La
Commissione UE ha avanzato una proposta (QUI) di Direttiva di
modifica della vigente Direttiva
2010/75/UE (QUI) relativa alle
emissioni industriali ("direttiva Emissioni industriali" o
"IED")
La
Direttiva 2010/75/UE, in particolare,
ha al centro la disciplina di tutte le categorie di impianti e attività
assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA)
Per una analisi approfondita della originaria proposta di Direttiva si veda il post al mio blog Note di Grondacci (QUI)
Lo scorso novembre i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un Accordo politico provvisorio sulla revisione della direttiva relativa alle emissioni industriali (IED) e sul regolamento relativo alla creazione di un portale sulle emissioni industriali.
L’accordo
è frutto di una mediazione tra:
Il
Mandato
negoziale del Consiglio UE relativo
al portale sulle emissioni industriali nel luglio 2023
Gli
emendamenti (QUI) proposti dal
Parlamento UE sempre nel luglio 2023
L’accordo
va a rivedere alcune parti della proposta di Direttiva in particolare quella
che riguarda la introduzione nella Direttiva
2010/75/UE un nuovo capo VI-bis che si applica a tutte le attività
elencate nel nuovo allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità
fissati nello stesso allegato. In particolare, nell’allegato I-bis rientrano:
1. Allevamento
di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame
adulto (UBA).
2. Allevamento di una
combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con
150 o più UBA.
L'equivalente
approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato
II del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 808/2014 (QUI) della Commissione
Secondo
l’Accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento UE ai fini di applicare agli
allevamenti la nuova versione della Direttiva si alzano nelle soglie
quantitative
da
150 a 350 per i suini
da
150 a 280 per il pollame (300 per le galline ovaiole)
da
380 per le aziende agricole miste
vengono
escluse soglie di applicazione della Direttiva nella nuova versione gli
allevamenti di bovini
Non
casualmente il Parlamento UE aveva votato un emendamento in cui aboliva l’allegato
relativo alle soglie di capi allevati per applicare la Direttiva sulle emissioni
industriali.
L'accordo
fa rientrare anche le attività minerarie nell'ambito di
applicazione della direttiva, includendovi l'estrazione e il trattamento di
minerali non energetici prodotti su scala industriale, come il ferro, il rame,
l'oro, il nichel e il platino. Fatti salvi un riesame e una proposta
legislativa da parte della Commissione, l'ambito di applicazione potrebbe
essere esteso anche ai minerali industriali.
La proposta di Direttiva modifica l’articolo 14
della Direttiva 2010/75 prevedendo tra le condizioni di autorizzazione
anche:
- valori limite di prestazione
ambientale: vedi nuova definizione di livelli di prestazione ambientale
associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli di prestazione
ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di
esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di
tecniche emergenti. L’accordo Consiglio Parlamento UE ha convenuto di rendere
vincolanti gli intervalli di valori limite di prestazione ambientale per tutte
le risorse energetiche, esclusa l'acqua, per la quale le autorità competenti
devono fissare obiettivi vincolanti. Per le tecniche emergenti, i valori limite
di prestazione ambientale saranno indicativi.
Inoltre,
il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto una clausola di riesame generale
per valutare le attività e le sostanze inquinanti contemplate dal regolamento,
come pure le soglie applicabili di cui all'allegato I (riguardante le
attività che, al di sopra delle soglie stabilite, devono essere comunicate e a
cui si applica la Direttiva) e all'allegato II (riguardante le sostanze
inquinanti che, al di sopra delle soglie stabilite, devono essere comunicate).
I colegislatori hanno aggiunto il dicofol e due tipi
di PFAS — l'acido
perfluoroottanoico (PFOA) e relativi sali e l'acido perfluoroesan-1-solfonico
(PFHxS) — alle sostanze elencate nell'allegato II. Entro il 2026 la Commissione
dovrà pubblicare un riesame dell'allegato II e fornire orientamenti sulla
metodologia di misurazione di tali sostanze.
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