Può
anche darsi che il G.I.P. del tribunale di Spezia accolga, o abbia già accolto, la richiesta di
archiviazione della procura per l’inchiesta
aperta su vari esposti relativi alla vicenda di Piazza Verdi…..
…….ma
una lettura obiettiva della richieste di
archiviazione fa emergere contraddizioni logiche clamorose che dimostrano la
superficialità con la quale l’inchiesta in esame è stata condotta fino ad ora.
Un
esempio? Eccolo…..
Alle
pagine 7 ed 8 della richiesta di archiviazione della Procura si afferma “La relazione in questione risale al 2009,
quando l’articolo 10 comma 5 del DLgs 42/2004 prevedeva ancora che fossero
soggette a tutela soltanto le opere la cui esecuzione risalisse ad oltre 50
anni….è dunque evidente che per la funzionaria non assumeva particolare rilievo
discernere tra il periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo
alla seconda guerra mondiale perché in ogni caso anche tal seconda datazione
implicava che gli alberi fossero sottoposti a tutela (risalendo ad oltre 50
anni prima cioè ad epoca antecedente il 1959”
In
modo totalmente contraddittorio poco righe dopo, sempre a pagina 8, la
richiesta di archiviazione afferma: “Il
Comune……in particolare non esplicitò in alcun modo il fatto che la rimozione
degli alberi non era stata presa in considerazione ai fini del rilascio della
autorizzazione, poiché gli alberi non erano stati considerati protetti in
quanto risalenti a meno di 70 anni prima”.
Insomma
nella stessa richiesta di archiviazione si avvallano contemporaneamente due
tesi opposte:
1.
la
prima che i pini andavano comunque tutelati al momento della relazione in
quanto soggetti a vincolo dei 50 anni
2.
la
seconda che i pini non andavano vincolati
sempre al momento della richiesta di autorizzazione perché avevano meno
di 70 anni.
E il GIP dovrebbe accogliere una richiesta di archiviazione
così motivata?....... Auguri!
CONCLUSIONE
PROPOSITIVA….O QUASI!
Nutrendo
il sottoscritto un grande rispetto per le istituzioni pubbliche (magistratura
compresa) mi permetto di ricordare al Procuratore e al GIP che la comunicazione della selezione
del progetto avviene in data 4/2/2010 cioè prima della modifica del vincolo da
cinquantennale a settantennale ex
articolo 10 DLgs 42/2004.
Quindi
nel momento in cui viene selezionato il progetto valeva il vincolo
cinquantennale.
Ne
deriverebbero per deduzione logica, ma soprattutto interpretativa dei principi
del Codice dei Beni Culturali, queste
due domande:
1.
perché
viene selezionato un progetto che prevedeva l’abbattimento degli alberi che secondo
la tesi difensiva della dott.sa Ratti (espressa anche in dichiarazioni sulla
stampa locale: lo scorso 8 luglio 2013) erano vincolati insieme con la piazza
in quanto vigeva appunto il vincolo cinquantennale.
2.
Perché
la dottoressa Ratti dichiara (come abbiamo visto molto dopo la sua relazione allegata al bando di
selezione del progetto su piazza Verdi) che all’epoca delle relazione non ha
considerato l’importanza della datazione dei pini perché erano già vincolati
(con il vincolo cinquantennale) e però scrive nella relazione che le alberature
centrali costituivano una: “…….incomprensione
totale del senso della piazza stessa e delle prospettive che da essa si
aprivano su via Chiodo da una parte e su via Veneto dall’altra”
Se erano vincolati ex lege (vincolo
cinquantennale) non era forse il caso di approfondire l’interesse culturale
della piazza nel suo complesso, filare dei pini compreso? Ma forse questo sarebbe stato in
contraddizione con la decisione di Giunta del 14/10/2008 che approvò una
ipotesi progettuale di riqualificazione di piazza Verdi senza pini?
Domande che meriterebbero o avrebbero meritato una approfondita
risposta, non crede signor Giudice delle Indagini Preliminari?......insieme a molte altre che ho avuto modo di scrivere da tempo in questo post QUI.
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