La
Regione Liguria ci ricasca e per l’ennesima volta viola la normativa sulla VAS (Valutazione Ambientale Strategica vedi QUI) in materia di strumenti urbanistici attuativi di Piani urbanistici generali comunali (in Liguria PUC: Piani Urbanistici
Comunali).
Oggetto
della decisione regionale (pubblicata sul BURL n.39 del 24/9/2014 Parte II, vedi a pagina 68 QUI) in
questo caso è stata la Verifica di assoggettabilità a VAS - permesso di
costruire in variante al PUO con valenza
di PEEP in località Fezzano - in Comune di Portovenere.
Secondo
la Determina Dirigenziale della Regione Liguria tale strumento urbanistico non
deve andare a Valutazione Ambientale Strategica ordinaria. La motivazione di
questa decisione si fonda sul seguente assunto: “Il P.U.O. in oggetto risulta conforme al P.U.C. vigente, in quanto le
modifiche non alterano le quantità delle
superfici residenziali e degli standard urbanistici che sono uguali rispetto al P.U.O. approvato”
In
sostanze la Regione sostiene la tesi generale che un PUO cioè uno strumento
urbanistico attuativo di un PUC che non costituisce variante a questo ultimo
non è sottoponibile a VAS ordinaria.
Le
cose non stanno assolutamente così come dimostro di seguito.
Fa
specie in particolare che la Regione, per sostenere la sua tesi, citi una
sentenza della Corte Costituzionale che non riguarda il caso in esame. La
Regione cita la sentenza n.178/2013, che
peraltro ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legge regionale
ligure della VAS. Questa sentenza tratta il tema della non applicabilità della
verifica di assoggettabilità a VAS ai piani minori o strumenti urbanistici
attuativi sotto certe soglie dimensionali.
Sul significato di questa sentenza ho spiegato QUI.
Nel
caso del PEEP di Fezzano, dal punto di vista della VAS, il principio in
discussione è un altro. Se si approva oggi uno strumento urbanistico attuativo
(un PUO nel caso in esame) o
una variante dello stesso, e questo strumento urbanistico fa riferimento ad un
piano generale (PUC in Liguria) che non ha mai avuto la VAS, si deve comunque
applicare questa procedura ambientale al PUO a prescindere che sia o meno in
variante del PUC?
Il
principio è stato affrontato da una legge della repubblica (sia pure
indirettamente come vedremo) e da una sentenza della Corte Costituzionale, non
quella citata dalla Determina della Regione sopra riportata, ma la n. 58 del
2013.
Vediamo
così affermano entrambe: la legge e la sentenza.
LA LEGGE
La
legge è la n.106 del 2011 (per il testo dell'articolo che riguarda il nostro tema vedi QUI).
Tra
i principi individuati dall’articolo 5 del decreto legge in esame finalizzati
alla liberalizzazione delle procedure edilizie c’è quello che esclude la VAS per gli strumenti attuativi di piani
urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica.
Sulla base di questo
principio affermato al comma 1 dell’articolo 5 di questa legge, successivamente
al comma 8 l’articolo 5 della legge
modifica l’articolo 16 della legge 1150/1942 ( per il testo vedi QUI) stabilendo
che lo strumento
attuativo di piani urbanistici già sottoposti
a valutazione ambientale strategica non
è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di
assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in
sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo
delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi
e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi,
dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle
trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani
urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la
verifica di assoggettabilità sono comunque
limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui
piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale
strategica e di verifica di
assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di
approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle
fattispecie di cui al presente comma
Quindi
è chiara la ratio della norma gli
strumenti urbanistici attuativi di piani sovraordinati che non hanno avuto la
VAS devono a loro volta essere sottoposti a VAS ordinaria, proprio perché non
sono stati valutati gli impatti potenziali tra l’area interessata dal piano
attuativo e l’area vasta disciplinata dal piano generale del Comune (nel caso
ligure il PUC).
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
A
conferma della mia interpretazione della ratio della norma di legge sopra
riportata la Corte Costituzionale (sentenza n. 58 del 2013, per il testo vedi
QUI) nel
dichiarare la parziale incostituzionalità della legge regionale della
Regione Veneto afferma quanto segue: “ Quanto
al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre
premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa
contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5,
comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa,
infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico
generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia
già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al
fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una
duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni
in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS. La lettera
a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda
invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato
oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due
disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi
conseguente alla seconda.”
Peraltro
avevo già commentato la sentenza della Corte Costituzionale sopra
riportata QUI.
CONCLUSIONI
Ancora
una volta la Regione Liguria dimostra di avere una interpretazione tutta sua
della normativa sulla VAS. Peccato che
la Corte Costituzionale sempre nella sentenza sopra riportata abbia affermato che la VAS rientra
nella materia ambiente di: “……competenza esclusiva dello Stato, e
che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli
casi in cui essi, pur intercettando gli
interessi ambientali, risultano espressivi di una
competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006). Non è
dubbio, perciò, che il significativo spazio aperto alla legge
regionale dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, art.
3-quinquies; art. 7, comma 2) non
possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore
statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati
piani e programmi, scelte che in ogni caso sono largamente
condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione.”
Nessun commento:
Posta un commento