sabato 25 ottobre 2014

Odori dall’impianto di Saliceti: una relazione ASL infondata!

L'Igiene ambientale ASL interrogata dal Comune di Vezzano Ligure sulle emissioni odorigene dall'impianto di trattamento rifiuti di Saliceti, con una relazione di poche righe del 27/8/2014 (ma resa pubblica solo recentemente a proposito di rispetto della norme sulla trasparenza, vedi QUIha affermato testualmente:
Tenuto conto degli esiti dei campionamenti dell’aria trasmessi dall’ente gestore dell’impianto in data 26 luglio u.s. anche alla S.C. di Igiene e Sanità Pubblica e delle modalità di  deodorizzazione dell’aria descritte nella relazione allegata non si riscontrano condizioni igienico-sanitarie a pregiudizio della salute pubblica pur confermando la presenza di odori sgradevoli verosimilmente provenienti dallo stazionamento di automezzi per il conferimento di rifiuti da raccolta indifferenziata: si è preso, a questo proposito, atto della volontà del gestore di creare zona filtro per l’accesso del camion che dovrebbe consentire il contenimento dell’emissione di odori sgradevoli. “.

Intanto anche sotto il profilo del linguaggio siamo ad un livello inaccettabile per una relazione tecnica, tutto è al condizionale: verosimilmente gli odori “verrebbero” dai camion, gli interventi sul filtro “dovrebbero” contenere gli odori. Di fronte a questa incertezza sulle ragioni e le soluzioni delle emissioni odorigene, per l’ASL l’unica certezza è che non si riscontra: “pregiudizio della salute pubblica”, pur confermando la presenza degli odori!
Insomma letteralmente gli odori permangono , forse vengono dai camion, ma non è certo, e forse verranno eliminati con la zona filtro ma non è certo….altrimenti perché usare il condizionale?

Ma la dimostrazione della superficialità con cui la relazione è stata stesa è perfino dimostrata da un errore clamoroso, infatti ad un certo punto si afferma che la filtrazione dell’aria dell’impianto è oggetto di revisione "a cura dell’area Ambiente del Comune di Spezia" sic!  Ora la competenza in materia è ovviamente della Provincia e comunque il Comune interessato amministrativamente dall’impianto è quello di Vezzano, quindi doppio errore. L’errore è stato corretto solo successivamente a penna.......viste le dimensioni della relazione (mezza paginetta in A4)  potevano correggerlo al computer e non mandare in giro una correzione così ridicola!


Ma veniamo alle questioni più tecniche.  Vorrei criticare questa relazione sotto diversi profili:
1. la struttura delle relazione
2. gli elementi fattuali riportati
3. la non considerazione da parte dell’ASL di altri documenti ufficiali di enti preposti al controllo ambientale sull’impianto in oggetto. 


Su rischi per la salute delle emissioni odorigene prolungate ho scritto QUI



LA STRUTTURA DELLE RELAZIONE
La relazione inizia e finisce nella frase che ho riportato sopra come si evince dal testo della stessa (vedi link all’inizio del post).
Stiamo commentando una relazione tecnica non un generico comunicato politico, quindi un atto che dovrebbe essere adeguatamente motivato sotto i seguenti profili:
a) la metodologia usata per valutare il rischio sanitario,
b) i parametri igienico sanitari, quindi non solo quelli normativi, utilizzati per dimostrare o meno la presenza del rischio sanitario

Peraltro trattandosi di problematica che si protrae da anni, praticamente dall’avvio dell’impianto quello che occorreva era un vero e proprio rapporto sul potenziale impatto sanitario delle emissioni dall’impianto in oggetto, vale a dire almeno un confronto tra
1. Descrizione delle caratteristiche dell’impianto, dell’area e della  popolazione potenzialmente esposta. Vale a dire: Spazi, locali, impiantistica in base alla tipologia attività, scarichi e approvvigionamento idrico, gestione acque meteoriche, emissioni in atmosfera, impianti aerazione, ventilazione meccanica, condizionamento,valutazione area circostante all’impianto;
2. Valutazione del possibile impatto dell’impianto sulla salute della popolazione. Si tratta delle procedure di c.d. “health impact assessment” con le quali, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e considerando le relazioni esposizione-risposta già scientificamente conosciute, si valuta quale potrà essere l’impatto sanitario atteso dell’impianto sulla salute della popolazione;
3. Valutazione degli effetti sanitari dell’impianto ormai operativo sulla base dei primi due punti.

Solo sviluppando i sopra elencati tre punti si poteva comprendere: l’origine delle emissioni odorigene prevalenti, il rischio reale per la salute dei residenti, l’efficacia delle misure predisposte fino ad ora dal gestore dell’impianto



GLI ELEMENTI FATTUALI RIPORTATI NELLA RELAZIONE ASL
La relazione dell’ASL incentra la questione delle fonti delle emissioni odorigene, sia pure al condizionale come visto sopra,  sui camion che trasportano i rifiuti nell’impianto di trattamento. Intanto se avessero strutturato la propria indagine nel senso che ho spiegato sopra probabilmente avrebbero scoperto da soli che il problema non stava nei camion o quanto meno non era quello il problema principale.
Ma, pur restando dentro la logica pressappochista dell’ASL, sarebbe bastato che i signori dell’ASL  si leggessero la diffida della Provincia della Spezia del 5 agosto 2014 (quindi prima della ispezione ASL) la quale imponeva al’Acam di: “effettuare, entro trenta giorni dalla data di notifica della diffida, idonei interventi di manutenzione sul biofiltro in modo da garantire il rispetto del limite di emissione odorigena"  prescrizione già prevista nella  Determinazione Dirigenziale n°12/2009 (200 u.o./m3) in tutti i punti di campionamento.

Quindi gli ispettori dell’ASL puntano tutto su una prescrizione (zona filtro per i camion in entrata all'impianto) che invece non viene valutata come prioritaria dalla Provincia della Spezia,  e lo fanno senza neppure spiegare perché!

Non solo ma come spiegato, in questo post (vedi  QUI) la nuova Diffida della Provincia del 10 settembre scorso afferma che il problema non sta solo nella revisione del biofiltro (manutenzione periodica annuale prevista da progetto) ma anche nella cattiva gestione quotidiana dello stesso, in particolare la nuova Diffida ha rilevato: l’assenza, peraltro confermata dal tecnico referente della società, di sonde igrometriche e sensori di pressione e temperatura atti a segnalare le condizioni di funzionamento del biofiltro”.

Insomma posto che non è compito dell’ASL predisporre prescrizioni di tipo impiantistico è indubbio che per dimostrare l’assenza, passata  presente e soprattutto futura, del rischio sanitario, la stessa avrebbe dovuto meglio analizzare la fonte prioritaria delle emissioni, vedi sopra paragrafo sulla Struttura della Relazione.



LE CONTRADDIZIONI DELLA RELAZIONE ASL CON ALTRI DOCUMENTI DEGLI ENTI DI CONTROLLO AMBIENTALE
La relazione dell’ASL afferma che nelle valutazione sulla assenza di rischio per la salute si è: “Tenuto conto degli esiti dei campionamenti dell’aria trasmessi dall’ente gestore dell’impianto”. 
Ora sarebbe interessante sapere quali campionamenti hanno letto gli ispettori dell’ASL. Infatti la Diffida della Provincia del 5 agosto aveva rilevato che  le relazioni semestrali inviate a Provincia ed Arpal (prot. 1316/U/11 del 14/09/2011; prot. 469/U/12 del 15/03/2012; prot. 880/U/13 del 18/09/2013; prot. 190/AU/14 del 26/03/2014) dimostravano le violazioni dei limiti di emissioni odorigene stabilite per l’autorizzazione all’impianto, vedi in particolare Determinazione Dirigenziale n.12 del 2009 (vedi  QUI). Una violazione che quindi dura da anni!

Non solo ma vorremo capire se l’ASL ha tenuto conto anche di altra documentazione ufficiale citata invece dalla Diffida della Provincia del 5 settembre scorso dove si afferma che i nuovi controlli svolti nelle giornate del 13 e del 18 agosto (quindi prima della ispezione ASL) da parte della Polizia Municipale del Comune di Vezzano Ligure hanno: “riscontrato la presenza di odore acre e fastidioso che fuoriusciva dal lato dell’impianto verso il distributore carburante”.

Ancora gli ispettori dell’ASL non hanno neppure tenuto conto, stando al testo della loro relazione,  della parte della Diffida della Provincia del 05/08/2014 , che fa riferimento oltre alle  relazioni di monitoraggio di cui sopra, anche  alla nota prot. 32371 del 01/07/2014 del Dirigente del Settore 3 della Provincia della violazione della prescrizione contenuta nella autorizzazione n. 12 del 2009 secondo la quale: “che tutti i locali dell’impianto siano mantenuti in depressione in modo da non avere fuoriuscita di aria verso l’esterno e da convogliare tutta l’aria aspirata ad un adeguato sistema di trattamento;”.  



LA  QUESTIONE DELLE INDUSTRIE INSALUBRI
Come è noto l’Igiene Ambientale dell’ASL ha come norme di riferimento per le proprie ispezioni ad impianti come quello di Saliceti,  oltre a quelle ambientali, anche quelle relative al testo unico leggi sanitarie, in particolare articoli 216 e seguenti relativi alle c.d. industrie insalubri tra cui rientra sicuramente l’impianto in questione.  In questa normativa rileva strettamente l’aspetto sanitario di impianti che possono restare vicino ad aree residenziali solo se si dimostra che non producono un rischio per la salute, questo a prescindere dai limiti di emissione per i singoli inquinanti decisi nelle autorizzazioni ambientali. Il che significa che il rischio sanitario può esserci anche se l’impianto rispetta  i limiti di legge (peraltro nel caso in esame come abbiamo visto sopra l’impianto viola anche questi limiti). 

Non a caso tutta la giurisprudenza  (a cominciare dalla Cassazione) ha dimostrato che l’articolo 674 del Codice Penale (getto di cose pericolose) si può produrre a prescindere dal rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti.

E’ il fastidio che viene punito in questo caso non la violazione dei limiti di legge per i singoli inquinanti (odori compresi) e,  mentre la verifica della violazione dei limiti ex lege è compito di Arpal e Polizia Provinciale in primis, la verifica della esistenza del fastidio è compito proprio della Igiene Ambientale dell’ASL. 

D’altronde che le cose stiano così lo ha perfino scritto l’Arpal di Spezia (vedi  QUI pagina 9) in una relazione ad un seminario organizzato da Acam SpA (vedi QUI): “-Le sostanze odorigene hanno spesso soglia olfattiva molto inferiore al limite di rilevabilità strumentale
- I composti chimici odorigeni hanno effetti mascheranti o sinergici e le caratteristiche di tali effetti non sono note. Tale problema è particolarmente rilevante in corrispondenza degli impianti di trattamento rifiuti ove si ha una molteplicità di componenti nella miscela odorosa (composti solforati, acidi grassi volatili, ammine e ammoniaca, etc.)”













  

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