Il post che segue vuole riassumere la normativa su trasparenza e anti corruzione applicabile anche ai Comuni, alla luce del nuovissimo regolamento (datato 9/9/2014) dell'Autorità Anticorruzione sulle modalità di svolgimento del procedimento che può portare alla applicazione delle sanzioni per i responsabili di quei Comuni che non hanno approvato i Piani su Trasparenze e Anticorruzione nei tempi, nelle modalità e nei contenuti stabiliti dalla normativa in materia. Il post si conclude con un primo esame sullo stato di adempimento di questi obblighi da parte di tutti i Comuni della Provincia della Spezia attraverso l'esame dei loro siti istituzionali.
Il nuovo Decreto
Legislativo 33/2013 ha sistematizzato e attuato una serie di norme
precedenti relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella
Pubblica Amministrazione compresi gli enti locali: Province e soprattutto Comuni.
Sulle innovazioni introdotte da questa normativa ho trattato QUI e più diffusamente QUI.
In attuazione di questa normativa è
stata pubblicata un nuova Delibera CIVIT ( n. 50/2013) “Linee
guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016” (per il testo completo vedi QUI ) che
fornisce indicazioni per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di
prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo
e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma.
Le nuove linee guida stabiliscono in
primo luogo che il termine per l’adozione del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità è il 31 gennaio 2014.
Insieme con il programma ogni Amministrazione Comunale deve
nominare un Responsabile della Trasparenza che, tra l’altro, provvede all'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e al coordinamento di questo programma con il Piano
triennale di prevenzione della corruzione, che definisce il grado di
corruttela potenziale e gli indirizzi per prevenirla all’interno della singola
Amministrazione.
Successivamente è intervenuta la legge 114/2014[1] che al comma 5 articolo 19 che ha stabilito che la Autorità Nazionale
Anticorruzione: “Salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689[2],
una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato
ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei
programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”. Per le controversie aventi ad oggetto le suddette sanzioni è competente il tribunale in composizione
monocratica. Ovviamente la sanzione colpisce specificamente il responsabile
dell’ente che aveva il compito di istituzionale di predisporre i Piani.
Ora
al fine di regolamentare il potere sanzionatorio riconosciuto alla Autorità
Anticorruzione in materia di Piano su trasparenza e prevenzione della
corruzione, la detta Autorità ha approvato il Regolamento in materia di esercizio
del potere sanzionatorio della Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali
di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei
Codici di Comportamento (per il testo vedi QUI).
CHI IL SOGGETTO OBBLIGATO E QUINDI SANZIONABILE
Il regolamento chiarisce che per soggetto obbligato e quindi colui al quale si applicano le eventuale sanzioni è il responsabile trasparenza e/o anticorruzione. Se questi non sono nominati, oppure se i Piani non rispondono ai contenuti di legge, la responsabilità si estense anche agli organi di indirizzo quindi anche agli organi politici del Comune a cominciare da Giunta e Sindaco per arrivare all'organo collegiale di indirizzo per eccellenza che è il Consiglio Comunale. Per capire meglio le responsabilità occorrerà andare a vedere come le singole Amministrazioni Comunali hanno regolamentato le modalità di approvazione di detti Piani.
IL CONCETTO DI
OMESSA ADOZIONE DEI PIANI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO DELLA AUTORITÀ ANTINCORRUZIONE
Ai
fini della corretta applicazione di questo Regolamento occorre comprendere bene cosa si intende per “omessa adozione”.
Il regolamento alla lettera g) comma 1
articolo 1 chiarisce che l’omissione non riguarda sol la mancata approvazioni
dei Piani alla data stabilita (vedi sopra 31/1/2014) ma più precisamente:
a) approvazione di un
provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in
materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice
di comportamento di amministrazione;
b) l’approvazione di un
provvedimento il cui contenuto riproduce in modo integrale analoghi
provvedimenti adottati da altre amministrazione, privo di misure specifiche introdotte
in relazione alle esigenze della amministrazione interessata
c) l’approvazione di un
provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più
esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina
vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici emanato con DPR 62/2013[3].
COME SI AVVIA
IL PROCEDIMENTO PER APPLICARE LA SANZIONE PER OMESSA ADOZIONE DEI PIANI
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
L’Autorità
Anticorruzione avvia il procedimento se emergono ipotesi di omessa adozione:
1.
nel corso di accertamenti ed ispezioni avviate dalla Autorità
2.
segnalazione pervenute da terzi
3.
accertata violazione di organi di polizia amministrativa o con funzioni
ispettive
La
comunicazione di avvio del procedimento è fatta anche ai soggetti terzi che
hanno fatto al segnalazione e che possono partecipare presentando osservazioni,
memorie e chiedendo anche di essere auditi. Anche i soggetti terzi come tutti i
partecipanti al procedimento hanno diritto di accedere ai contenuti del
fascicolo.
Sul
resto delle modalità di svolgimento del procedimento rinvio al chiarissimo
testo integrale del regolamento che ho linkato sopra.
UN PRIMO ESAME
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SU TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE NEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI SPEZIA
Si
tratta solo di un primo esame fondato sui siti istituzionali di tutti i Comuni
della Provincia di Spezia. Da questo
primo esame risulta quanto segue:
BONASSOLA:
si responsabile anticorruzione, no piano trasparenza anticorruzione
DEIVA:
Si responsabile anticorruzione, no piano trasparenza anticorruzione
VARESE
LIGURE non ha una sezione amministrazione trasparente in evidenza
VERNAZZA:
ha una sezione amministrazione trasparente ma accedendo non si trovano ne i piani ne il
responsabile
ZIGNAGO: ha una sezione amministrazione trasparente ma
accedendo non si trovano ne i piani ne il responsabile
Bonassola
, Calice, Castelnuovo Magra, Follo, Levanto,
Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo sono
gli unici Comuni che hanno pubblicato con chiarezza ed evidenza adeguata il
nome del responsabile trasparenza e anticorruzione all’interno del’amministrazione.
Ora
se è vero che il responsabile anticorruzione è, secondo la legge 190/2012, individuato
di norma nel segretario generale del Comune, lo stesso non si può dire del
responsabile della trasparenza, salvo che le due figure vengano sovrapposte, ma
questo deve avvenire con apposito provvedimento pubblicato nel sito del Comune
e come abbiamo visto a parte per gli 8 Comuni sopra riportati i siti degli
altri 24 Comuni non contengono questo riferimento.
Ne
ci può essere una sovrapposizione tra il responsabile della trasparenza e l’Organismo
di Indipendente di Valutazione (quest’ultimo previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, che lo istituisce in
sostituzione del Servizio di controllo interno).
In particolare secondo Linee guida
agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità[4]:
”Il responsabile per la trasparenza e l'Organismo indipendente di
valutazione sono individuati come diversi soggetti coinvolti nella
realizzazione delle attività concernenti la trasparenza[6], distintamente
configurati in funzione delle differenti funzioni di propria competenza. Il legislatore
considera, infatti, il responsabile della trasparenza quale organo di controllo
dell'applicazione della trasparenza nelle p.a. e di segnalazione alle Autorità
previste, tra cui all'OIV, delle eventuali criticità riscontrate, mentre
considera l'OIV quale organo che esercita un'attività di impulso ('promuove') e
attestazione ('attesta') degli obblighi relativi alla pubblicazione dei
dati[7]. Sotto tale profilo, un eventuale sovrapporsi dei due organi verrebbe a
configurare una situazione per cui il soggetto investito dell'attività di
controllo della trasparenza e chiamato a segnalarne le criticità è lo stesso
deputato a ricevere le segnalazioni. Pertanto, venendo al quesito posto dal
Comune, le funzioni in materia di trasparenza sono, di norma, di competenza del
responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 43, D.Lgs.
n. 33/2013”.
PRIME CONCLUSIONI ED UN INVITO……
Quella sopra è solo un prima
disamina di mera conformità agli adempimenti in materia di trasparenza e
anticorruzione….ora si tratterà di applicare la definizione larga di omessa adozione
dei Piani su Trasparenza e Anticorruzione, che i vari Comuni hanno approvato e
pubblicato. Ovviamente quelli che non hanno fatto niente fino ad ora sono già
sanzionabili (il termine formale è scaduto all'inizio di questo anno come abbiamo visto) e potrebbe essere utile segnalare la cosa alla Autorità
Anticorruzione immediatamente ad esempio da parte di consiglieri comunali di
opposizione o anche singoli cittadini e/o associazioni locali.
La maggior parte delle P.A.non ha adempiuto all'obbligo di formare i propri dipendenti, sarà destinataria della sanzione?
RispondiEliminasi perchè il programma triennale per la trasparenza e l'anticorruzione deve essere coordinato con i piani della performance ..guardi le pagine da 9 a 11 delle linee guida sulla costruzione del programma ..... a questo link che è anche riportato nel post sopra http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-50_2013-formato-PDF-131-Kb.pdf
RispondiEliminaBuongiorno.
RispondiEliminaSe viene approvato il piano triennale anticorruzione e trasparenza senza i suggerimenti dei cittadini ed associazioni,il comune può essere sanzionato?
Signor Giuseppe Serpi si occorre dimostrare che nella redazione del piano si è descritto il processo di coinvolgimento degli stakeholder: punto 4 delle - Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ex delibera 105/2010
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