La
Regione Liguria ha approvato un
protocollo operativo per arrivare alla approvazione del progetto di Marinella.
Il protocollo vedi QUI e QUI, si
pone immediatamente dentro una logica autoritaria non prevedendo alcun
coinvolgimento del pubblico.
La
questione è ancora più grave perché lo stesso protocollo, e non poteva
ovviamente fare altrimenti visto che così prevede la normativa vigente, prevede
la sottoposizione a Valutazione Ambientale Strategica dell’Accordo di Programma
che dovrà portare alla approvazione definitiva (sotto il profilo urbanistico,
ma su questo tornerò alla fine del presente post) del progetto relativo alla
famosa tenuta di Marinella e non solo.
Questa
mancanza costituisce già in se un grave vulnus alla legittimità della
procedura individuata da detto
protocollo operativo a prescindere dalle questioni di merito su cui da tempo è
aperta una critica da parte del fronte ambientalista.
LA VISIONE
RIDUTTIVA DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO SECONDO LA REGIONE LIGURIA
Intanto
una premessa: il progetto è sicuramente da sottoporre a VAS ordinaria per:
1. per le dimensioni ,
2. per l’impatto
potenziale,
3. perché costituisce
variante ai piani urbanistici vigenti.
Partendo
da queste premesse il documento della Regione si limita ad una interpretazione
molto restrittiva della partecipazione del pubblico fin dall’avvio della
procedura di VAS: definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, cioè del
documento fondamentale per effettuare poi da parte degli uffici regionali competenti
la valutazione dell’impatto ambientale di questo strumento urbanistico.
La
Regione Liguria dimostra, ancora un volta, di avere (in materia di VAS e di VIA) una
visione quasi sempre in palese contrasto sia con la vigente normativa
comunitaria che soprattutto con la
giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale. Si veda
per il passato: QUI, QUI, QUI, QUI, QUI.
In
particolare, in materia di come debba essere interpretata la partecipazione del
pubblico nelle procedura di VAS, la Corte di Giustizia ha interpretato in
maniera totalmente diversa, dal documento regionale sul progetto Marinella
sopra citato.
LA DEFINZIONE
DI PUBBLICO DA COINVOLGERE SECONDO LA
NORMATIVA UE E NAZIONALE
Intanto
a premessa dell’esame della sentenza della Corte di Giustizia vediamo la
definizione di pubblico secondo la
normativa europea e nazionale:
1. Pubblico: “una o
più persone, fisiche o
giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o
gruppi di persone
fisiche o giuridiche” (lettera e) comma 1 articolo2 DLgs 195/2005: accesso e
partecipazione del pubblico ai processi decisionali ambientali).
2. Pubblico interessato: “il
pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della
presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la
protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse” (lettera v) comma 1 articoo 5 DLgs 152/2006:
disciplina della VAS – VIA – AIA).
LA
INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSIZIA SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL
PUBBLICO NELLE PROCEDURE DI VAS
La Corte di Giustizia con sentenza
del 20 ottobre 2011 (causa C 474-10 per il testo integrale vedi QUI) ha
chiarito il significato del paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva europea
sulla VAS che recita: “2. Le autorità ambientali e il pubblico devono
disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini
congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto
ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o
dell'avvio della relativa procedura legislativa.”
Secondo la Corte di Giustizia la
suddetta norma della Direttiva europea sulla VAS deve essere interpretata nel
senso che: “ ……..ai fini della consultazione di tali autorità e
di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il
termine effettivamente stabilito sia sufficiente e consenta di dare loro
un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale
proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo
accompagna.”
La Corte chiarisce poi in quali passaggi
procedurali e con quale tempistica questa opportunità di parere debba essere
fornita:
1. prima
della adozione del piano
2. con
un termine congruo, cioè adeguato alla complessità dei contenuti
del piano; ciò significa che, ad esempio se si tratta di un nuovo piano
regolatore (PUC nella dizione ligure) o di uno strumento urbanistico di area
vasta e in variante (come è il caso del progetto Marinella), i termini
dovranno essere non rigidamente fissati dalla legge ma potranno essere definiti puntualmente di volta in volta dalla
autorità competente alla VAS (la Regione )
in accordo con l’autorità procedente cioè quella che elabora/approva il
piano. Nel caso del progetto Marinella (ex lettera e) comma 7 articolo 58 legge
regionale urbanistica della Liguria) l’accordo deve essere stipulato da parte del Presidente della
Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci e la
stipula deve essere preceduta dall’assenso dei Consigli Comunali
con esclusivo riferimento alle
varianti al PTR, al PTC provinciale e al PUC ivi previste.
3. il
parere del pubblico deve essere tempestivo nel senso che deve
essere in grado di incidere sulla elaborazione del piano prima che questa sia
definito e portato alla
adozione/approvazione.
Quanto espresso nei punti precedenti
conferma che, almeno per progetti urbanistici rilevanti come quello di
Marinella, il parere del pubblico dovrà essere oggetto di un vero e
proprio contraddittorio tra le suddette Autorità che elaborano, valutano e approvano detto progetto
urbanistico e il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie
osservazioni, memorie, documenti. Afferma infatti la Corte nella sentenza
qui esaminata: “ Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il
termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi,
consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un
programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più
lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o
regolamentare.”
Siamo quindi ben al di sopra delle
semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche tradizionali, si
intravede cioè per la procedura di VAS la possibilità/necessità giuridico
amministrativa di accompagnare tale procedura con vere e proprie inchieste pubbliche secondo i modelli
del Débat Public francese. Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è che
il Débat parte nella fase di definizione degli indirizzi del piano/progetto
e riguarda la costruzione del quadro informativo che sta prima della
definizione del piano/progetto, fare o non fare quell’opera, ed il processo di
Débat è gestito da una figura terza (quindi nel caso in esame sicuramente non i
Comuni interessati ma neppure la Regione in quanto autorità competente alla VAS).
Soprattutto il dato interessante è che
secondo la Corte di Giustizia le autorità competenti alla VAS e alla elaborazione/approvazione del Piano possono stabilire termini e modalità di
partecipazione del pubblico diverse e più aperte di quelle della legge
nazionale e regionale.
Tutto ciò è peraltro previsto dalla
stessa Legge della Regione Liguria che ha disciplinato la procedura di VAS. In
particolare l’articolo 11 di detta legge recita:
“
1. L’autorità competente, su richiesta
motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste
riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l’esame del
rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle
osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni
dei termini dell’istruttoria di cui all’articolo 10.
2. L’inchiesta di cui al
comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere
consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli
estensori del rapporto ambientale.
3. L’inchiesta si
conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati
emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.”
IL DOCUMENTO DELLA REGIONE E’ IN
CONTRASTO CON LE LINEE GUIDA DEL NUOVO PUC DI SARZANA RELATIVAMENTE ALLA
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Afferma infatti
a pagina 11, il documento contenente le linee guida per il
nuovo PUC del Comune di Sarzana,
approvate con delibera 149 del
2 novembre 2011
secondo il quale: “Nella nuova dimensione della pianificazione
e dei rapporti fra enti e piani, il ruolo della partecipazione, della
condivisione e del controllo da parte della cittadinanza, oltre che di tutti i
soggetti direttamente interessati ad un processo, non potrà avere un carattere
precostituito, ma verrà costruito, gestito e portato a sintesi simultaneamente al processo di
pianificazione e di valutazione ambientale, concordando con
l’amministrazione comunale modalità e meccanismi.”
Simultaneamente non pare proprio visto quanto sopra!
PERCHÉ È IMPORTANTE LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NELLA VAS
La partecipazione del pubblico nella procedura di VAS, fin dalla avvio del processo come indicato
dalla Corte di Giustizia, rileva non solo sotto il profilo dei principi della democrazia partecipativa o del rispetto
formale di passaggi burocratici, ma soprattutto per il rispetto della ratio del processo di VAS.
Come prevede la lettera a) comma 1 articolo 5 del DLgs
152/2006: la VAS consiste nel processo che
prevede: “lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e
degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato,
l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;”. Quindi la
consultazione del pubblico è parte integrante del processo di valutazione
ambientale del piano.
Ed il pubblico, inteso in questo caso come comunità
locale trattandosi di valutazione di strumenti che disciplinano un area vasta,
deve potere esprimere propri scenari alternativi a quelli contenuti dai
proponenti del piano (tanto più nel caso
di Marinella trattandosi di privati). Se così non fosse noi non faremmo una VAS
ma una semplice verifica di compatibilità ambientale, valutando e mitigando i singoli impatti del progetto accettato a priori. In questo
modo non si prende in considerazione e quindi non si valuta ciò che è tipico di
un progetto urbanistico: le destinazioni funzionali dell’area interessata.
È quanto afferma lo stesso Consiglio di Stato: “Nel rimarcare che la VAS di cui alla DIR 2001/42/Ce, è volta
garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano
considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da
anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di
compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la VIA) sulle
singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva
valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di
soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in
generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, gli
usi del territorio” (sentenza n.4926 del 2012).
La possibilità di discutere gli usi del territorio
potrà essere rispettata solo a condizione che, come ha spiegato la sentenza
della Corte di Giustizia sopra illustrata, il coinvolgimento del pubblico e i
relativi scenari alternativi da esso proposti pesino fin dall’avvio del
processo di elaborazione, valutazione, approvazione del piano urbanistico.
INFINE UNA QUESTIONE URBANISTICA
La Regione ha scelto come percorso procedurale per
approvare il progetto urbanistico Fiumaretta Marinella quello dell’accordo di
programma disciplinato dall’articolo 58 delle legge urbanistica della Liguria.
In particolare il comma 2 di questo articolo stabilisce
le condizioni affinché si possa utilizzare questo percorso procedurale nel caso
in cui l’oggetto dell’accordo riguardi anche opere od interventi di iniziativa
privata. Le
condizioni sono due:
a) le opere private devono
essere individuate e definite
nei vigenti
piani urbanistici comunali o
sovracomunali, anche
soltanto adottati se di livello sovracomunale, o adottati in forma di progetto
definitivo se di livello comunale, o da specifici piani o programmi approvati con accordo di programma;
b) non
costituiscano oggetto principale dell'accordo.
La prima condizione non pare sussistere visto che lo
stesso documento della Regione afferma che i contenuti dell’accordo dovranno
essere recepiti dai nuovi PUC di Sarzana e Ameglia e che tali contenuti dovranno riguardare le varianti ai vigenti
strumenti urbanistici comunali nonché piani territoriali sovraordinati.
La seconda appare anche questa non sussistere visto
che sicuramente il progetto Marinella costituisce la parte principale dell’ipotizzato
accordo di programma.
La sensazione quindi è che la Regione abbia forzatamente
scelto lo strumento accelerato dell’Accordo di programma con il chiaro intento
di anticipare e in un certo senso “blindare” anticipatamente la
discussione per l’elaborazione, valutazione, approvazione dei nuovi PUC di
Sarzana e Ameglia.
Ma su questi aspetti avrò modo di tornare in modo più
approfondito……..
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