12. l’individuazione dei criteri di localizzazione prescinde dal fatto che la destinazione sia stata, o meno, attuata nel momento in cui si presenta un’istanza di autorizzazione per nuova antenna. Perché il confronto non va fatto tra la localizzazione dell’antenna e quanto è stato fatto in quell’area ma tra la nuova opera e la destinazione dell’area impressa dalle previsioni dello strumento urbanistico generale per l’esistenza di un altrettanto generale potere conformativo proprio dell’Amministrazione;
13. il vincolo conformativo, che sottende al criterio di localizzazione introdotto nel regolamento comunale ha validità a tempo determinato quindi non è necessario che quanto previsto dal vincolo (es. il parco giochi e area verde) siano effettivamente realizzati al momento della presentazione della istanza di autorizzazione per l’antenna di telefonia;
14. Ammissibile che nella istruttoria per autorizzare l’antenna il Comune chieda al gestore i dati sui siti esistenti
IL REGOLAMENTO COMUNALE NON BASTA CI VUOLE UN PIANO
Unico modo per non limitarsi a regolamentare le procedure di autorizzazione delle antenne, che come dimostra anche l'ultimo decreto semplificazioni del governo Draghi QUI sono sempre più favorevoli agli impianti di questo tipo, è quello di adottare dei veri piani comunali di localizzazione antenne di valenza urbanistica paesaggistica ed ambientale assoggettati a VAS ordinaria.
Unico modo per non limitarsi a regolamentare le procedure di autorizzazione delle antenne, che come dimostra anche l'ultimo decreto semplificazioni del governo Draghi QUI sono sempre più favorevoli agli impianti di questo tipo, è quello di adottare dei veri piani comunali di localizzazione antenne di valenza urbanistica paesaggistica ed ambientale assoggettati a VAS ordinaria.
Questo è fondamentale anche per superare pronunciamenti del Consiglio di Stato, recentissimi, come la sentenza sentenza n° 4689 del 9 giugno 2022 (QUI) che ha affermato: se il gestore motiva che il sito proposto dal Piano antenne non è adeguato a garantire la comunicazione, il Comune deve dimostrare la non fondatezza tecnica di detta motivazione e non limitarsi a richiamare genericamente le norme del piano.
Vediamo quindi quali contenuti anche tecnici dei Piani antenne al di la delle norme attuative...
Il Rapporto Ambientale nella VAS ordinaria che accompagna il Piano Antenne deve contenere:
1. Impianti presenti sul territorio
Individuazione e georeferenziazione delle stazioni radio (catasto siti) al fine di consentire all'Amministrazione comunale l'aggiornamento nel tempo delle eventuali modifiche impiantistiche.
Redazione di una scheda identificativa riportante, tra l’altro, la collocazione territoriale, le caratteristiche delle antenne installate, i riferimenti autorizzativi, i controlli effettuati, la documentazione fotografica relativa a sopralluoghi.
2. Telefonia mobile presente sul territorio comunale
Individuazione della tipologia dei servizi erogati dai gestori che si basano su sistemi di antenna GSM (Global System Mobile - Sistema globale di comunicazione mobile) e UMTS (Universal Mobile Telecommunication Service; LTE - Long Term Evolution) che propagano onde elettromagnetiche in campi di lunghezza d’onda variabili a seconda del servizio.
3. Piano di sviluppo dei gestori
Richieste dei gestori georeferenziate e suddivise in aree di ricerca, siti puntuali e riconfigurazioni
Valutare l’impatto cumulativo con fonti di campi elettromagnetici preesistenti
I contenuti del Rapporto Ambientale servono a misurare preventivamente l’impatto cumulativo sia esistente per le diverse fonti che emettono campi elettromagnetici che per la evoluzione dei nuovi impianti previsti dal Piano.
Già le vecchie linee guida ANPA punto 5): “Ai fini della minimizzazione dell’esposizione della popolazione, si può eseguire una valutazione preventiva all’installazione di nuovi impianti basandosi sull’effettiva potenza degli stessi, sulle loro caratteristiche radioelettriche e su quelle geometriche e architettoniche del sito prescelto, per poi eventualmente prescrivere soluzioni migliorative. La valutazione preventiva deve tener conto del numero degli impianti e dei valori di campo elettromagnetico già presenti nel sito.
La valutazione preventiva, anche ai fini della mitigazione dell’impatto paesaggistico, dovrebbe fondarsi su alcune azioni preliminari da parte dell’autorità competente:
l'effettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni simulate o il confronto con situazioni preesistenti, tramite le ARPA ove funzionanti e i PMP in loro assenza;
la valutazione, d’intesa con le Autorità Sanitarie (Dipartimenti di Prevenzione-ASL) e i loro organi di consulenza tecnica (ISPESL) in relazione all’esistenza di ricettori particolarmente sensibili;
l’individuazione di soluzioni alternative di localizzazione.
Al fine della valutazione dovrebbero essere richiesti al gestore i dati sulle caratteristiche tecniche dell’impianto (vedi l’allegato 1 ). Possono essere inoltre considerate previsioni o richieste di altre installazioni nell’ambito della medesima area urbana o del medesimo territorio al fine di una valutazione integrata degli impatti complessivi.”
A sua volta il DPCM 8 luglio 2003 che fissa i limiti di campi elettromagnetici emessi dalle antenne per telefonia mobile e impianto trasmissione radio TV afferma al comma 1 articolo 5: “ 1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto decritto nell'allegato C”. In sostanza se l’equazione di calcolo delle emissioni riportata in questo allegato supera il valore di 1 dovrà essere ridotta a 0,8.
Definire il quadro conoscitivo dei siti sensibili e dei possibili impatti rilevanti
Nel Rapporto Ambientale della VAS ordinaria in relazione ai Piani/Programmi Antenne è rilevante la individuazione e georeferenziazione dei possibili ricettori sensibili (edifici e relative pertinenze quali edifici scolastici - scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, scuole superiori; edifici a funzione pubblica o di uso pubblico - asili nidi, residenze per disabili, case di riposo, case di cura, cliniche e strutture sanitarie) a garanzia di protezione da eventuali effetti derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici della parte più debole della popolazione (anziani, malati, bambini).
Occorre però, non limitarsi ad un generico elenco di siti sensibili
In particolare molti regolamenti anche quelli definiti formalmente come Piani
rispetto alla necessaria individuazione di un elenco di SITI SENSIBILI PRECLUSI ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, si limitano ad un mero elenco di siti: georeferenziati dal Comune senza definire singolarmente delle proiezioni sui possibili effetti di campo elettromagnetico nel caso sia di impianti esistenti che di nuovi previsti dal Programma Antenne approvato.Si rimuovono, in questo modo, le buone pratiche piani antenne valutazione rischio salute umana
sicurezza e livello di rischio per la salute umana:
a) Per ogni zona deve essere prevista la rappresentazione delle aree a diverso livello di rischio potenziale e la loro variazione in funzione dei parametri di impianto quali la localizzazione, il tracciato, la potenza di emissione, le direzioni di orientamento, il grado di abbassamento etc..
b) devono essere inoltre valutate, sia con simulazioni preventive che con misurazioni di verifica, le condizioni di assicurazione dei servizi assumendo però criteri di cautela nella determinazione dei livelli di campo elettromagnetico, sia in termini di campo massimo che di esposizioni prolungate.
c) ogni realtà locale deve essere analizzata in funzione delle destinazione d’uso delle singole aree e verificate, per ogni soluzione proposta, le condizioni per le permanenze prolungate, con un particolare riguardo per le civili abitazioni ed i posti di lavoro.
d) devono essere definiti i parametri guida per la determinazione ed individuazione delle aree sensibili (ospedali, scuole, aree attrezzate, etc..)
CONCLUDENDO
Quindi gli amministratori comunali invece che rimuovere le proprio responsabilità e competenze le esercitino e faranno gli interessi di tutti ovviamente in primo luogo della salute dei cittadini.
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