venerdì 9 febbraio 2024

Nuova legge: la disciplina speciale per i rigassificatori sempre più ordinaria e militarizzata

L’articolo 5 della legge 91/2022 ha previsto una procedura speciale per autorizzare e finanziare i rigassificatori e le modifiche di quelli esistenti, per una analisi in generale di questa disciplina e le modifiche successive tra il 2022 e il 2023 vedi QUI.

Ora arriva l’articolo 2 del Decreto-Legge 181/2023 convertito nella legge 11/2024 (QUIche apporta  modifiche, sostituendolo, il comma 8 articolo 5 del Decreto-Legge 50/2022 convertito nella legge 91/2022 (QUI). Si tratta di modifiche, come vedremo parziali, ma molto significative di una accelerazione di tendenze in atto da tempo che si possono sintetizzare:

1. un legame sempre più stretto dei rigassificatori con la militarizzazione dello scontro geopolitico tra occidente e Russia. 

2. una scissione sempre più netta tra la scusa del gas come fonte di transizione ecologica e gli obiettivi della decarbonizzazione della economia italiana

3. una stabilizzazione dei sistemi di finanziamento per tempi lunghissimi per coprire i servizi dei nuovi rigassificatori e di quelli esistenti,

 

Vediamo in particolare queste modifiche apportate dalla legge n° 11 del 2 febbraio 2024…

 

 

Il nuovo comma 8 ribadisce in gran parte la versione precedente che affermava che al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture oggetto dell’articolo 5 legge 91/2022 é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas (QUI), prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

 


Le novità significative apportate dalla legge 11/2024 al citato comma 8 articolo 5 legge 91/2022 sono le seguenti:

1. il riferimento ad una generica necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, nella versione nuova diventa “al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della  dipendenza  dai  combustibili  fossili provenienti dal territorio della Federazione russa”. Quindi  si militarizza ancor di più la disciplina speciale sulle procedure di realizzazione e di finanziamento dei rigassificatori nuovi ed esistenti (viste che le modifiche successive dell’articolo 5 legge 91/2022 e precedenti a questa ultima), ma soprattutto si elimina l’alibi della transizione ecologica quindi si sopprime il passaggio presente nelle versioni precedenti dell’articolo 5 legge 91/2022 che faceva riferimento esplicito per giustificare la procedura e gli incentivi ai rigassificatori anche quello della “programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale”.

2. non si fa più riferimento alla specifica delibera Arera 474/2019 sopra riportata ma più genericamente la: “vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”. Come dire si vuole regolarizzare il sistema di incentivi bene oltre la emergenza attuale per cui le delibere Arera potranno cambiare nel tempo.

3. si prevede in aggiunta al testo precedente dell’articolo 5 legge 91/2022 quanto segue: “la gestione del fondo é affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo é autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente”. 



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