L'Igiene ambientale ASL interrogata dal
Comune di Vezzano Ligure sulle emissioni odorigene dall'impianto di trattamento
rifiuti di Saliceti, con una relazione di poche righe del 27/8/2014 (ma resa
pubblica solo recentemente a proposito di rispetto della norme sulla
trasparenza, vedi QUI) ha affermato testualmente:
“Tenuto
conto degli esiti dei campionamenti dell’aria trasmessi dall’ente gestore
dell’impianto in data 26 luglio u.s. anche alla S.C. di Igiene e Sanità
Pubblica e delle modalità di
deodorizzazione dell’aria descritte nella relazione allegata non si
riscontrano condizioni igienico-sanitarie a pregiudizio della salute pubblica
pur confermando la presenza di odori sgradevoli verosimilmente
provenienti dallo stazionamento di automezzi per il conferimento di rifiuti da
raccolta indifferenziata: si è preso, a questo proposito, atto della volontà
del gestore di creare zona filtro per l’accesso del camion che dovrebbe
consentire il contenimento dell’emissione di odori sgradevoli. “.
Intanto anche sotto il profilo del linguaggio siamo ad un livello inaccettabile per una relazione tecnica,
tutto è al condizionale: verosimilmente gli odori “verrebbero” dai camion, gli interventi sul filtro “dovrebbero” contenere gli odori. Di
fronte a questa incertezza sulle ragioni e le soluzioni delle emissioni
odorigene, per l’ASL l’unica certezza è che non si riscontra: “pregiudizio della salute pubblica”, pur
confermando la presenza degli odori!
Insomma letteralmente gli odori
permangono , forse vengono dai camion, ma non è certo, e forse verranno
eliminati con la zona filtro ma non è certo….altrimenti perché usare il
condizionale?
Ma la dimostrazione della
superficialità con cui la relazione è stata stesa è perfino dimostrata da un
errore clamoroso, infatti ad un certo punto si afferma che la filtrazione dell’aria
dell’impianto è oggetto di revisione "a cura dell’area Ambiente del Comune di
Spezia" sic! Ora la competenza in materia è ovviamente della
Provincia e comunque il Comune interessato amministrativamente dall’impianto è
quello di Vezzano, quindi doppio errore. L’errore è stato corretto solo successivamente a
penna.......viste le dimensioni della relazione (mezza paginetta in A4) potevano correggerlo al computer e non
mandare in giro una correzione così ridicola!
Ma veniamo alle questioni più
tecniche. Vorrei criticare questa
relazione sotto diversi profili:
1. la struttura delle relazione
2. gli elementi fattuali riportati
3. la non considerazione da parte dell’ASL
di altri documenti ufficiali di enti preposti al controllo ambientale
sull’impianto in oggetto.
Su rischi per la salute delle emissioni odorigene prolungate ho scritto QUI.
LA STRUTTURA DELLE RELAZIONE
La relazione inizia e finisce nella
frase che ho riportato sopra come si evince dal testo della stessa (vedi link
all’inizio del post).
Stiamo commentando una relazione tecnica
non un generico comunicato politico, quindi un atto che dovrebbe essere
adeguatamente motivato sotto i seguenti profili:
a) la metodologia usata per valutare il
rischio sanitario,
b) i parametri igienico sanitari, quindi
non solo quelli normativi, utilizzati per dimostrare o meno la presenza del
rischio sanitario
Peraltro trattandosi di problematica che
si protrae da anni, praticamente dall’avvio dell’impianto quello che occorreva
era un vero e proprio rapporto sul potenziale impatto sanitario delle emissioni
dall’impianto in oggetto, vale a dire almeno un confronto tra
1. Descrizione delle caratteristiche dell’impianto,
dell’area e della popolazione
potenzialmente esposta. Vale a dire: Spazi, locali, impiantistica in base alla
tipologia attività, scarichi e approvvigionamento idrico, gestione acque
meteoriche, emissioni in atmosfera, impianti aerazione, ventilazione meccanica,
condizionamento,valutazione area circostante all’impianto;
2. Valutazione del possibile impatto
dell’impianto sulla salute della popolazione. Si tratta delle procedure di c.d.
“health impact assessment” con le quali, sulla base delle conoscenze
scientifiche disponibili e considerando le relazioni esposizione-risposta già scientificamente
conosciute, si valuta quale potrà essere l’impatto sanitario atteso
dell’impianto sulla salute della popolazione;
3. Valutazione degli effetti sanitari
dell’impianto ormai operativo sulla base dei primi due punti.
Solo sviluppando i sopra elencati tre punti si
poteva comprendere: l’origine delle emissioni odorigene prevalenti, il rischio
reale per la salute dei residenti, l’efficacia delle misure predisposte fino ad
ora dal gestore dell’impianto
GLI ELEMENTI FATTUALI RIPORTATI NELLA RELAZIONE ASL
La relazione dell’ASL incentra la questione delle
fonti delle emissioni odorigene, sia pure al condizionale come visto sopra, sui camion che trasportano i rifiuti nell’impianto
di trattamento. Intanto se avessero strutturato la propria indagine nel senso
che ho spiegato sopra probabilmente avrebbero scoperto da soli che il problema non
stava nei camion o quanto meno non era quello il problema principale.
Ma, pur restando dentro la logica pressappochista
dell’ASL, sarebbe bastato che i signori dell’ASL si leggessero la diffida della Provincia
della Spezia del 5 agosto 2014 (quindi prima della ispezione ASL) la quale
imponeva al’Acam di: “effettuare, entro
trenta giorni dalla
data di notifica della diffida, idonei interventi di manutenzione sul biofiltro
in modo da garantire il rispetto del limite di emissione odorigena" prescrizione già prevista nella Determinazione Dirigenziale n°12/2009 (200 u.o./m3) in
tutti i punti di campionamento.
Quindi gli ispettori dell’ASL puntano tutto su una
prescrizione (zona filtro per i camion in entrata all'impianto) che invece non viene valutata come
prioritaria dalla Provincia della Spezia, e lo fanno senza neppure spiegare
perché!
Non solo ma come spiegato, in questo post (vedi QUI) la nuova Diffida della Provincia del 10 settembre scorso afferma che il problema non sta solo nella revisione del
biofiltro (manutenzione periodica annuale prevista da progetto) ma anche nella cattiva
gestione quotidiana dello stesso, in particolare la nuova Diffida ha rilevato: l’assenza,
peraltro confermata dal tecnico referente della società, di
sonde igrometriche e sensori di pressione e temperatura atti a
segnalare le condizioni di funzionamento del biofiltro”.
Insomma posto che non è
compito dell’ASL predisporre prescrizioni di tipo impiantistico è indubbio che
per dimostrare l’assenza, passata presente e soprattutto futura, del rischio
sanitario, la stessa avrebbe dovuto meglio analizzare la fonte prioritaria
delle emissioni, vedi sopra paragrafo sulla Struttura della Relazione.
LE CONTRADDIZIONI DELLA RELAZIONE ASL CON ALTRI DOCUMENTI DEGLI ENTI DI CONTROLLO AMBIENTALE
La relazione dell’ASL afferma che nelle
valutazione sulla assenza di rischio per la salute si è: “Tenuto conto degli esiti dei campionamenti dell’aria trasmessi
dall’ente gestore dell’impianto”.
Ora sarebbe interessante sapere quali
campionamenti hanno letto gli ispettori dell’ASL. Infatti la Diffida della
Provincia del 5 agosto aveva rilevato che le relazioni
semestrali inviate a Provincia ed Arpal (prot. 1316/U/11 del 14/09/2011; prot.
469/U/12 del 15/03/2012; prot. 880/U/13 del 18/09/2013; prot. 190/AU/14 del
26/03/2014) dimostravano le violazioni dei limiti di emissioni odorigene
stabilite per l’autorizzazione all’impianto, vedi in particolare Determinazione Dirigenziale n.12 del 2009 (vedi QUI). Una violazione che quindi dura da anni!
Non solo ma vorremo capire se l’ASL ha tenuto
conto anche di altra documentazione ufficiale citata invece dalla Diffida della
Provincia del 5 settembre scorso dove si afferma che i nuovi controlli svolti
nelle giornate del 13 e del 18 agosto (quindi prima della ispezione ASL) da
parte della Polizia Municipale del Comune di Vezzano Ligure hanno: “riscontrato la presenza
di odore acre e fastidioso che
fuoriusciva dal lato dell’impianto verso il distributore carburante”.
Ancora gli ispettori dell’ASL
non hanno neppure tenuto conto, stando al testo della loro relazione, della parte della Diffida della Provincia del 05/08/2014 , che fa riferimento oltre alle relazioni di monitoraggio di cui sopra, anche
alla nota prot. 32371 del 01/07/2014 del Dirigente del Settore 3 della
Provincia della violazione della prescrizione contenuta nella autorizzazione n.
12 del 2009 secondo la quale: “che
tutti i locali dell’impianto siano mantenuti in depressione in modo da non
avere fuoriuscita di aria verso l’esterno e da convogliare tutta l’aria
aspirata ad un adeguato sistema di trattamento;”.
LA QUESTIONE
DELLE INDUSTRIE INSALUBRI
Come è noto l’Igiene
Ambientale dell’ASL ha come norme di riferimento per le proprie ispezioni
ad impianti come quello di Saliceti, oltre
a quelle ambientali, anche quelle relative al testo unico leggi sanitarie, in
particolare articoli 216 e seguenti relativi alle c.d. industrie insalubri tra
cui rientra sicuramente l’impianto in questione. In questa normativa rileva strettamente l’aspetto
sanitario di impianti che possono restare vicino ad aree residenziali solo se
si dimostra che non producono un rischio per la salute, questo a prescindere
dai limiti di emissione per i singoli inquinanti decisi nelle autorizzazioni
ambientali. Il che significa che il rischio sanitario può esserci anche se l’impianto rispetta i limiti di legge (peraltro nel caso in esame come abbiamo visto sopra l’impianto
viola anche questi limiti).
Non a caso
tutta la giurisprudenza (a cominciare
dalla Cassazione) ha dimostrato che l’articolo 674 del Codice Penale (getto di
cose pericolose) si può produrre a prescindere dal rispetto dei limiti di
emissione degli inquinanti.
E’ il fastidio che viene
punito in questo caso non la violazione dei limiti di legge per i singoli inquinanti (odori compresi) e, mentre la verifica della violazione
dei limiti ex lege è compito di Arpal e Polizia Provinciale in primis, la
verifica della esistenza del fastidio è compito proprio della Igiene Ambientale
dell’ASL.
D’altronde che le cose stiano così lo ha perfino
scritto l’Arpal di Spezia (vedi QUI pagina 9) in una
relazione ad un seminario organizzato da Acam SpA (vedi QUI): “-Le sostanze odorigene hanno spesso soglia olfattiva molto inferiore al
limite di rilevabilità strumentale
- I composti chimici odorigeni hanno effetti mascheranti o sinergici e le
caratteristiche di tali effetti non sono note. Tale problema è particolarmente
rilevante in corrispondenza degli impianti di trattamento rifiuti ove si ha una
molteplicità di componenti nella miscela odorosa (composti solforati, acidi
grassi volatili, ammine e ammoniaca, etc.)”
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