Dopo la sentenza analizzata in questo blog lo scorso 19 settembre (QUI), arriva una nuova sentenza
del Consiglio di Stato (n° 7690 del 2024 QUI) che conferma l’ampia discrezionalità dei Comuni di
approvare varianti urbanistiche al fine di valorizzare lo sviluppo del
territorio di competenza con finalità diverse da quello della realizzazione di
impianti di trattamento rifiuti (nella specie di rifiuti organici con sistema aerobico
proposti da una società proprietaria del terreno interessato dalla variante).
I principi affermati nella sentenza sono interessanti perché
sono validi in generale e li riporto di seguito dopo aver descritto brevemente
l’oggetto del contendere che ha portato alla sentenza. Principi quindi che
possono servire da guida per gli amministratori comunali in casi simili
L’ATTO IMPUGNATO
In primo grado, sono stati impugnati gli atti di adozione
e approvazione della variante al PUC del Comune che, con riferimento alla zona
industriale e con l’obiettivo di creare un polo agroalimentare, ha stabilito
che «sono ammessi esclusivamente insediamenti artigianali ed industriali […] del
settore agro – alimentare», precisando che, per le attività esistenti «sono
consentiti gli ampliamenti nell’ambito dell’intera area industriale e cambi di
destinazione d’uso, limitatamente allo stesso settore merceologico–produttivo o
affine, anche in caso d’alienazione e/o subentro di terzi nelle attività in
corso», mentre i nuovi insediamenti, così come i progetti proposti da
aziende esistenti per la riconversione in settori produttivi non affini a
quelli già autorizzati, «devono rispettare la destinazione d’uso agro –
alimentare».
Il contenzioso è stato promosso dal legale rappresentante
della società proprietaria di un’area nella zona in cui progettava di
realizzarvi un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica,
per il quale ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale-AIA nonché domandato il rilascio del permesso di costruire da parte
del Comune, ricevendo da quest’ultimo un provvedimento di sospensione del
procedimento in data 19 giugno 2018 in ragione dell’entrata in vigore delle
norme di salvaguardia a seguito dell’adozione della variante.
Con il ricorso introduttivo, la società ha impugnato il
provvedimento di sospensione del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire e la delibera della Giunta del Comune di adozione della variante.
I MOTIVI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CON CUI È STATA
CONFERMATA LA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE
Discrezionalità
dei poteri pianificatori del Comune non condizionata dalla pregressa
destinazione funzionale dei terreni
Gli atti censurati sono espressione della potestà
pianificatoria del Comune, il cui esercizio è connotato da amplia
discrezionalità – perché intimamente connesso alla strategia adottata dal
Comune per curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità che
rappresenta, ai sensi dell’art. 3, co. 2 (QUI),
del DLgs. n. 267 del 2000, e proprio per questo rimessa dal medesimo DLgs al
suo organo d’indirizzo politico-amministrativo – e non è condizionato «dalla
pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso
edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica
aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio
in melius delle destinazioni impresse da un previgente P.R.G.» (vedi
Consiglio di Stato sentenze: n. 3036 del 2024 QUI,
2 febbraio 2023 n. 1171 QUI,
14 novembre 2023, n. 9758 QUI).
Le motivazioni delle varianti solo generali tranne in
casi particolari
La motivazione delle scelte urbanistiche, nel caso oggetto
della sentenza, è sufficientemente espressa in via generale e desumibile sia
dai documenti di accompagnamento agli atti di pianificazione, sia dalla
coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’Amministrazione (vedi Consiglio
di Stato sentenza n. 3786 del 2024 QUI).
Invece secondo la sentenza una motivazione rafforzata è
richiesta solo in casi specifici, che non ricorrono nella specie. Ad esempio,
secondo la sentenza i casi che richiedono motivazioni particolari sono quelli
in cui si prevedano il superamento degli standard minimi, presenza di una
convenzione di lottizzazione o un accordo equivalente ovvero di un giudicato,
così come alla scelta di destinare a zona agricola un fondo totalmente
intercluso [NOTA 1],
vedi: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, n. 24 del 1999 QUI).
Potere di
pianificazione comunale non limitato a singole destinazioni funzionali
Il potere di discrezionalità del Pianificatore «non è limitato
all’individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, e in
specie alle potenzialità edificatorie delle stesse e ai limiti che incontrano
tali potenzialità, dovendo essere, invece, inteso in termini più inclusivi ed
omnicomprensivi, con considerazione di tutti i valori implicati dallo sviluppo
complessivo e armonico del territorio» (vedi Consiglio di Stato sentenza n.
8091 del 2023 QUI).
Variante e
rispetto attività esistenti
Non è poi superfluo considerare che la posizione delle
imprese esistenti è stata adeguatamente salvaguardata, nel rispetto dei
principi di ragionevolezza e proporzionalità, non solo consentendo la
prosecuzione delle attività esistenti, ma anche ammettendo ampiamenti e cambi
di destinazione d’uso, limitatamente allo stesso settore
merceologico-produttivo o affine, anche in casi di alienazione o subentro di
terzi.
Variante che
anticipi la autorizzazione al progetto non voluto
Nel caso di specie il procedimento di VIA-AIA per la
realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti, sia il connesso
procedimento per il rilascio del permesso di costruire non si erano ancora
conclusi nel momento in cui la variante è stata adottata, dunque, non si era
ancora consolidata in capo alla società alcuna posizione di vantaggio.
Variante di un’area
e non di singoli lotti
La variante riguarda l’intera area industriale, non
singoli lotti, ed è dichiaratamente preordinata a orientare lo sviluppo
socio-economico del territorio, dunque da un lato mira a perseguire fini di
carattere generale, dall’altro, non essendo limitata a singoli compendi, non vi
è prova che abbia quale scopo – e non quale effetto secondario – quello
d’impedire iniziative individuali.
[1] Il fondo
intercluso è quel terreno che non gode di accesso alla pubblica via,
perché risulta circondato da fondi appartenenti ad altri.
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