giovedì 2 ottobre 2014

Sanzioni ai Comuni che non rispettano le norme su trasparenza e anticorruzione


Il post che segue vuole riassumere la normativa su trasparenza e anti corruzione applicabile anche ai Comuni, alla luce del nuovissimo regolamento (datato 9/9/2014) dell'Autorità Anticorruzione sulle modalità di svolgimento del procedimento che può portare alla applicazione delle sanzioni per i responsabili di quei Comuni che non hanno approvato i Piani su Trasparenze e Anticorruzione nei tempi, nelle modalità e nei contenuti stabiliti dalla normativa in materia. Il post si conclude con un primo esame sullo stato di adempimento di questi obblighi da parte di tutti i Comuni della Provincia della Spezia attraverso l'esame dei loro siti istituzionali. 



Il nuovo Decreto Legislativo 33/2013 ha sistematizzato e attuato una serie di norme precedenti relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella Pubblica Amministrazione compresi gli enti locali: Province e soprattutto Comuni. Sulle innovazioni introdotte da questa normativa ho trattato QUI e più diffusamente QUI
In attuazione di questa normativa è stata pubblicata un nuova Delibera CIVIT ( n. 50/2013) “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (per il testo completo vedi QUI ) che fornisce indicazioni per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo  coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il  controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma.

Le nuove linee guida stabiliscono in primo luogo che  il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza  e l’integrità è il 31 gennaio 2014
Insieme con il programma ogni Amministrazione Comunale deve nominare un Responsabile della Trasparenza che, tra l’altro, provvede all'aggiornamento   del   Programma triennale per la trasparenza e al coordinamento di questo programma con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, che definisce il grado di corruttela potenziale e gli indirizzi per prevenirla all’interno della singola Amministrazione.  

Successivamente è intervenuta la legge 114/2014[1] che al comma 5 articolo 19 che ha stabilito che la Autorità Nazionale Anticorruzione: “Salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689[2], una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”. Per le controversie aventi ad oggetto le suddette sanzioni è  competente il tribunale in composizione monocratica. Ovviamente la sanzione colpisce specificamente il responsabile dell’ente che aveva il compito di istituzionale di predisporre i Piani.

Ora al fine di regolamentare il potere sanzionatorio riconosciuto alla Autorità Anticorruzione in materia di Piano su trasparenza e prevenzione della corruzione, la detta Autorità ha approvato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio della Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di Comportamento (per il testo vedi QUI). 



CHI IL SOGGETTO OBBLIGATO E QUINDI SANZIONABILE
Il regolamento chiarisce che per soggetto obbligato e quindi colui al quale si applicano le eventuale sanzioni è il responsabile trasparenza e/o anticorruzione. Se questi non sono nominati, oppure se i Piani non rispondono ai contenuti di legge, la responsabilità si estense anche agli organi di indirizzo quindi anche agli organi politici del Comune a cominciare da Giunta e Sindaco per arrivare all'organo collegiale di indirizzo per eccellenza che è il Consiglio Comunale. Per capire meglio le responsabilità occorrerà andare a vedere come le singole Amministrazioni Comunali hanno regolamentato le modalità di approvazione di detti Piani. 



IL CONCETTO DI OMESSA ADOZIONE DEI PIANI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE SECONDO IL  REGOLAMENTO DELLA AUTORITÀ ANTINCORRUZIONE
Ai fini della corretta applicazione di questo Regolamento occorre comprendere  bene cosa si intende per “omessa adozione”. Il regolamento  alla lettera g) comma 1 articolo 1 chiarisce che l’omissione non riguarda sol la mancata approvazioni dei Piani alla data stabilita (vedi sopra 31/1/2014) ma più precisamente:
a) approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;
b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduce in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazione, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze della amministrazione interessata
c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi  di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 62/2013[3].



COME SI AVVIA IL PROCEDIMENTO PER APPLICARE LA SANZIONE PER OMESSA ADOZIONE DEI PIANI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

L’Autorità Anticorruzione avvia il procedimento se emergono ipotesi di omessa adozione:
1. nel corso di accertamenti ed ispezioni avviate dalla Autorità
2. segnalazione pervenute  da terzi
3. accertata violazione di organi di polizia amministrativa o con funzioni ispettive

La comunicazione di avvio del procedimento è fatta anche ai soggetti terzi che hanno fatto al segnalazione e che possono partecipare presentando osservazioni, memorie e chiedendo anche di essere auditi. Anche i soggetti terzi come tutti i partecipanti al procedimento hanno diritto di accedere ai contenuti del fascicolo.

Sul resto delle modalità di svolgimento del procedimento rinvio al chiarissimo testo integrale del regolamento che ho linkato sopra.



UN PRIMO ESAME SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SU TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SPEZIA
Si tratta solo di un primo esame fondato sui siti istituzionali di tutti i Comuni della Provincia di Spezia.  Da questo primo esame risulta quanto segue:

BONASSOLA: si responsabile anticorruzione, no piano trasparenza anticorruzione

DEIVA: Si responsabile anticorruzione, no piano trasparenza anticorruzione

VARESE LIGURE non ha una sezione amministrazione trasparente in evidenza

VERNAZZA: ha una sezione amministrazione trasparente ma  accedendo non si trovano ne i piani ne il responsabile  

ZIGNAGO:  ha una sezione amministrazione trasparente ma accedendo non si trovano ne i piani ne il responsabile  

Bonassola ,  Calice,  Castelnuovo Magra,  Follo,  Levanto, Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo  sono gli unici Comuni che hanno pubblicato con chiarezza ed evidenza adeguata il nome del responsabile trasparenza e anticorruzione all’interno del’amministrazione.

Ora se è vero che il responsabile anticorruzione è, secondo la legge 190/2012,  individuato di norma nel segretario generale del Comune, lo stesso non si può dire del responsabile della trasparenza, salvo che le due figure vengano sovrapposte, ma questo deve avvenire con apposito provvedimento pubblicato nel sito del Comune e come abbiamo visto a parte per gli 8 Comuni sopra riportati i siti degli altri 24 Comuni non contengono questo riferimento.

Ne ci può essere una sovrapposizione tra il responsabile della trasparenza e l’Organismo di Indipendente di Valutazione (quest’ultimo previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, che lo istituisce in sostituzione del Servizio di controllo interno).
In particolare secondo Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità[4]:
Il responsabile per la trasparenza e l'Organismo indipendente di valutazione sono individuati come diversi soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività concernenti la trasparenza[6], distintamente configurati in funzione delle differenti funzioni di propria competenza. Il legislatore considera, infatti, il responsabile della trasparenza quale organo di controllo dell'applicazione della trasparenza nelle p.a. e di segnalazione alle Autorità previste, tra cui all'OIV, delle eventuali criticità riscontrate, mentre considera l'OIV quale organo che esercita un'attività di impulso ('promuove') e attestazione ('attesta') degli obblighi relativi alla pubblicazione dei dati[7]. Sotto tale profilo, un eventuale sovrapporsi dei due organi verrebbe a configurare una situazione per cui il soggetto investito dell'attività di controllo della trasparenza e chiamato a segnalarne le criticità è lo stesso deputato a ricevere le segnalazioni. Pertanto, venendo al quesito posto dal Comune, le funzioni in materia di trasparenza sono, di norma, di competenza del responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 43, D.Lgs. n. 33/2013”.



PRIME CONCLUSIONI ED UN INVITO……
Quella sopra è solo un prima disamina di mera conformità agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione….ora si tratterà di applicare la definizione larga di omessa adozione dei Piani su Trasparenza e Anticorruzione,  che i vari Comuni hanno approvato e pubblicato. Ovviamente quelli che non hanno fatto niente fino ad ora sono già sanzionabili (il termine formale è scaduto all'inizio di questo anno come abbiamo visto) e potrebbe essere utile segnalare la cosa alla Autorità Anticorruzione immediatamente ad esempio da parte di consiglieri comunali di opposizione o anche singoli cittadini e/o associazioni locali.




[1] http://www.altalex.com/index.php?idnot=67966
[2] http://www.altalex.com/index.php?idnot=2868
[3] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
[4] http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Linee-guida-ANCI-in-tema-di-trasparenza.pdf

4 commenti:

  1. La maggior parte delle P.A.non ha adempiuto all'obbligo di formare i propri dipendenti, sarà destinataria della sanzione?

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  2. si perchè il programma triennale per la trasparenza e l'anticorruzione deve essere coordinato con i piani della performance ..guardi le pagine da 9 a 11 delle linee guida sulla costruzione del programma ..... a questo link che è anche riportato nel post sopra http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-50_2013-formato-PDF-131-Kb.pdf

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  3. Buongiorno.
    Se viene approvato il piano triennale anticorruzione e trasparenza senza i suggerimenti dei cittadini ed associazioni,il comune può essere sanzionato?

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  4. Signor Giuseppe Serpi si occorre dimostrare che nella redazione del piano si è descritto il processo di coinvolgimento degli stakeholder: punto 4 delle - Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ex delibera 105/2010

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