Come risulta dal Secolo XIX di oggi sono stati pubblicati i bandi per lavori di consolidamento e modellazione del fondale nel bacino dell’Arsenale militare spezzino. Si tratta in particolare di un investimento di ulteriori 291 mila euro, per «attività di spostamento dei sedimenti fangosi e di modellazione del fondale della darsena interna».
Insomma, materiale di derivazione di necessari dragaggi finalizzati all’adeguamento della base all’accosto di navi di dimensioni più moderne e più grandi, rispetto a quelle del passato.
I politici (deputati e senatori di maggioranza) che
contano si fanno belli sui finanziamenti stanziati per questi interventi ma
nulla dicono sulle procedure da rispettare per evitare ulteriori danni
ambientali al nostro golfo.
Visto quanto sopra ci provo io a ricordarglielo...
LA SITUAZIONE DELL’INQUINAMENTO NEI FONDALI INTERESSATI
DAL PROGETTO BASI BLU
Come è noto la zona dove dovranno essere effettuati i
dragaggi è contermini al resto del golfo spezzino tutt’ora dentro il perimetro
del sito di bonifica regionale di Pitelli.
Secondo lo studio di Icram (QUI)
sulla caratterizzazione dell’inquinamento a mare nel golfo spezzino (pagina 49)
si legge: “nei primi 50 cm di spessore vi sono zone in cui le concentrazioni
dei contaminanti raggiungono livelli estremamente elevati (concentrazioni fino
a: As 945 mg/kg, Cd 485 mg/kg, Hg 61 mg/kg, Pb 48518 mg/kg, Cu 3400 mg/kg, Zn
37772mg/kg, IPA 152 mg/kg, Idrocarburi pesanti 6369 mg/kg, TBT 12.6 mg/kg).
Tali zone sono: il tratto di costa che va dall’imboccatura orientale fino ai
Cantieri Navali Muggiano (compreso il Seno della Pertusola), porto Lotti, i
moli Garibaldi e Italia, il Molo Mirabello, Cadimare e i seni del Fezzano e di
Panigaglia.
Quindi molte di queste aree (moli Garibaldi e Italia, il Molo Mirabello) sono contermini con la zona dell’Arsenale Militare oggetto delle attività sopra descritte previste nel progetto Basi Blu.
Ma c'è di più...
Tutto quanto sopra è confermato dallo Studio di prefattibilità
ambientale (QUI)
allegato al Progetto Basi Blu “ ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITA’
DI SUPPORTO LOGISTICO DELLE BASI DELLA M.M.I. BASE NAVALE DI LA SPEZIA”. Alle pagine 4 e
5 dello studio si legge: “… nel 2008 nel rispetto di quanto disposto dalla
regione Liguria si è dato avvio alla caratterizzazione fisica, chimica e
microbiologica di campioni di sedimenti provenienti dai fondali dell’area
compresa nella Darsena Duca degli Abruzzi… Le risultanze analitiche derivanti
dal piano di caratterizzazione hanno evidenziato all’interno della Darsena una
contaminazione, dovuta principalmente a metalli pesanti come mercurio (Hg) e
piombo (Pb), in particolare nei primi 50cm di spessore vi sono zone in cui le
concentrazioni di contaminanti raggiungono livelli elevati.”
Quindi qualsiasi intervento di rimozione e successiva localizzazione dei residui dal dragaggio di queste aree militari dovrà rispettare la normativa vigente sulle bonifiche dragaggi che è quella che di seguito vado a spiegare.
LA NORMATIVA SULLE BONIFICHE IN AREE MILITARI
Cosa dice il Codice dell’Ordinamento Militare
L’articolo 359 del DLgs 66/2010 (QUI)
disciplina la gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. In particolare,
al comma 1 recita: “1. Ai sensi dell'articolo 184 (QUI),
comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sistemi d'arma, i
mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa
militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero
della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei
siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte
quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (QUI),
con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e il Ministro della salute”.
La normativa speciale in materia di bonifiche in aree militari
La norma speciale esiste ed è il Decreto Ministero Difesa
2 ottobre del 2009. Visto che la caratterizzazione, come emerge dallo studio di
prefattibilità ambientale sopra richiamato, ha dimostrato concentrazioni
elevate degli inquinanti la procedura previsto da questo Decreto speciale è che
dopo la caratterizzazione occorre:
1. Procedura di analisi del rischio sulla base del piano
di caratterizzazione per la determinazione delle concentrazioni soglia di
rischio che identificano i livelli di contaminazione residua accettabili,
calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di
messa in sicurezza e/o di bonifica.
2. Non
superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: chiusura del
procedimento
3. Superamento
delle concentrazioni di soglia di rischio: procedura di bonifica.
Quali livelli di concentrazione degli inquinanti sono applicabili nelle aree militari
Riguardo ai livelli di inquinamento per i singoli
inquinanti vale quanto previsto dalla normativa sui siti civili. Secondo il
comma 1 articolo 241-bis del DLgs 152/2006 alle aree militari, ai fini
decidere la necessità di una bonifica [NOTA 1],
si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella
tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta
del DLgs 152/2006. Questo allegato non distingue tra aree militari e civili
quindi anche alle aree militari si possono applicare limiti di concentrazione
degli inquinanti diversi a seconda della destinazione delle aree
stesse (questo grazie alle modifiche introdotte al DLgs 152/2006 da un
Decreto Legge del 2014 come spiegavo QUI).
Aggiungo che la giurisprudenza ha chiarito da
tempo (vedi QUI) ha
affermato per interpretazione generale che se nelle aree militari o in
prossimità delle stesse ci sono strutture residenziali e i limiti
delle aree industriali potrebbero produrre danni alla salute si devono
applicare i limiti per usi civili. Questo deve essere dimostrato dall’analisi
di rischio sito specifica dopo la caratterizzazione.
TRASPARENZA NELLA DECISIONE DELLA PROCEDURA DI BONIFICA
Non solo ma in base al Protocollo firmato in data 18
giugno 2015 (QUI)
da Ministeri Difesa e Ambiente, il primo, in relazione alle aree di
propria competenza ricadenti all’interno del perimetro di Siti di Interesse
Nazionale, si impegna a fornire le informazioni sulle attività di
caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di monitoraggio
periodico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque
superficiali e marine, sedimenti) secondo le decisioni assunte nelle Conferenze
di Servizi indette a tale scopo dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo
252 del decreto legislativo n. 152/2006.
Da questo si deduce che in caso contaminazioni e bonifica di siti contaminati: ecco
gli atti che devono essere resi pubblici:
1. Le misure di prevenzione al fine di rendere noti
l’avvenuta contaminazione dell’area e le misure immeditate di prevenzione
adottate.
2. Indagine preliminare sul livello di inquinamento
e misure di ripristino dell’area contaminata.
3. Comunicazione avvenuto ripristino area
contaminata.
4. Comunicazione avvenuto superamento soglie di
contaminazione come emerso dalla indagine preliminare di cui AL PUNTO 2.
5. Presentazione piano di caratterizzazione dopo
l’avvenuta verifica del superamento delle soglie di contaminazione.
6. Procedura di analisi del rischio sulla base del
piano di caratterizzazione per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio che identificano i livelli di contaminazione residua
accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli
interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.
7. Non superamento delle concentrazioni di soglia di
rischio: chiusura del procedimento
8. Superamento delle concentrazioni di soglia di
rischio: procedura di bonifica.
COME DEVONO ESSERE RICOLLOCATI I FANGHI DA DRAGAGGIO DA
AREE MILITARI
Considerato che non esiste nessuna normativa specifica
per questa attività si applica
il Decreto 15 luglio 2016, n. 173 (QUI):
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione
all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.” Quindi l’autorizzazione,
che non è una autocertificazione, sarà conseguenza della procedura con
conferenza dei servizi ex articolo 252 del DLgs 152/2006 come afferma il sopra citato
Protocollo Ministero Ambiente e Difesa 18 giugno 2015
[NOTA 1] Secondo
la legge per avviare una procedura di bonifica occorre che dai rilevamenti si
dimostri anche un solo superamento per singolo inquinanti delle soglie di
concentrazione indicata dalla tabella 1 allegato 5 al tiolo V parte IV del DLgs
152/2006.
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