Ancora finanziamenti per il ciclo (stoccaggio e
rigassificazione) del gas naturale liquefatto (GNL) dopo i regali (QUI)
sul rischio di rallentamenti nella rigassificazione!
L’articolo 1-bis della legge 105/2025 (conversione
Decreto-legge 73/2025: QUI)
prevede che al fine di consentire la realizzazione di interventi per
l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di
rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore
marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15
milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.
La novità grave è che una buona parte delle suddette risorse verranno coperte togliendole dal Fondo per la Mobilità Sostenibile di una legge del 2021 previsto per trasporto pubblico locale, treni ad idrogeno, ciclovie, trasporto intermodale e carburanti alternativi diversi da quelli di origine fossile. Eppure perfino la UE (nelle sue contraddizioni nel sostituire il gas russo con quello USA: QUI) ha prodotto un Regolamento (QUI) che mette sotto accusa le emissioni di metano nel ciclo di questa fonte fossile (dalla estrazioni, trasporto ed utilizzo), per non parlare degli ampi studi che dimostrano la non strategicità del gnl per raggiungere la c.d. neutralità climatica (QUI, QUI,QUI). Considerando inoltre che le enorme quantità di gnl provenienti dagli USA incideranno sui costi del gas che aumenteranno come dimostrano autorevoli studi recentissimi (QUI), ma su questo tornerò a breve con una ampia ricerca su questo blog.
Vediamo specificamente questa nuova legge di
finanziamento del GNL…
FINALITÀ DELLE RISORSE
Le risorse sono destinate prioritariamente alla
realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità
già oggetto di valutazione ai sensi del Decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 (QUI)
che abbiano i seguenti requisiti:
a) abbiano ottenuto il permesso per la costruzione e
l'esercizio;
b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle
risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi
dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n°
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n° 101 (QUI);
LETTERA
C COMMA 2-TER ARTICOLO 1 LEGGE 101/2021: “c) nella misura di 7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno
2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non
superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla
realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio
nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto
(GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio, e
per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.”
c) prevedano l’avvio dell’intervento, a pena di revoca
del finanziamento, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di
assegnazione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) contribuiscano al superamento dei divari
infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o
locale.
MODALITÀ DI RIAMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (19 luglio
2025), presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’istanza
di riammissione al finanziamento, allegando il progetto corredato di
dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione
relativa al permesso per la costruzione ed esercizio. Il Ministero valuta le
istanze e, in caso di esito positivo, entro trenta giorni dalla ricezione delle
medesime assegna il contributo secondo le modalità di cui all’articolo 8 del GIà citato Decreto 388/2021, nel limite
delle risorse stabilite dalla legge 105/2025 all’articolo 1-bis.
ARTICOLO
8 DECRETO 388/2021: “1. Gli interventi ammessi al contributo devono
rispettare i termini di realizzazione previsti nell’articolo 10. In ogni caso
non è consentito il cumulo dei contributi per gli stessi interventi. 2. Agli
esiti della valutazione delle istanze pervenute il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica ai beneficiari
l’ammissibilità al contributo. I contributi sono erogati, nel limite massimo
del 30% di quanto riconosciuto, a seguito della dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della società beneficiaria, sotto la propria
responsabilità, dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di costruzione,
nella quale vengono indicati tra l’altro i dati di sottoscrizione del contratto
di realizzazione dell’intervento, i CUP e gli eventuali CIG dell’intervento ed
i dati identificativi del costruttore. Le ulteriori risorse sono erogate
secondo gli stati di avanzamento indicati nel provvedimento di concessione del
contributo. 3. Fermo quanto stabilito nei commi 1 e 2 del presente articolo, le
modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo e
le condizioni di erogazione dello stesso sono definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto.”
REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Il Ministero delle Infrastrutture provvede alla revoca
delle assegnazioni nelle ipotesi di mancato avvio dell’intervento entro sei
mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse rivenienti
dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all'erario.
DA DOVE VENGONO LE RISORSE PER GLI INTERVENTI A FAVORE
DEL GNL
A) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028: prelevandoli dal Fondo per la mobilità sostenibile ex comma 392 articolo
1 legge 234/2021 (QUI).
Questo Fondo deve finanziare: rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad
idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di
ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su
ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed
aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Il tutto finalizzato a
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure
presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento
rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte
dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050. Faccio notare che il
pacchetto “Pronti per il 55%” a cui fa riferimento detto Fondo per la mobilità
sostenibile prevede una riduzione dell’uso del gas metano come ho spiegato nel
mio post del 2023 (QUI).
B) 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si ricorda che · La missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.
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