Il
Consiglio di Stato interviene sulla applicabilità della Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) agli impianti a biomasse.
Per
il testo della sentenza vedi QUI.
Il tema è di grande attualità anche nella nostra Provincia visto che in vari Comuni, compreso recentemente anche quello di Spezia, sono stati e sono tutt'ora proposti impianti di questo tipo.
Vediamo cosa emerge da questa sentenza e da altra giurisprudenza comunitaria e nazionale e come la Regione Liguria tratta la questione VIA per gli impianti a biomasse....
DI COSA
PARLIAMO QUANDO TRATTIAMO DI BIOMASSE
La
legge nazionale di derivazione comunitaria definisce le biomasse: “la frazione biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature
provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei
rifiuti industriali e urbani”. A
questa definizione generale occorre aggiungere altri due composti da biomasse:
bioliquidi:
“combustibili liquidi per scopi
energetici diversi dal trasporto, compresi
l'elettricità, il
riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;”
biocarburanti:
“carburanti liquidi o gassosi per i
trasporti ricavati dalla biomassa;”.
La
biomassa come combustibile ai fini delle normativa sulle emissioni atmosferiche
comprende: biodiesel, legna da ardere,
carbone di legna, biomasse combustibili, biogas, gas di sintesi.
In
sostanza quindi quando si parla di impianti a biomasse ci possiamo trovare di
fronte a combustibili molto diversi e con diversi potenziali impatti
ambientali.
Ovviamente
a seconda del tipo di biomassa che viene utilizzato possono cambiare le
procedura di valutazione e autorizzatorie applicabili, ad esempio se si usa biomassa
classificata come rifiuto è chiaro che si applica la normativa specifica sui rifiuti,
altrimenti c’è l’autorizzazione unica
secondo la normativa sull’utilizzo delle fonti rinnovabili o assimilate (DLgs
387/2003 come modificato dall’articolo 5 del DLgs 28/2011).
Torniamo alla sentenza del Consiglio
di Stato e alla valutazione di impatto ambientale.
COSA AFFERMANO IL CONSIGLIO DI STATO E LA GIURISPRUDENZA UE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN
MATERIA DI VIA PER GLI IMPIANTI A
BIOMASSE
Ci
sono norme regionali (come quella trattata nella sentenza in esame) che
prevedono l’esclusione della VIA per gli
impianti di potenza nominale termica inferiore alla soglia di 3 MW o in altri casi 1 MW.
Di fronte ad una categoria di opera sottoponibile
a VIA in base ad una soglia quantitativa (dimensione areale, potenza, quantità del
combustibile usato) la domanda che si
pone è: se il progetto da valutare e autorizzare è sotto la soglia (ad esempio
nel caso della sentenza del Consiglio di Stato, i 3 MW) ciò risulta sufficiente per escludere la procedura di
VIA?
Il Consiglio di Stato nella sentenza qui
esaminata risponde che: NO NON PUÒ BASTARE.
Il Consiglio di Stato fa una prima
affermazione rilevante per motivare la sua decisione: “…. a fondare la tesi della doverosità della V.I.A. concorrano i principi
di precauzione e dell’azione preventiva, propri del diritto comunitario,
sanciti all’art. 191 del T.F.U.E., ove il legislatore, nell’affermare che “la politica della Comunità in materia
ambientale mira ad un elevato livello di tutela (...)”,induce a ritenere
che la V.I.A. non possa, certamente, escludersi sulla semplice base della
soglia di potenza.”
D’altronde la stessa Corte di Giustizia aveva da
tempo chiarito (sentenza sez.
V 21/9/1999 (Causa C – 392/96) che è in contrasto con la Direttiva sulla VIA un
recepimento
da parte di uno Stato membro: “… mediante il ricorso a soglie limite tali
che, per determinare se un progetto vada sottoposto ad uno studio di impatto
ambientale, non viene preso in considerazione l’insieme delle sue
caratteristiche, ma solo le sue dimensioni …..
infatti, anche in progetto di dimensioni ridotte può avere un notevole
impatto sull’ambiente se è localizzato in un luogo in cui i fattori ambientali
contemplati dall’articolo 3 della direttiva (come la fauna, flora, il suolo,
l’acqua, il clima o il patrimonio culturale) sono sensibili al minimo
cambiamento “
Ancora più netta e più recente la Corte Costituzionale italiana che con sentenza 93/2013 ha affermato che la procedura per verificare la
applicabilità della VIA ad un progetto per il quale siano previste soglie
dimensionali: “deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione
definiti nell’allegato III della stessa direttiva e concernenti, non solo la
dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti (il
cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, la
produzione di rifiuti, l’inquinamento ed i disturbi ambientali da essi
prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale
con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità
della popolazione interessata). Tali caratteristiche sono, insieme con il
criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione
dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità nell’ottica
dell’attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva
(considerando n. 2) ed in vista della protezione dell’ambiente e della qualità
della vita.”
E IN LIGURIA?
In
Liguria la legge regionale prevede in generale alcune categorie di opere
sottoponibili a VIA secondo le soglie dimensionali (vedi
QUI negli
allegati 2 e 3 ).
Per
gli impianti a biomasse la normativa ligure DGR 1122/2012 (per il testo vedi a pagina 3 QUI) distingue
tra:
impianti a biomasse
grigie
(derivanti dai rifiuti compresi CDR e frazione organica dal rifiuto solido
urbano) e alle quali si applica la VIA secondo quanto previsto dalla legge
regionale ligure che andrà adeguata alla nuova Direttiva europea in sede di
recepimento.
impianti a biomasse
verdi
il discorso è invece diverso. Intanto la
norma ligure inserisce tra le biomasse verdi anche ad es. il liquor nero
derivante dalle attività di cartiera, ma comunque restando alla VIA questa non
si applica per le seguenti tipologie impiantistiche e di combustibili, quali:
1. gli impianti per la
valorizzazione energetica delle biomasse verdi
compresivi di gas di discarica e gas residuati dai processi di
depurazione e del biogas qualora gestiti
in assetto cogenerativo e finalizzati alla autoproduzione per i consumi
energetici della azienda che le gestisce
2. gli impianti di taglia
inferiore ai 1000 Kw elettrici ovvero 300 Kw termici per la valorizzazione
delle biomasse verdi, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi
depurazione e del biogas qualora collocati all’interno di aree a destinazione
produttiva previgente ovvero degli impianti di produzione.
Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e della giurisprudenza comunitaria e della
Corte Costituzionali sopra esaminate risulta con chiarezza che relativamente
alla legge ligure:
1.
tutte le categorie di progetti sottoponibili a VIA o a procedura di verifica di
VIA (screening) devono prendere in considerazione tutti i criteri di
valutazione (indicati sopra dalla Corte Costituzionale sentenza citata) e non solo quello della soglia dimensionale;
2. impianti a
biomasse per i quali è esclusa la VIA non
utilizzano solo materiale vegetale;
3. tutti questi impianti a
prescindere dalle soglie e dalla tipologia tecnologica dell’impianto devono
essere soggetti quanto meno a procedura di verifica di VIA.
Quindi
possiamo dire già fin d’ora che la norma ligure è in contrasto con la suddetta
giurisprudenza e quindi non andrebbe applicata anzi andrebbe chiaramente
modificata.
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