lunedì 27 ottobre 2014

Impianti a biomasse occhio al trucco per escludere la VIA!

Il Consiglio di Stato interviene sulla applicabilità della Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) agli impianti a biomasse.

Per il testo della sentenza vedi  QUI.  

Il tema è di grande attualità anche nella nostra Provincia visto che in vari Comuni, compreso recentemente anche quello di Spezia, sono stati e sono tutt'ora proposti impianti di questo tipo. 
Vediamo cosa emerge da questa sentenza e da altra giurisprudenza comunitaria e nazionale e come la Regione Liguria tratta la questione VIA per gli  impianti a biomasse....



DI COSA PARLIAMO QUANDO TRATTIAMO DI BIOMASSE
La legge nazionale di derivazione comunitaria definisce le biomasse: “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.  A questa definizione generale occorre aggiungere altri due composti da biomasse:
bioliquidi: “combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi
l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;”
biocarburanti: “carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;”. 

La biomassa come combustibile ai fini delle normativa sulle emissioni atmosferiche comprende: biodiesel, legna da ardere, carbone di legna, biomasse combustibili, biogas, gas di sintesi.

In sostanza quindi quando si parla di impianti a biomasse ci possiamo trovare di fronte a combustibili molto diversi e con diversi potenziali impatti ambientali.

Ovviamente a seconda del tipo di biomassa che viene utilizzato possono cambiare le procedura di valutazione e autorizzatorie applicabili, ad esempio se si usa biomassa classificata come rifiuto è chiaro che si applica la normativa specifica sui rifiuti, altrimenti  c’è l’autorizzazione unica secondo la normativa sull’utilizzo delle fonti rinnovabili o assimilate (DLgs 387/2003 come modificato dall’articolo 5 del DLgs 28/2011).  


Torniamo alla sentenza del Consiglio di Stato e alla valutazione di impatto ambientale.


COSA AFFERMANO IL CONSIGLIO DI STATO E LA GIURISPRUDENZA UE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI VIA  PER GLI IMPIANTI A BIOMASSE
Ci sono norme regionali (come quella trattata nella sentenza in esame) che prevedono l’esclusione della VIA per gli impianti di potenza nominale termica inferiore alla soglia di 3 MW o in altri casi 1 MW.   
Di fronte ad una categoria di opera sottoponibile a VIA in base ad una soglia quantitativa (dimensione areale, potenza, quantità del combustibile usato)  la domanda che si pone è: se il progetto da valutare e autorizzare è sotto la soglia (ad esempio nel caso della sentenza del Consiglio di Stato, i 3 MW) ciò risulta sufficiente per escludere la procedura di VIA? 

Il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata risponde che: NO NON PUÒ BASTARE.

Il Consiglio di Stato fa una prima affermazione rilevante per motivare la sua decisione: “…. a fondare la tesi della doverosità della V.I.A. concorrano i principi di precauzione e dell’azione preventiva, propri del diritto comunitario, sanciti all’art. 191 del T.F.U.E., ove il legislatore, nell’affermare che “la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela (...)”,induce a ritenere che la V.I.A. non possa, certamente, escludersi sulla semplice base della soglia di potenza.”

D’altronde la stessa Corte di Giustizia  aveva da tempo chiarito (sentenza sez. V 21/9/1999 (Causa C – 392/96) che è  in contrasto con la Direttiva sulla VIA un recepimento da parte di uno Stato membro:  “… mediante il ricorso a soglie limite tali che, per determinare se un progetto vada sottoposto ad uno studio di impatto ambientale, non viene preso in considerazione l’insieme delle sue caratteristiche, ma solo le sue dimensioni …..  infatti, anche in progetto di dimensioni ridotte può avere un notevole impatto sull’ambiente se è localizzato in un luogo in cui i fattori ambientali contemplati dall’articolo 3 della direttiva (come la fauna, flora, il suolo, l’acqua, il clima o il patrimonio culturale) sono sensibili al minimo cambiamento “    

Ancora più netta e più recente la Corte Costituzionale italiana che con sentenza 93/2013 ha affermato che la procedura per verificare la applicabilità della VIA ad un progetto per il quale siano previste soglie dimensionali: “deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell’allegato III della stessa direttiva e concernenti, non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità della popolazione interessata). Tali caratteristiche sono, insieme con il criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità nell’ottica dell’attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (considerando n. 2) ed in vista della protezione dell’ambiente e della qualità della vita.”



E IN LIGURIA?
In Liguria la legge regionale prevede in generale alcune categorie di opere sottoponibili a VIA secondo le soglie dimensionali  (vedi  QUI negli allegati  2 e 3 ).  

Per gli impianti a biomasse la normativa ligure  DGR 1122/2012 (per il testo vedi  a pagina 3 QUI)  distingue tra:
impianti a biomasse grigie (derivanti dai rifiuti compresi CDR e frazione organica dal rifiuto solido urbano) e alle quali si applica la VIA secondo quanto previsto dalla legge regionale ligure che andrà adeguata alla nuova Direttiva europea in sede di recepimento. 

impianti a biomasse verdi il discorso è invece diverso. Intanto la  norma ligure inserisce tra le biomasse verdi anche ad es. il liquor nero derivante dalle attività di cartiera, ma comunque restando alla VIA questa non si applica per le seguenti tipologie impiantistiche e di combustibili, quali:
1. gli impianti per la valorizzazione energetica delle biomasse verdi  compresivi di gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e del biogas  qualora gestiti in assetto cogenerativo e finalizzati alla autoproduzione per i consumi energetici della azienda che le gestisce
2. gli impianti di taglia inferiore ai 1000 Kw elettrici ovvero 300 Kw termici per la valorizzazione delle biomasse verdi, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi depurazione e del biogas qualora collocati all’interno di aree a destinazione produttiva previgente ovvero degli impianti di produzione.

Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato  e della giurisprudenza comunitaria e della Corte Costituzionali sopra esaminate risulta con chiarezza che relativamente alla legge ligure:
1. tutte le categorie di progetti sottoponibili a VIA o a procedura di verifica di VIA (screening) devono prendere in considerazione tutti i criteri di valutazione (indicati sopra dalla Corte Costituzionale sentenza citata) e non solo quello della soglia dimensionale;
2. impianti a biomasse  per i quali è esclusa la VIA non utilizzano solo materiale vegetale;
3. tutti questi impianti a prescindere dalle soglie e dalla tipologia tecnologica dell’impianto devono essere soggetti quanto meno a procedura di verifica di VIA.

Quindi possiamo dire già fin d’ora che la norma ligure è in contrasto con la suddetta giurisprudenza e quindi non andrebbe applicata anzi andrebbe chiaramente modificata. 





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