domenica 10 novembre 2013

Progetto Marinella: rimossa la partecipazione dei cittadini!

La Regione Liguria ha  approvato un protocollo operativo per arrivare alla approvazione del progetto di Marinella. Il protocollo vedi QUI e QUIsi pone immediatamente dentro una logica autoritaria non prevedendo alcun coinvolgimento del pubblico.

La questione è ancora più grave perché lo stesso protocollo, e non poteva ovviamente fare altrimenti visto che così prevede la normativa vigente, prevede la sottoposizione a Valutazione Ambientale Strategica dell’Accordo di Programma che dovrà portare alla approvazione definitiva (sotto il profilo urbanistico, ma su questo tornerò alla fine del presente post) del progetto relativo alla famosa tenuta di Marinella e non solo.

Questa mancanza costituisce già in se un grave vulnus alla legittimità della procedura  individuata da detto protocollo operativo a prescindere dalle questioni di merito su cui da tempo è aperta una critica da parte del fronte ambientalista.




LA VISIONE RIDUTTIVA DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO SECONDO LA REGIONE LIGURIA
Intanto una premessa: il progetto è sicuramente da sottoporre a VAS ordinaria per:
1. per le dimensioni ,
2. per l’impatto potenziale,
3. perché costituisce variante ai piani urbanistici vigenti.

Partendo da queste premesse il documento della Regione si limita ad una interpretazione molto restrittiva della partecipazione del pubblico fin dall’avvio della procedura di VAS: definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, cioè del documento fondamentale per effettuare poi da parte degli uffici regionali competenti la valutazione dell’impatto ambientale di questo strumento urbanistico. 

La Regione Liguria dimostra, ancora un volta,  di avere (in materia di VAS e di VIA) una visione quasi sempre in palese contrasto sia con la vigente normativa comunitaria  che soprattutto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale. Si veda per il passato:   QUI, QUI, QUI, QUI, QUI

In particolare, in materia di come debba essere interpretata la partecipazione del pubblico nelle procedura di VAS, la Corte di Giustizia ha interpretato in maniera totalmente diversa, dal documento regionale sul progetto Marinella sopra citato.



LA DEFINZIONE DI PUBBLICO DA COINVOLGERE  SECONDO LA NORMATIVA UE E NAZIONALE
Intanto a premessa dell’esame della sentenza della Corte di Giustizia vediamo la definizione di  pubblico secondo la normativa europea e nazionale:
1. Pubblico: “una  o  più  persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni,  le  organizzazioni  o  gruppi  di  persone  fisiche  o giuridiche” (lettera e) comma 1 articolo2 DLgs 195/2005: accesso e partecipazione del pubblico ai processi decisionali ambientali).
2. Pubblico interessato: “il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse”  (lettera v) comma 1 articoo 5 DLgs 152/2006: disciplina della VAS – VIA – AIA).



LA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSIZIA SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NELLE PROCEDURE DI VAS
La Corte di Giustizia con sentenza del  20 ottobre 2011 (causa C 474-10 per il testo integrale vedi QUI) ha chiarito il significato del paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva europea sulla VAS che recita: “2. Le autorità ambientali e il pubblico  devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.”

Secondo la Corte di Giustizia la suddetta norma della Direttiva europea sulla VAS deve essere interpretata nel senso che: “ ……..ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia sufficiente e consenta di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.”

La Corte chiarisce poi in quali passaggi procedurali e con quale tempistica questa opportunità di parere debba essere fornita:
1. prima della adozione del piano
2. con un termine congruo, cioè adeguato alla complessità dei contenuti del piano; ciò  significa che, ad esempio se si tratta di un nuovo piano regolatore (PUC nella dizione ligure)  o di uno strumento urbanistico di area vasta e in variante (come è il caso del progetto Marinella),  i termini dovranno essere non rigidamente fissati dalla legge ma potranno essere definiti puntualmente di volta in volta dalla autorità competente alla VAS (la Regione )  in accordo con l’autorità procedente cioè quella che elabora/approva il piano. Nel caso del progetto Marinella (ex lettera e) comma 7 articolo 58 legge regionale urbanistica della Liguria) l’accordo deve essere stipulato da parte del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci e la stipula deve essere preceduta dall’assenso dei Consigli Comunali con esclusivo riferimento alle varianti al PTR, al PTC provinciale e al PUC ivi previste.  
3. il parere del pubblico deve essere tempestivo nel senso che deve essere in grado di incidere sulla elaborazione del piano prima che questa sia definito  e portato alla adozione/approvazione.

Quanto espresso nei punti precedenti conferma che, almeno per progetti urbanistici rilevanti come quello di Marinella,  il  parere del pubblico dovrà essere oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra le suddette Autorità che elaborano,  valutano e approvano detto progetto urbanistico e il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti.  Afferma infatti la Corte nella sentenza qui esaminata: “ Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”

Siamo quindi ben al di sopra delle semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche tradizionali, si intravede cioè per la procedura di VAS la possibilità/necessità giuridico amministrativa di accompagnare tale procedura con vere e proprie inchieste pubbliche secondo i modelli del Débat Public francese.  Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è che il Débat parte nella fase di definizione degli indirizzi del piano/progetto e riguarda la costruzione del quadro informativo che sta prima della definizione del piano/progetto, fare o non fare quell’opera, ed il processo di Débat è gestito da una figura terza (quindi nel caso in esame sicuramente non i Comuni interessati ma neppure la Regione in quanto autorità competente alla VAS).

Soprattutto il dato interessante è che secondo la Corte di Giustizia le autorità competenti alla VAS e  alla elaborazione/approvazione del Piano  possono stabilire termini e modalità di partecipazione del pubblico diverse e più aperte di quelle della legge nazionale e regionale.

Tutto ciò è peraltro previsto dalla stessa Legge della Regione Liguria che ha disciplinato la procedura di VAS. In particolare l’articolo 11 di detta legge recita:
1. L’autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l’esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria di cui all’articolo 10.
2. L’inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto ambientale.
3. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.”



IL DOCUMENTO DELLA REGIONE  E’ IN CONTRASTO CON LE LINEE GUIDA DEL NUOVO PUC DI SARZANA RELATIVAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Afferma infatti a pagina 11, il  documento contenente le linee guida per il nuovo PUC  del Comune di Sarzana, approvate con delibera 149 del 2 novembre 2011 secondo il quale: “Nella nuova dimensione della pianificazione e dei rapporti fra enti e piani, il ruolo della partecipazione, della condivisione e del controllo da parte della cittadinanza, oltre che di tutti i soggetti direttamente interessati ad un processo, non potrà avere un carattere precostituito, ma verrà costruito, gestito e portato a sintesi simultaneamente al processo di pianificazione e di valutazione ambientale, concordando con l’amministrazione comunale modalità e meccanismi.”  
Simultaneamente non pare proprio visto quanto sopra!



PERCHÉ È IMPORTANTE LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NELLA VAS
La partecipazione del pubblico  nella procedura di VAS,  fin dalla avvio del processo come indicato dalla Corte di Giustizia, rileva non solo sotto il profilo dei principi  della democrazia partecipativa o del rispetto formale di passaggi burocratici, ma soprattutto per il rispetto della ratio del processo di VAS.
Come prevede la lettera a) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006: la VAS consiste nel processo  che prevede: “lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;”. Quindi la consultazione del pubblico è parte integrante del processo di valutazione ambientale del piano.
Ed il pubblico, inteso in questo caso come comunità locale trattandosi di valutazione di strumenti che disciplinano un area vasta, deve potere esprimere propri scenari alternativi a quelli contenuti dai proponenti del piano (tanto più  nel caso di Marinella trattandosi di privati). Se così non fosse noi non faremmo una VAS ma una semplice verifica di compatibilità ambientale, valutando  e mitigando i singoli impatti  del progetto accettato a priori. In questo modo non si prende in considerazione e quindi non si valuta ciò che è tipico di un progetto urbanistico: le destinazioni funzionali dell’area interessata.

È quanto afferma lo stesso Consiglio di Stato: “Nel rimarcare che la VAS di cui alla DIR 2001/42/Ce, è volta garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la VIA) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, gli usi del territorio” (sentenza n.4926 del 2012). 

La possibilità di discutere gli usi del territorio potrà essere rispettata solo a condizione che, come ha spiegato la sentenza della Corte di Giustizia sopra illustrata, il coinvolgimento del pubblico e i relativi scenari alternativi da esso proposti pesino fin dall’avvio del processo di elaborazione, valutazione, approvazione del piano urbanistico.



INFINE UNA QUESTIONE URBANISTICA
La Regione ha scelto come percorso procedurale per approvare il progetto urbanistico Fiumaretta Marinella quello dell’accordo di programma disciplinato dall’articolo 58 delle legge urbanistica della Liguria.
In particolare il comma 2 di questo articolo stabilisce le condizioni affinché si possa utilizzare questo percorso procedurale nel caso in cui l’oggetto dell’accordo riguardi anche opere od interventi di iniziativa privata. Le condizioni sono due:
a) le opere private devono essere individuate e definite nei vigenti piani urbanistici comunali o sovracomunali, anche soltanto adottati se di livello sovracomunale, o adottati in forma di progetto definitivo se di livello comunale, o da specifici piani o programmi approvati con accordo di programma;
b) non costituiscano oggetto principale dell'accordo.

La prima condizione non pare sussistere visto che lo stesso documento della Regione afferma che i contenuti dell’accordo dovranno essere recepiti dai nuovi PUC di Sarzana e Ameglia e che  tali contenuti  dovranno riguardare le varianti ai vigenti strumenti urbanistici comunali nonché piani territoriali sovraordinati.

La seconda appare anche questa non sussistere visto che sicuramente il progetto Marinella costituisce la parte principale dell’ipotizzato accordo di programma.

La sensazione quindi è che la Regione abbia forzatamente scelto lo strumento accelerato dell’Accordo di programma con il chiaro intento di anticipare  e in un certo senso “blindare” anticipatamente la discussione per l’elaborazione, valutazione, approvazione dei nuovi PUC di Sarzana e Ameglia.

Ma su questi aspetti avrò modo di tornare in modo più approfondito……..













  

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