Come confermano anche gli ultimi eventi la logica delle emergenza post
disastro continua ad essere la politica principale in materia di difesa dal
rischio idraulico (alluvioni) e idrogeologico (frane e dissesto dei terreni)
come confermano gli ultimi eventi di questi giorni. D’altronde basta guardare l’elenco sterminato (vedi QUI) di decreti che dichiarano lo stato di
emergenza per eventi prodotti da situazioni di rischio idrogeologico e
meteoclimatico e capirete di cosa sto scrivendo.
Il post che segue, partendo dai dati storici e dalla cronica assenza
di adeguate politiche di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del
rischio idraulico e idrogeologico, analizza cosa prevede la normativa in
materia di individuazione - prevenzione del rischio alluvioni e di
organizzazione del sistema di allerta di protezione civile per concludere
analizzando cosa ha fatto e non ha fatto la Regione Liguria in questi anni. Quello che non trovate nel post lo potrete approfondire nei numerosi link di collegamento.
I DATI
STORICI SUI RISCHI UMANI DEGLI EVENTI DI FRANA E ALLUVIONE
I dati storici su eventi di frana e alluvioni elaborati
dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche
(GNDCI), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), e del Dipartimento
nazionale della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
parlano chiaro.
Anche rimanendo
solo agli ultimi 50 anni, dal 1963 al
2012, tutte le regioni italiane hanno subito eventi per i quali si sono
registrate vittime. Più in particolare le frane avvenute hanno prodotto 5.192
vittime (3.302 morti, 17 dispersi, 1.873 feriti), e nello stesso periodo le inondazioni hanno
prodotto 1.563 vittime (692 morti, 66 dispersi, 805 feriti).
Sulla base di
questi dati storici si possono definire i livelli di rischio individuale[1]
degli italiani, da frana e da
inondazione e quindi studiare come il rischio geo-idrologico sia cambiato
geograficamente e temporalmente.
I dati della
tabella sono riferiti agli ultimi 50 anni (01/01/1963-31/12/2012) e sono divisi
in morti, feriti e dispersi.
1963-2012
|
Per Frana
|
Per Inondazione
|
Per frana e/o inondazione
|
Morti
|
3302
|
692
|
3994
|
Dispersi
|
17
|
66
|
83
|
Feriti
|
1873
|
805
|
2648
|
Sfollati e senzatetto
|
154.205
|
267.022
|
421.227
|
In
particolare analizzando i dati per Regione anche solo per le inondazioni si
vede che la Regione Liguria è insieme con Piemonte, Toscana,
Sicilia, una delle 4 Regioni, che in
questi decenni, hanno dato il maggior contributo in termini di morti,
feriti e dispersi: siamo al quarto posto e soprattutto le altre regioni seguono a distanza
netta in termini di dati statistici.
Secondo un
Rapporto più recente Ance Cresme (vedi
QUI) i dati
suddetti stanno andando in ulteriore aumento. Il 2013 ha fatto registrare un
primato con 351 eventi tra frane e alluvioni, con un aumento dell’82% dei
Comuni esposti a rischio idrogeolico.
MA IL CONSUMO DI SUOLO IN
ITALIA CONTINUA AD AUMENTARE
L’ultimo
Rapporto 2014 dell’Istituto Superiore di Ricerca e Protezione Ambientale (ISPRA
vedi QUI) rileva
che in termini assoluti, si è passati da
poco più di 21.000 km2 del 2009 ai quasi 22.000 km2 del 2012, mentre in
percentuale è ormai perso irreversibilmente il 7,3% del nostro territorio. Ma
non è solo colpa dell’edilizia.
A proposito
di grandi opere e decreto sblocca Italia (vedi QUI) in Italia
si consuma suolo anche per costruire infrastrutture, che insieme agli edifici
ricoprono quasi l’80% del territorio artificiale (strade asfaltate e ferrovie
28% - strade sterrate e infrastrutture di trasporto secondarie 19% - edifici
30%) e parcheggi, piazzali e aree di cantiere (14%).
Il Rapporto così
conclude in modo emblematico (tranne per il ceto politico di governo nazionale
e locale): “La progressiva
espansione delle infrastrutture e delle aree urbanizzate a bassa densità, che
comportano un forte incremento delle
superfici artificiali e dell’impermeabilizzazione del suolo, sono una
realtà sempre più diffusa nel nostro
paese. Tali dinamiche insediative non sono giustificate da analoghi aumenti di popolazione e di attività
economiche. “
Insomma l’aumento del consumo di suolo non si spiega con esigenze di dinamica economica ma con esigenze, aggiungo io, di speculazione prevalentemente locale e regionale legate alle varie “camarille” del cemento sostenute dalla cultura degli “oneri di urbanizzazione” che possono finanziare fino al 75% la spesa corrente delle dissestate finanze dei Comuni italiani. Questo spiega le vere ragioni che stanno dietro ai vari decreti del fare e dei destini Italia e degli sblocca Italia.
Insomma l’aumento del consumo di suolo non si spiega con esigenze di dinamica economica ma con esigenze, aggiungo io, di speculazione prevalentemente locale e regionale legate alle varie “camarille” del cemento sostenute dalla cultura degli “oneri di urbanizzazione” che possono finanziare fino al 75% la spesa corrente delle dissestate finanze dei Comuni italiani. Questo spiega le vere ragioni che stanno dietro ai vari decreti del fare e dei destini Italia e degli sblocca Italia.
In particolare l’ultimo decreto sblocca Italia promuove la
ulteriore liberalizzazione della attività edilizia lasciando comunque ampi
poteri al livello regionale, mentre a nessuno politico è venuto in mente di
proporre come misura transitoria almeno l'obbligo per i Comuni di approvare nuovi
piani attuativi di aree già edificabili solo successivamente alla totale
attuazione di quelli approvati in precedenza.
LA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE
DELLE ALLUVIONI E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
La normativa
c’è ed è copiosa e anche di buona fattura ma sostanzialmente è come se fino ad
ora avesse camminato in un binario morto per quanto riguarda la sua attuazione.
Le ragioni sono tante e richiederebbero un trattato per spiegarle.
La ragione fondamentale, volendo restare al dettato normativo, sta nel fatto che, al contrario di quanto
afferma il DLgs 152/2006[2],
la pianificazione sulla prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico non
riesce quasi mai a prevalere su quella urbanistica ed edilizia ed infrastrutturale anzi semmai è la
prima che tende ad adeguarsi a queste ultime. D’altronde per fare un esempio
spezzino in relazione all’ormai realizzato outlet di Brugnato l'Autorità di Bacino competente, con
una giravolta lessicale, ha da un lato
ammesso che mancavano adeguati approfondimenti del quadro di conoscenza del territorio alluvionato (dopo
l’alluvione del 2011 in Val di Vara) e
che occorrevano prioritari progetti generali di messa in
sicurezza, e dall'altro ha lasciato, in modo completamente illegittimo,
al Comune la possibilità di valutare se andare avanti con la realizzazione
dell'outlet. Nonostante ciò il breve periodo di sospensione disposto
dalla delibera della Autorità di Bacino non andava bene ai Sindaci della Val di
Vara a cominciare da quello di Brugnato che indignati affermavano all'epoca: “è una decisione che
uccide il nostro territorio mette a rischio i bilanci dei Comuni che hanno
incassato gli oneri di urbanizzazione….” (dichiarazione al Secolo XIX del
15/12/2011).
Tutto questo nonostante i Comuni (come
ho spiegato qui) non
potessero (e non possono tutt’ora
peraltro) in assenza della revisione della classificazione del rischio della
aree alluvionate svolgere la “valutazione” richiesta dalla Autorità di
Bacino, neppure utilizzando le loro competenze in materia di protezione civile.
Revisione che sta arrivando solo ora con ritardi gravissimi da parte
della Regione Liguria rispetto ai tempi dettati dalla Direttiva alluvione della
UE come spiegherò tra poco nel seguito di questo post.
LA DIRETTIVA ALLUVIONI E IL DECRETO LEGISLATIVO (DLGS) DI RECEPIMENTO IN ITALIA: COSA DOVEVANO
E DEVONO FARE LE REGIONI - LE AUTORITÀ
DI BACINO – GLI ENTI LOCALI
Il Decreto Legislativo n. 49/2010 (che ha recepito
la Direttiva 2007/60/CE) relativo
alla valutazione e gestione dei rischi alluvioni. Per
una analisi puntuale del Decreto Legislativo che ha attuato la
Direttiva sul rischio
alluvioni vedi qui .
Quali sono
gli obblighi di legge in vigore sulla
base della suddetta normativa in materia di prevenzione degli eventi
alluvionali
Valutazione preliminare del
rischio alluvioni
Entro il 22 settembre 2011 deve (ormai possiamo dire
doveva) essere attuato da parte delle nuove Autorità di Bacino distrettuali (fino a
che non verranno istituite la competenza resta alle Autorità di Bacino attuali
e alle Regioni) il primo atto del Decreto Legislativo n. 49/2010 (che ha recepito
la Direttiva 2007/60/CE) relativo alla valutazione e
gestione dei rischi alluvioni. In
cosa consiste questa Valutazione? Serve per individuare le zone ove possa
sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga
che questo si possa generare in futuro.
La valutazione suddetta non doveva essere effettuata se le nuove Autorità di bacino distrettuali (o quelle attuali insieme con le Regioni per ora) avessero stabilito, prima del 22 dicembre 2010,
di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di
predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni nel rispetto delle
indicazioni del presente DLgs.
Le Mappe di pericolosità da
alluvione e le Mappe del rischio di alluvioni
Sulla base della
Valutazione del rischio di cui sopra le Autorità di bacino distrettuale
individuano (entro il 22 giugno 2013), a livello di distretto idrografico (se
non attuati a livello dei vecchi bacini
nazionali, interregionali e regionali), Mappe della Pericolosità da Alluvione e Mappe del Rischio di Alluvioni con i relativi scenari di
potenziali alluvioni. Le mappe sono riesaminate entro il 22 settembre 2019 e,
successivamente, ogni sei anni.
Cosa differenzia
le due tipologie di Mappe?
Le Mappe di
pericolosità da alluvione contengono, evidenziando le aree in cui possono verificarsi
fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate
detritiche.
Le Mappe del
rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle
alluvioni, nell'ambito degli scenari indicati dalle Mappe di pericolosità.
Come andrà fatta la nuova
mappatura delle aree a rischio alluvioni
Anche qui ci soccorre il
Decreto Legislativo di cui abbiamo trattato fino ad ora. La Valutazione Preliminare del
Rischio Alluvioni dovrà verificare gli impatti delle alluvioni tenuto conto
della localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono
attività economiche e sociali non solo sulla difesa
dell’esistente ma soprattutto sugli scenari a lungo termine,
quali quelli socio-economici e ambientali, determinati anche dagli effetti dei
cambiamenti climatici. Tutta la nuova normativa in materia di rischio alluvioni
si fonda su una filosofia che obbliga i soggetti istituzionali coinvolti a
superare nella gestione del rischio idraulico la logica da protezione civile
cioè post evento calamitoso, partendo da un principio base di questa nuova
normativa (considerando n.2 della Direttiva 2007/60): “ Le alluvioni
sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane
(come la crescita degli insediamenti umani e l’incremento delle attività
economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale
capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i
cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad
aggravarne gli impatti negativi.”
Proposta metodologica per
l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio
Il documento
“Proposta metodologica per l’aggiornamento delle mappe di
pericolosità e di rischio”,
prodotto da ISPRA, nasce dalle discussioni tecniche tenutesi nell’ambito
del Gruppo di Lavoro istituito a livello nazionale per l’attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, secondo i criteri
indicati nel D.L.vo 23 febbraio 2010 n.49, per ridurre le conseguenze delle
inondazioni sulla salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le
attività economiche. Il documento consta di due parti:
1) Adempimenti, riguardante gli obblighi di reporting verso la Commissione Europea;
2) Criticità e Proposte, in cui si analizzano le criticità
connesse alla redazione delle mappe di inondazione e si propone un percorso di
omogeneizzazione delle loro metodologie di definizione e rappresentazione,
anche alla luce dei risultati sullo stato dell’arte condotto da ISPRA nel 2008
e presentato a marzo 2009.
Per il testo del documento vedi QUI.
È sulla base di questo documento che la Regione Liguria ha
predisposto un proprio documento sulle Mappe di cui tratterò tra poco in questo
post.
Piani di gestione del rischio alluvioni
I Piani di Gestione del Rischio Alluvioni predisposti dalle
Autorità di bacino distrettuali entro il 22 giugno 2015, (mancando le nuove Autorità, dalle Autorità di Bacino attuali per la prevenzione del rischio alluvioni e dalle Regioni per il sistema di allertamento protezione civile) con i quali
sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di
alluvioni per le zone di rischio alluvioni come sopra individuate. I piani sono riesaminati entro il 22 settembre 2021 e, successivamente,
ogni sei anni.
I piani di gestione del rischio di alluvioni, riguardano tutti gli aspetti della gestione
del rischio di alluvioni: comprese la
pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio e l'uso del territorio.
Conformità dei piani urbanistici ai piani di gestione (articolo
7)
Secondo il
comma 6 articolo 7 del presente dlgs gli enti territorialmente interessati (
quindi in primo luogo comuni e province) si conformano alle disposizioni dei
piani di gestione rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico.
COME SI È COMPORTATA LA REGIONE LIGURIA FINO AD ORA
La Regione Liguria non ha fatto la Valutazione Preliminare
di Rischio ed è andata direttamente alla fase di elaborazione delle due
tipologie di Mappe di rischio che ho descritto in precedenza.
Infatti l’esistenza a scala nazionale dei Piani di
Assetto Idrogeologico (PAI), redatti ai sensi della Legge 183/89, e delle relative mappe prodotte con
le indicazioni e le modalità pubblicate nel DPCM del 29 settembre 1998 a seguito della Legge 267/98,
ha portato alla decisione, condivisa tra le Autorità di Bacino ed il MATTM, di non svolgere la
valutazione preliminare del rischio di alluvioni e di procedere, quindi, direttamente alla
elaborazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni con i criteri previsti dalla
direttiva e dal suo decreto di attuazione.
Quanto sopra risulta
anche dal seguente documento della Regione Liguria, che linko QUI, e che non è ancora stato approvato in via
definitiva. Il documento costituisce la proposta per la predisposizione delle mappe, quelle che
dovevano già essere predisposte entro il 22 giugno 2013.
Quindi la Regione Liguria non avendo avuto bisogno di effettuare il passaggio
della Valutazione Preliminare del Rischio come spiega nel suo documento avrebbe
potuto/dovuto accelerare per realizzare le Mappe di rischio alluvionale.
Addirittura questo passaggio della Valutazione
Preliminare doveva essere realizzato prima dell’evento alluvionale dell’ottobre
2011 che ha colpito pesantemente la Provincia di Spezia. Da allora pur avendo saltato quel passaggio
stiamo ancora aspettando le Mappe di rischio.
Dall’ultima alluvione (ottobre 2011) ad oggi sono
passati tre lunghi anni: niente opere di prevenzione (vedi caso Bisagno), niente strumenti di pianificazione del rischio
alluvioni.
Cosa poteva essere fatto con la Valutazione e le
Mappe se fossero state approvate:
1. la localizzazione dei corpi
idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e
geomorfologiche generali: ricordo che ad esempio nella zona Brugnato/Borghetto
i danni maggiori sono stati effettuati proprio per la mancata cura nella
manutenzione degli affluenti secondari del Vara;
2. le aree di espansione naturale delle piene: questa era una
valutazione che sarebbe stata utile per tutte le aree alluvionate ovviamente;
3. l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per
la difesa dalle alluvioni: qui mi viene subito da pensare ai danni
prodotti dalle reiterate alluvioni nella zona della foce del Magra. Con un
esame preventivo dello stato di tali infrastrutture, forse non si sarebbero
evitati tutti i danni, ma almeno avremmo avuto qualche mese di tempo per
rafforzare gli artigiani esistenti.
Quindi attualmente siamo, in Liguria, senza un completo adeguamento alle
norme in materia di prevenzione del rischio alluvioni, ma nel 2011 subito dopo
gli eventi alluvionali di allora la Regione approvò una delibera (per un esame di questo provvedimento qui e qui)
dove all’articolo 6 si affermava: "Nelle more di adeguati approfondimenti tecnici e normativi,
anche alla luce delle caratteristiche e delle conseguenze degli eventi
alluvionali occorsi negli ultimi anni, per un periodo di 6 mesi
dall’approvazione delle presenti misure, non sono assentibili interventi
edilizi interrati e seminterrati sulle aree a pericolosità idraulica di
cui al comma 1 ad esclusione delle aree inondabili a tempo di ritorno cinquecentennale." Ora è indiscutibile che i tempi di
ritorno dovranno essere rivisti alla fine del percorso di definizione delle
nuova mappe di rischio e pericolosità e molte delle aree ora classificate di ritorno cinquecentennale
non lo saranno più e il documento, in fase di approvazione da mesi peraltro,
lo dimostra peraltro.
In questo modo nelle more dell’adeguamento alla normativa europea, non
ancora concluso ad oggi, la Regione
Liguria ha in questi tre anni permesso interventi senza adeguati strumenti
valutativi soprattutto sotto il profilo del rischio inondazione cioè delle
conseguenze negative delle alluvioni. D’altronde basta andare nel sito della
Autorità di Bacino del Magra per avere conferma di ciò: si tratta di
pericolosità ma non di rischio vedi QUI.
Nella nostra Provincia un esempio su tutti, come ho già spiegato, è
stato l’outlet di Brugnato costruito in zona alluvionata ai sensi della definizione
della Direttiva e del DLgs nazionale che la ha recepita sopra descritti.
LE COMPETENZE IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE AL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO
Quali sono le
competenze della Regione in materia?
La legge
regionale 9/2000 (vedi QUI): stabilisce
le seguenti competenze della Regione e quindi dell’assessore al ramo nella sua
funzione di indirizzo politico e di vigilanza sulla attuazione, tra le altre, di queste
funzioni:
1. la realizzazione
di sistemi per la previsione, la rilevazione ed il monitoraggio di fenomeni
naturali o derivanti da attività
antropiche e dei conseguenti sistemi di allertamento della popolazione;
2. l’effettuazione
delle attività di censimento, di identificazione e di rilevazione dei rischi presenti
sul territorio regionale e la
predisposizione delle mappe di rischio a scala regionale utilizzando anche
le mappe redatte dalle Amministrazioni
provinciali
3. all’adozione dei provvedimenti volti ad
assicurare l’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata
dal verificarsi o dall’imminenza degli eventi
naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento
coordinato di più enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria.
Possiamo dire
senza timore di essere smentiti che almeno i primi due compiti non sono stati
assolti correttamente dalla Regione Liguria sia dal livello politico che da
quello burocratico, come dimostra quanto scritto sopra sulla mappe di rischio e
pericolosità e sul mancato funzionamento
del sistema di allerta che doveva partire dalla Regione attraverso il sistema
del Centro
Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria
secondo il protocollo che trovate QUI. E questo a prescindere da chi e da quanto fosse in carica nello svolgere le funzioni sia di indirizzo che gestionali di questo settore così delicato della Regione Liguria.
P.S.
la vicenda del contenzioso sugli appalti per intervenire sulla parte finale del Bisagno ha invece del grottesco. Ora il Presidente della Regione e l'Assessore competente affermano che faranno partire i lavori anche nelle more di un possibile ricorso al Consiglio di Stato, la domanda che sorge spontanea è, rischio per rischio di una causa di risarcimento danni, perchè non si è partiti subito dopo la sentenza del Consiglio di Stato che annullava per incompetenza la sentenza del TAR Liguria che aveva bloccato i lavori? .....c'è una risposta ma non la voglio scrivere la lascio ai pensieri di chi legge.
[1] Il rischio individuale è il rischio cui è soggetto un singolo
individuo in una popolazione ed è misurato dal tasso di mortalità, il numero di
morti ogni 100.000 persone, calcolato in base annua.
[2] Comma 4 articolo 65: “4.
Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente
vincolante per le amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso
Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo
socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o
comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
Nel frattempo sarebbe il caso di garantire la massima informazione ai cittadini riguardo ai rischi ed a come prevenirli. Ad esempio non si sono ancora rese facilmente accessibili le mappe del rischio, al fine che ognuno possa verificare i luoghi abitualmente frequentati per sapere se ricadono in aree pericolose. A tal proposito ho realizzato una cartografia delle aree inondabili sulla base dei dati di Regione Liguria "propedeutici alla redazione del piano di gestione del rischio di alluvione a livello distrettuale", ovvero gli adempimenti di cui parla Marco nel post. ECCO IL LINK ALLA MAPPA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: http://cdb.io/1tSmKxD
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