mercoledì 28 febbraio 2024

Accordo nella UE sulla nuova direttiva emissioni industriali: gli allevamenti intensivi restano fuori

La Commissione UE ha avanzato una proposta (QUI) di Direttiva di modifica della vigente Direttiva 2010/75/UE (QUI) relativa alle emissioni industriali ("direttiva Emissioni industriali" o "IED") 

La Direttiva 2010/75/UE, in particolare, ha al centro la disciplina di tutte le categorie di impianti e attività assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA)

Per una analisi approfondita della originaria proposta di Direttiva si veda il post al mio blog Note di Grondacci (QUI)

Lo scorso novembre i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un Accordo politico provvisorio sulla revisione della direttiva relativa alle emissioni industriali (IED) e sul regolamento relativo alla creazione di un portale sulle emissioni industriali.


L’accordo è frutto di una mediazione tra:

Il Mandato negoziale  del Consiglio UE relativo al portale sulle emissioni industriali nel luglio 2023

Gli emendamenti (QUI) proposti dal Parlamento UE sempre nel luglio 2023

L’accordo va a rivedere alcune parti della proposta di Direttiva in particolare quella che riguarda la introduzione nella Direttiva 2010/75/UE un nuovo capo VI-bis che si applica a tutte le attività elencate nel nuovo allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato. In particolare, nell’allegato I-bis rientrano:

1. Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame adulto (UBA).

2. Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA.

L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 (QUI) della Commissione

 

Secondo l’Accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento UE ai fini di applicare agli allevamenti la nuova versione della Direttiva si alzano nelle soglie quantitative

da 150 a 350 per i suini

da 150 a 280 per il pollame (300 per le galline ovaiole)

da 380 per le aziende agricole miste

vengono escluse soglie di applicazione della Direttiva nella nuova versione gli allevamenti di bovini

Non casualmente il Parlamento UE aveva votato un emendamento in cui aboliva l’allegato relativo alle soglie di capi allevati per applicare la Direttiva sulle emissioni industriali.

 

L'accordo fa rientrare anche le attività minerarie nell'ambito di applicazione della direttiva, includendovi l'estrazione e il trattamento di minerali non energetici prodotti su scala industriale, come il ferro, il rame, l'oro, il nichel e il platino. Fatti salvi un riesame e una proposta legislativa da parte della Commissione, l'ambito di applicazione potrebbe essere esteso anche ai minerali industriali.

 

La proposta di Direttiva modifica l’articolo 14 della Direttiva 2010/75 prevedendo tra le condizioni di autorizzazione anche:

- valori limite di prestazione ambientale: vedi nuova definizione di livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti. L’accordo Consiglio Parlamento UE ha convenuto di rendere vincolanti gli intervalli di valori limite di prestazione ambientale per tutte le risorse energetiche, esclusa l'acqua, per la quale le autorità competenti devono fissare obiettivi vincolanti. Per le tecniche emergenti, i valori limite di prestazione ambientale saranno indicativi.

 

Inoltre, il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto una clausola di riesame generale per valutare le attività e le sostanze inquinanti contemplate dal regolamento, come pure le soglie applicabili di cui all'allegato I (riguardante le attività che, al di sopra delle soglie stabilite, devono essere comunicate e a cui si applica la Direttiva) e all'allegato II (riguardante le sostanze inquinanti che, al di sopra delle soglie stabilite, devono essere comunicate). I colegislatori hanno aggiunto il dicofol e due tipi di PFAS — l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e relativi sali e l'acido perfluoroesan-1-solfonico (PFHxS) — alle sostanze elencate nell'allegato II. Entro il 2026 la Commissione dovrà pubblicare un riesame dell'allegato II e fornire orientamenti sulla metodologia di misurazione di tali sostanze.

 


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