giovedì 3 ottobre 2024

Corte dei Conti UE: Politica agricola UE lontana dalla sostenibilità ambientale e climatica

Dopo la Relazione speciale 14/2024 (QUI) su: “Transizione verde — Contributo poco chiaro del dispositivo per la ripresa e la resilienza”, la Corte dei Conti UE contesta anche i limiti della politica agricola comune della UE in materia ambientale e degli obiettivi per la neutralità climatica.

La nuova Relazione 20/2024 adottata il 10 luglio 2024 pur riconoscendo lo sforzo della nuova politica agricola comune 2023-2027 (QUI) per rendere più sostenibile la agricoltura della comunità europea non è sufficiente soprattutto perché debole nell’individuare strumenti efficienti per valutare il raggiungimento degli obiettivi ecologici. La questione ha un rilievo anche economico/finanziario considerato che alla politica agricola comune viene destinato il 31% del bilancio della UE.

La Relazione pur analizzando specificamente quattro piani strategici nazionali rileva criticità non solo nei piani ma nel modo di valutarli da parte della Commissione nonché nella normativa sulla PAC recente soprattutto le modifiche relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che devono caratterizzare le pratiche agricole e allevamenti degli stati membri. Quindi la relazione è molto utile per comprendere, anche per l’agricoltura e gli allevamenti, le ragioni dei ritardi nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal.

 

 

 

PIANI STRATEGICI NAZIONALI

Ogni stato membro dell'UE attua un piano strategico (QUI) della PAC nazionale in cui confluiscono i finanziamenti per il sostegno al reddito, lo sviluppo rurale e le misure di mercato. Nel definire i loro piani strategici, i paesi dell'UE hanno contribuito al conseguimento dei dieci obiettivi specifici attraverso un pacchetto di misure politiche di ampio respiro fornite dalla Commissione, che sono state definite in funzione delle esigenze e delle capacità nazionali.

 



L’ANALISI CRITICA DELLA CORTE DEI CONTI UE SUI PIANI STRATEGICI

Secondo la relazione speciale della Corte dei Conti UE:

1. La marcia indietro della Commissione UE su obiettivi ambientali in agricolatura

I piani definitivi non mostrano un aumento consistente dell’ambizione verde rispetto al periodo precedente. Inoltre, l’impatto effettivo dei piani sul clima e sull’ambiente è influenzato dalle recenti misure introdotte dalla Commissione in risposta alle richieste degli agricoltori e dipende anche dal livello di adesione di questi ultimi ai sistemi volontari;


2. PIani strategici nazionali non allineati con gli obiettivi del Green Deal

I piani non sono allineati con gli obiettivi e i valori-obiettivo del Green Deal. In primo luogo, i valori-obiettivo del Green Deal non sono stati integrati nella normativa sulla PAC. In secondo luogo, in assenza di stime quantificate da parte degli Stati membri, la Commissione non ha potuto misurare il contributo dei piani al conseguimento gli obiettivi del Green Deal, ad eccezione dell’aumento dei terreni coltivati con metodi biologici. In terzo luogo, l’analisi della Corte mostra che il conseguimento degli obiettivi del Green Deal dipende in larga misura da azioni pianificate al di fuori della PAC. Infine, sebbene i piani includano alcune pratiche agricole fondamentali volte ad affrontare le sfide climatiche e ambientali a lungo termine, altre pratiche chiave non sono state invece sufficientemente contemplate dai piani selezionati.


3. Obiettivi della PAC poco chiari rendono difficile dimostrare i risultati raggiunti

Nonostante la semplificazione del nuovo quadro di monitoraggio, gli obiettivi della PAC non sono sufficientemente chiari e gli indicatori si concentrano sulle realizzazioni piuttosto che sui risultati. Alcuni piani non dispongono di indicatori di risultato importanti e i collegamenti stabiliti dagli Stati membri tra indicatori di risultato e obiettivi variano. Tali questioni rendono difficile dimostrare i risultati della PAC nel periodo 2023-2027.


4. Mancano obblighi specifici ambientali nel Regolamento sui Piani strategici nazionali

Il regolamento sui piani strategici della PAC indica che i piani dovrebbero contribuire ai valori-obiettivo del Green Deal, ma non introduce obblighi specifici a tal fine. Come sottolineato da diversi studi (QUI,QUI) l’importanza dei valori-obiettivo del Green Deal non si riflette nella nuova normativa sulla PAC. Si fa riferimento al Regolamento 2021/2115 (QUI) che:

4.1. nel considerando 122 pone sul condizionale (non sul vincolante) la valutazione della Commissione UE sulla coerenza dei piani strategici nazionali agli obiettivi dell'Unione per il 2030 definiti nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» («strategia Dal produttore al consumatore») e nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita» («strategia dell'UE sulla biodiversità»);

4.2. nel considerando 123 pone sul condizionale (non in modo vincolante) l’impegno degli stati membri a mostrare, attraverso i loro piani strategici della PAC, una maggiore ambizione complessiva rispetto al passato per quanto riguarda gli specifici obiettivi in materia di ambiente e di clima della PAC;

4.3. nell’articolo 109 dove si afferma che la strategia di intervento dei piani strategici nazionali dovrebbe (quindi sempre al condizionale) contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII ed essere coerente con essi. L’allegato XIII elenca le norme europee in materia di ambiente e clima;

 

5. mancano valori nazionali precisi nei Piani nazionali strategici

La Commissione ha chiesto agli Stati membri di includere nei loro piani “valori nazionali espliciti” per gli obiettivi ambientali del Green Deal, in riferimento non solo alla PAC, bensì a tutte le azioni degli Stati membri. Come evidenziato anche da uno studio commissionato dal Parlamento (QUI), nonostante le richieste della Commissione, nella maggior parte dei casi gli Stati membri non hanno indicato valori nazionali nei loro piani, fatta eccezione per l’agricoltura biologica.

Gli Stati membri hanno fornito spiegazioni qualitative con diversi gradi di dettaglio sul modo in cui i loro piani erano allineati agli obiettivi del Green Deal.

 



6. difficile raggiungere le percentuali di terreni da agricoltura biologica

Pur pianificando un aumento significativo della superficie che beneficia del sostegno della PAC 2023-2027, l’obiettivo del Green Deal di destinare il 25 % dei terreni all’agricoltura biologica entro il 2030 sembra piuttosto difficile da conseguire. La recente relazione speciale 19/2024 (QUI) della Corte sull’agricoltura biologica dell’UE ha rilevato che, per raggiungere tale obiettivo, l’adesione a pratiche di agricoltura biologica dovrebbe raddoppiare. L’Agenzie Europea per l’ambiente (AEA) nella sua 
Relazione di monitoraggio sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'8º PAA Edizione 2023 (QUI) osserva che il conseguimento del valore-obiettivo del 25 % entro il 2030 è “molto improbabile”.



7. difficile raggiungere obiettivo di ridurre perdite di nutrienti nei terreni

obiettivo del Green Deal è quello di ridurre del 50 % le perdite di nutrienti entro il 2030. La relazione dell’AEA sul monitoraggio sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'8º PAA Edizione 2023 (QUI) indica che, relativamente alle acque sotterranee, dal 2000 sono stati compiuti scarsi progressi in termini di concentrazione di azoto e che rimane improbabile ma incerto che le perdite di nutrienti diminuiscano del 50 % entro il 2030 in tutta l’UE.


8. diccile raggiungee obiettivo di ridurre del 50% uso dei pesticidi nel 2030

L’obiettivo del Green Deal di ridurre del 50 % il rischio totale e l’uso dei pesticidi entro il 2030 nella relazione speciale 05/2020 (QUI) la Corte aveva già segnalato che la metodologia adottata porta a sovrastimare la riduzione del rischio connesso all’uso di pesticidi. In realtà, dal 2011 le vendite di pesticidi (in tonnellate) sono rimaste relativamente costanti. L’annuncio che la proposta di un regolamento relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sarà ritirata rappresenta un’ulteriore sfida per il conseguimento dell’obiettivo del Green Deal.

 

9. obiettivi di tutela paesaggio nell'agricoltura ridotti gli obblighi per gli agricoltori

L'obiettivo del Green Deal di destinare il 10 % della superficie ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità (tra cui alcuni terreni lasciati a riposo) dipenderà in larga misura da quanto si supererà la superficie minima richiesta dalla BCAA (buone condizioni agronomiche e ambientali) n. 8 (4 %), percentuale non più come risulta dallo scheda sotto riportata e dalle dichiarazione della Confagricoltura (QUI). La modifica è frutto del Regolamento 2024/1468 (QUI) che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni. Per i nuovi obblighi della BCAA n° 8 vedi allegato al Regolamento 2024/1468.


10. ulteriori deroghe agli obblighi ex BCAA

Ulteriori deroghe agli obblighi ex BCAA sono stati introdotti dal Regolamento delegato (UE) 2024/1235 (QUI) della Commissione, del 12 marzo 2024, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2022/126 (QUI) della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione stabilisce norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Tale norma impone il mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prato permanente in relazione alla superficie agricola che deve essere rapportata all’anno di riferimento 2018. Se la percentuale di prato permanente in relazione alla superficie agricola è diminuita di oltre il 5 % rispetto all’anno di riferimento 2018, lo Stato membro interessato è tenuto ad imporre l’obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente o di costituire una superficie a prato permanente per alcuni o tutti gli agricoltori che dispongono di terreno convertito da prato permanente ad altri usi.

Il nuovo Regolamento 2024/1235 introduce ulteriori deroghe all’obbligo di imporre a livello aziendale l’obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente nei casi in cui la diminuzione della percentuale di prato permanente al di sotto della soglia del 5 % non è dovuta alla conversione di superfici a prato permanente ad altri usi agricoli, come i seminativi o le colture permanenti.

Quanto sopra nonostante che la relazione della Corte di Conti riporti che la Commissione riconosce che, per quanto riguarda la protezione della biodiversità, in alcuni casi i valori-obiettivo dei piani appaiono limitati (pagina 5 QUI) e che per aumentare la presenza di elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità gli “sforzi meritano maggiore attenzione” (pagina 10 QUI).

 

 

11. progressi limitati nel ridurre le emissioni di gas serra dagli allevamenti

Sulla riduzione delle emissioni di gas serra, l’obiettivo generale del Green Deal (riduzione del 55%) si traduce

- nell’indicatore R13: Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore zootecnico: percentuale di unità di bestiame adulto soggette a impegni e

- nell’indicatore R14: Stoccaggio del carbonio nel suolo e nella biomassa: percentuale di superficie soggetta a impegni.

La relazione della Corte dei Conti rileva che il valore-obiettivo aggregato dell’UE per R.13 mostra che le misure volte a ridurre le emissioni nel settore zootecnico dovrebbero essere applicate solo al 2,4 % del bestiame dell’UE, che da solo è responsabile del 58 % delle emissioni prodotte dall’agricoltura. Gli Stati membri hanno giustificato tale valore, tra l’altro, con la difficoltà di progettare interventi legati al numero di capi di bestiame o di calcolare e comunicare i risultati conseguiti. Secondo l’AEA (QUI), dati i progressi limitati compiuti negli ultimi anni, il settore agricolo richiede notevoli sforzi supplementari.

Sull’indicatore R14 l’AEA (QUI) afferma che le proiezioni sui GES (gas effetto serra) presentate dagli Stati membri nel marzo 2023 prevedono un ulteriore aumento dei pozzi di assorbimento del carbonio, ma non con un tasso di crescita che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro il 2030.

  

12. non adeguate prescrizioni alle emissioni di metano e per il ripristino delle torbiere

Le emissioni di metano derivanti dalla fermentazione enterica sono responsabili di quasi la metà del totale delle emissioni agricole di GES (QUI). Tuttavia, nei quattro piani pochissimi interventi riguardano tale settore. Come indicato dalla Corte nella relazione speciale 16/2021 (QUI), anche il ripristino delle torbiere è un modo efficace riconosciuto per ridurre le emissioni di GES. Sebbene Irlanda e Polonia abbiano vaste superfici con torbiere, i rispettivi piani non contemplano quasi mai azioni sul loro ripristino.

 

14. Gli indicatori riflettono i risultati ma non gli effetti 

La Relazione rileva che, come osservato nel parere della Corte (QUI), gli indicatori di risultato più comuni riflettono di fatto le realizzazioni, come la percentuale di superficie, il numero di animali o le aziende agricole oggetto degli interventi, ma non misurano gli effetti degli interventi stessi. Ad esempio, l’indicatore R.14 (pozzi di carbonio) riflette la quota di superficie agricola soggetta agli impegni sovvenzionati per ridurre le emissioni o per mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio. Tuttavia, ciò non dice nulla sull’efficacia delle azioni attuate.

 

15. Non uniformità del numero di indicatori usati dai piani strategici nazionali

Gli indicatori inclusi nei piani variavano notevolmente da uno Stato membro all’altro. In totale, 9 dei 24 indicatori climatici e ambientali erano stati selezionati da tutti gli Stati membri. 




AGRICOLTORE CUSTODE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Insomma, come risulta dalla relazione della Corte dei Conti sopra sintetizzata nella realtà delle pratiche agricole concrete siamo lontani da quanto affermato nella recente Legge n° 24 del 28 febbraio 2024 (QUI) considera agricoltore come custode dell’ambiente

Secondo la nuova legge gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (QUI) nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;

b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

 

 

La legge indica impegni importanti per le Regioni per promuovere la suddetta figura di agricoltore a tutela dell’ambiente:

1. promuovono la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività sopra elencate;

2. possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco previsto dalla nuova legge.

 

CONCLUDENDO

Penso che le Regioni nell’adempiere a questi compiti, attraverso i loro strumenti di programmazione in materia, debbano, insieme con il Governo Nazionale, fare tesoro dalle criticità emerse dalla Relazione della Corte dei Conti.

 



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