giovedì 21 novembre 2013

Piazza Verdi: Una Procura ……. confusa?



Può anche darsi che il G.I.P. del tribunale di Spezia accolga, o abbia già  accolto,  la richiesta di archiviazione della procura  per l’inchiesta aperta su vari esposti relativi alla vicenda di Piazza Verdi…..

…….ma una lettura obiettiva della richieste  di archiviazione fa emergere contraddizioni logiche clamorose che dimostrano la superficialità con la quale l’inchiesta in esame è stata condotta fino ad ora.

Un esempio? Eccolo…..

Alle pagine 7 ed 8 della richiesta di archiviazione della Procura si afferma “La relazione in questione risale al 2009, quando l’articolo 10 comma 5 del DLgs 42/2004 prevedeva ancora che fossero soggette a tutela soltanto le opere la cui esecuzione risalisse ad oltre 50 anni….è dunque evidente che per la funzionaria non assumeva particolare rilievo discernere tra il periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale perché in ogni caso anche tal seconda datazione implicava che gli alberi fossero sottoposti a tutela (risalendo ad oltre 50 anni prima cioè ad epoca antecedente il 1959

In modo totalmente contraddittorio poco righe dopo, sempre a pagina 8, la richiesta di archiviazione afferma: “Il Comune……in particolare non esplicitò in alcun modo il fatto che la rimozione degli alberi non era stata presa in considerazione ai fini del rilascio della autorizzazione, poiché gli alberi non erano stati considerati protetti in quanto risalenti a meno di 70 anni prima”.   


Insomma nella stessa richiesta di archiviazione si avvallano contemporaneamente due tesi opposte:
1.       la prima che i pini andavano comunque tutelati al momento della relazione in quanto soggetti a vincolo dei 50 anni
2.      la seconda che i pini non andavano vincolati  sempre al momento della richiesta di autorizzazione perché avevano meno di 70 anni.

E il GIP dovrebbe accogliere una richiesta di archiviazione così motivata?....... Auguri!


CONCLUSIONE PROPOSITIVA….O QUASI!
Nutrendo il sottoscritto un grande rispetto per le istituzioni pubbliche (magistratura compresa) mi permetto di ricordare al Procuratore  e al GIP che la comunicazione della selezione del progetto avviene in data 4/2/2010 cioè prima della modifica del vincolo da cinquantennale a settantennale  ex articolo 10 DLgs 42/2004. 
Quindi nel momento in cui viene selezionato il progetto valeva il vincolo cinquantennale.

Ne deriverebbero per deduzione logica, ma soprattutto interpretativa dei principi del Codice dei Beni Culturali,  queste due domande:
1.       perché viene selezionato un progetto che prevedeva l’abbattimento degli alberi che secondo la tesi difensiva della dott.sa Ratti (espressa anche in dichiarazioni sulla stampa locale: lo scorso 8 luglio 2013) erano vincolati insieme con la piazza in quanto vigeva appunto il vincolo cinquantennale.
2.      Perché la dottoressa Ratti dichiara (come abbiamo visto molto dopo la sua relazione allegata al bando di selezione del progetto su piazza Verdi) che all’epoca delle relazione non ha considerato l’importanza della datazione dei pini perché erano già vincolati (con il vincolo cinquantennale) e però scrive nella relazione che le alberature centrali costituivano una: “…….incomprensione totale del senso della piazza stessa e delle prospettive che da essa si aprivano su via Chiodo da una parte e su via Veneto dall’altra”

Se erano vincolati ex lege (vincolo cinquantennale) non era forse il caso di approfondire l’interesse culturale della piazza nel suo complesso, filare dei pini compreso?  Ma forse questo sarebbe stato in contraddizione con la decisione di Giunta del 14/10/2008 che approvò una ipotesi progettuale di riqualificazione di piazza Verdi senza pini?

Domande che meriterebbero o avrebbero meritato una approfondita risposta, non crede signor Giudice delle Indagini Preliminari?......insieme a molte altre che ho avuto modo di scrivere da tempo in questo post QUI.   





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