Pubblicata la Relazione speciale 14/2024 (QUI) adottata
dalla Corte dei Conti UE lo scorso 4 luglio 2024 su: “Transizione verde —
Contributo poco chiaro del dispositivo per la ripresa e la resilienza”
L’obiettivo dell’audit della Corte era valutare se la
concezione e l’attuazione dell’RRF e dei piani nazionali per la ripresa e la
resilienza contribuissero in modo efficace alla transizione verde.
Di seguito prima analizzo cosa è il dispositivo ripresa e
resilienza per poi riportare i passaggi più significativi della Relazione
speciale della Corte dei Conti UE.
COSA È IL DISPOSITIVO RIPRESE E RESILIENZA
È uno strumento temporaneo varato nel maggio 2020 per
aiutare gli Stati membri a riprendersi dagli effetti dalla pandemia di COVID-19.
Al febbraio 2024 il dispositivo ha a disposizione 648
miliardi di euro.
È stato approvato con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (QUI)
La transizione verde è uno dei pilastri del dispositivo.
Gli Stati membri dovevano destinare almeno il 37 % delle loro assegnazioni
nazionali all’azione per il clima, ATTRAVERSO
I PIANI NAZIONALI (VEDI IN ITALIA IL PNRR)
Il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 (QUI) integra il regolamento (UE)
2021/241 (PER IL TESTO AGGIORNATO VEDI QUI), stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi
dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.
Indicatori su risparmio energetico installazione di fonti rinnovabili e
infrastrutture per combustibili alternativi
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento
UE 241/2021) stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani
nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti,
debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli
obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di
conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH),
con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui
all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post.
In Italia è già stata predisposta una “Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente” di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello
Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 (QUI).
Di seguito prima una sintesi sugli aspetti più
significativi della Comunicazione e poi una illustrazione più approfondita
della sintesi...
Nella GUCE del 11 ottobre 2023 è stata pubblicata
una Comunicazione (QUI) della
Commissione UE su “Orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio non arrecare un danno significativo (acronico inglese DNHS) a norma
del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”. Per una analisi
di questa Comunicazione vedi QUI.
LE CRITICITÀ EMERSE DALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
UE NELLA RELAZIONE SPECIALE
La Corte ha riscontrato carenze nella concezione del quadro dell’RRF e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati membri sottoposti ad audit. Vi erano inoltre incoerenze nell’attuazione delle misure, relativamente alla transizione verde e agli obiettivi climatici. In particolare, hanno osservato che il monitoraggio della spesa per il clima comporta un elevato livello di approssimazione e che alcuni coefficienti portavano a potenziali sovrastime. Sono state rilevate poche indicazioni sulle modalità con cui l’attuazione delle misure dell’RRF contribuisce alla transizione verde e si è inoltre constatato che non viene valutato il contributo al raggiungimento dei valori-obiettivo e degli obiettivi climatici dell’UE, in quanto ciò non è obbligatorio ai sensi della normativa. Inoltre, gli auditor della Corte hanno riscontrato che la 5 rendicontazione sulla spesa per il clima e la transizione verde è disconnessa dagli effettivi costi e risultati, il che ne limita la pertinenza per i portatori d’interesse.
Alla luce delle proprie constatazioni, la Corte
raccomanda alla Commissione di: o stimare meglio la spesa per il clima
nell’ambito di futuri strumenti di finanziamento; o far sì che futuri strumenti
di finanziamento volti a sostenere i valori-obiettivo e gli obiettivi climatici
e ambientali siano concepiti in modo appropriato; o potenziare la performance
delle misure per la transizione verde; o migliorare la rendicontazione delle
spese per il clima nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
LE RACCOMANDAZIONI FINALE DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI
CONTI UE
Raccomandazione 1 – Stimare meglio la spesa per il clima nell’ambito di strumenti di finanziamento futuri
La Commissione
dovrebbe far sì che le misure, gli interventi o le azioni connesse al clima
siano suddivise ad un livello che consenta di collegarle all’appropriato e
giustificabile contributo all’azione per il clima, ottenendo una valutazione
più dettagliata e precisa della spesa per il clima. Termine di attuazione:
quando verranno proposti eventuali strumenti richiedenti il monitoraggio
dell’azione per il clima
Raccomandazione
2 – Far sì che futuri strumenti di finanziamento volti a sostenere i
valori-obiettivo e gli obiettivi climatici e ambientali siano concepiti in modo
appropriato
La Commissione
dovrebbe:
a) valutare le
modalità con le quali gli strumenti di finanziamento che contribuiscono al
conseguimento dei valori-obiettivo e degli obiettivi climatici dell’UE
forniranno informazioni sul loro effettivo contributo a detto conseguimento;
b) tener conto,
nel quadro di monitoraggio e di valutazione della performance, degli
investimenti pertinenti per gli obiettivi climatici e ambientali. Termine di
attuazione: quando verranno proposti eventuali strumenti con obiettivi
climatici e ambientali
Raccomandazione
3 – Potenziare la performance delle misure per la transizione verde
La Commissione
dovrebbe:
a) adottare
misure per ovviare alle incoerenze nell’applicazione del principio “non
arrecare un danno significativo” da parte degli Stati membri quando questi
ultimi utilizzano l’approccio semplificato. Termine di attuazione: giugno 2025
b) Qualora le
misure connesse alla transizione verde siano modificate, far sì che traguardi e
obiettivi monitorino lo stato di avanzamento delle misure fino al loro
completamento, per poter valutare se le misure abbiano conseguito i rispettivi
obiettivi climatici e ambientali.
Termine di
attuazione: dicembre 2025.
Raccomandazione
4 – Migliorare la rendicontazione delle spese per il clima nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza
La Commissione
dovrebbe compilare e pubblicare le informazioni già fornite dagli Stati membri
sui costi effettivi delle misure connesse al clima, compararle ai costi stimati
nei piani nazionali e ricalcolare l’effettivo contributo all’azione per il
clima rispetto al valore-obiettivo del 37 %. Termine di attuazione: dicembre
2026
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