Sentenza
del Tar Lazio n° 13872 del 2023 (QUI) che
afferma la possibilità da parte della Autorità Competente al rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di inserire delle prescrizioni anche
non previste espressamente dalle BAT applicabili all’impianto e/o progetto
sottoposto a detta autorizzazione.
COSA SONO LE
BAT
Le BAT (Best Available Techniques) costituiscono le
tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che - tra quelle
tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico
contesto - garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti,
l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e
un’adeguata prevenzione degli incidenti.
Tutte le informazioni utili sulle BAT sono riportate nei
cosiddetti Brefs (BAT Reference
documents - QUI),
documenti di riferimento specifici per le varie categorie di attività, che
vengono costantemente aggiornati dalla Commissione Europea.
Vediamo cosa dice più precisamente la sentenza...
L’OGGETTO DEL
CONTENZIOSO DI FRONTE AL TAR DEL LAZIO
Nel caso in esame l’AIA aveva autorizzato una centrale
termoelettrica imponendo varie prescrizioni di cui vengono contestate dal
gestore dell’impianto, in particolare, le seguenti:
1. l'obbligo di garantire un
rendimento elettrico netto di riferimento non inferiore al 56%
2. un
limite al flusso di massa annuale pari a 250 t/anno3
Il gestore proponente della centrale termoelettrica impugna
l’AIA in relazione alle due prescrizioni sostenendo che:
1. La
prescrizione sul rendimento elettrico contrasta con la BAT n. 40 della Decisione della Commissione europea n.
2017/1442 (QUI) nella
parte in cui dispone che il suddetto rendimento rientri in
un range che va dal 50% al 60%, assumendo il medesimo ricorrente
l’illegittimità di una misura volta ad introdurre un valore minimo più
stringente di quello previsto dall’invocata BAT n. 40
2. La prescrizione sul rispetto di un limite al flusso di massa
annuale pari a 250 t/anno3 invece contrasterebbe con le BAT della Decisione della Commissione n. 2017/1442
laddove non prevedono, per quanto concerne la disciplina in rilievo (BAT nn.
41, 42 e 44) alcun limite al flusso di massa.
Inoltre,
il ricorrente proponente della centrale termoelettrica contesta la violazione
dell’art. 29-septies del d.lgs. n.
152/2006 (QUI) e il difetto di
istruttoria procedimentale e di motivazione sul punto. In particolare, questa
norma prevede che si introducano nelle prescrizioni dell’AIA la
necessità di rispettare norme di qualità ambientale più rigorose delle BAT
esistenti a livello UE (vedi sopra) ma attraverso la procedura di conferenza di
servizi. Invece nel caso specifico secondo il ricorrente la soglia minima
fissata al rendimento energetico del 56%, della prescrizione AIA contestata,
costituirebbe il mero risultato di un test eseguito in un dato giorno dal
proponente medesimo senza alcuna considerazione dei molteplici fattori
potenzialmente incidenti sul parametro in rilievo e dall’altro come il medesimo
valore individuato appaia sostanzialmente coincidente con quello previsto dalla
medesima BAT n. 40 per gli impianti di nuova costruzione (nonostante l’impianto
in considerazione sia in esercizio dall’anno 2011).
LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO
Sulla fissazione di una soglia del 56% più alta rispetto al minimo del 50% della Decisione 2017/1442 relativamente al rendimento elettrico dell’impianto, questa prescrizione non viola l’atto della UE. Il Tar ritiene invece che avere fissato una soglia più alta rispetto al minimo, ma dentro il range 50-60% è frutto del rispetto del principio generale della normativa nazionale (DLgs 152/2006 – articolo 29-sexies comma 4) che afferma: “i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.”
Quindi, per il Tar del Lazio, è il principio di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente
nel suo complesso che permette alla Autorità Competente di imporre un
rendimento elettrico ben maggiore del minimo previsto dalla BAT.
Non solo
ma non sussiste quindi eccesso di potere da parte della autorità che ha imposto
le suddette prescrizioni, oggetto di censura – connotate da spiccata
discrezionalità tecnica.
Soprattutto risulta molto significativo questo passaggio della sentenza del Tar Lazio “l’assunto posto alla base della doglianza sul punto articolata, consistente nella premessa logico-giuridica secondo cui le prescrizioni introdotte con il titolo autorizzativo dovrebbero necessariamente ancorarsi in ogni caso alle BAT (quali “migliori tecniche disponibili”).
Tale
assunto, infatti, non trova corrispondenza nella disciplina nazionale
approntata in materia ambientale, laddove da un lato è contemplata la
possibilità che l’Amministrazione, nell’esercizio del potere
tecnico-discrezionale ad essa spettante in sede autorizzatoria, addivenga alla
fissazione di limiti di emissione più rigidi rispetto a quelli previsti dalle
migliori tecniche disponibili e dall’altro è attribuito all’Amministrazione
medesima il potere di introdurre nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)
“ulteriori condizioni specifiche … giudicate opportune …” (vedi articolo 29-sexies, comma
4-ter e comma 9, DLgs n. 152/2006).
CONCLUDENDO...
Insomma,
si conferma che la legge permette di imporre limiti e tecniche disponibili più
efficiente da un punto di vista ambientale non previste dalla normativa vigente
comprese le BAT ufficiali della UE.
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