domenica 21 novembre 2021

Centrale a gas a Spezia: la Valutazione di Impatto Ambientale non è un atto dovuto, ecco perché...

Il Ministro del Lavoro spezzino, come riportano i mass media locali,  ha dichiarato che la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) sul progetto di centrale a gas è un “atto dovuto” e che spetterebbe alla Regione bloccare questo progetto.

Sul valore della Intesa della Regione ho già ampiamente spiegato QUI e più recentemente QUI e vi invito a leggere questi post, dove dimostro che la Regione può fare molto ma la decisione finale è comunque del Governo. 

In questo nuovo post invece voglio chiarire la fondatezza di quanto affermato dal Ministro e dimostrare che ci sono tutti i presupposti giuridici e tecnico istruttori affinché il Ministro della Transizione Ecologica dichiari una VIA negativa su questo progetto o anche una archiviazione del procedimento in corso per carenza di presupposti.

 

PRIMA QUESTIONE: LA VIA NON è UN ATTO DOVUTO PER LA LEGGE E PER LA GIURISPRUDENZA

Occorre invece che si svolga una istruttoria che valuti la compatibilità ambientale del progetto:

1. sotto il profilo dello stato dell’ambiente e della salute pubblica nel sito interessato,

2. sotto il profilo del progetto e delle misure di mitigazione ivi previste,

3. sotto il profilo della pianificazione e programmazione vigente (nazionale, regionale, locale) interferente con il progetto.

Come afferma la giurisprudenza del Consiglio di Stato: “... trattandosi non di un mero atto (tecnico) di gestione, quanto piuttosto di «un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati”. (Consiglio di stato, Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 16 QUI, che conferma un indirizzo chiarissimo vedi QUI.  Indirizzo che il Governo di cui fa parte il Ministro sta cercando di aggirare, trasformando la via in un bollino da staccare (QUI) e forse è anche da questo che nasce la dichiarazione del Ministro sulla VIA come "atto dovuto".  

Per un approfondimento  sulla natura giuridica della VIA vedi QUI.

 

 

PERCHÉ SI PUÒ CHIEDERE CHE IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ESPRIMA GIUDIZIO DI VIA NEGATIVO SUL PROGETTO DI CENTRALE A GAS

1. perché il progetto di centrale a gas si dimostra ad oggi non coerente con lo stesso Piano Integrato Energia Clima (PNIEC) che prevede solo 3000 Mwe di centrali a gas nuove di cui solo 1550 MWe per il phase out dal carbone. Queste cifre sono state già abbondantemente raggiunte con le autorizzazioni di ripotenziamenti di centrali a gas esistenti nell’ultimo anno.

2. il progetto di centrale a gas contrasta con il PNIEC che prevede la individuazione dei siti di centrali a gas necessarie per la transizione attraverso un processo di concertazione Stato Regioni autonomie locali mai avviato. Per approfondire il contrasto del progetto con il PNIEC vedi 
QUI. Vedi anche punto 1 lettera a) allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 secondo il quale il progetto deve rispettare i vincoli presenti compresi quelli della pianificazione e programmazione vigente.

3. il progetto di centrale a gas non può essere autorizzato perché in contrasto con il Decreto che disciplina il meccanismo di incentivi a queste nuove centrali (il c.d. capacity market) come ho spiegato 
QUI.

4. Enel pone come alternative tecnologiche al progetto di centrale di oltre 800 Mwe delle finte alternative. Infatti è ovvio che una centrale a gas più piccola non ha senso in quanto produrrebbe comunque gli stessi effetti ambientali se non peggiori di quella proposta. mentre il riferimento all’impianto fotovoltaico da soli 7Mwe non è una alternativa ma semmai una integrazione al progetto di centrale a gas. Nella VIA le alternative devono essere realistiche non inventate per giustificare la proposta iniziale come invece fa Enel nelle sue integrazioni (Corte di Giustizia con sentenza del 7 novembre 2018 (causa C461-17 - QUI) ma vedi anche punto 2 allegato VIII alla Parte II al DLgs 152/2006 .

5. il progetto di centrale a gas deve essere rivisto alla luce dei nuovi obiettivi della UE sulla neutralità climatica definiti anche nelle ultime linee guida tecnica sulla resilienza ai mutamenti climatici delle infrastrutture che coprono il periodo di programmazione 2021-2027 (QUI). Vedi lettera f) punto 5 allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006.

6. Il Parere dell’Istituto Superiore di Sanità all'interno del procedimento di VIA in corso, apparentemente favorevole, dimostra in realtà la esistenza sul progetto di gravissime lacune sotto il profilo della tutela della salute pubblica QUI. Vedi punto 4 e lettera d) punto 5 allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006.


Ci sono quindi gli estremi per chiedere un giudizio di VIA negativo ma ancora di più una archiviazione del procedimento di VIA in corso. Il giudizio di VIA negativo sarebbe fondato principalmente sui sopra riportati punti 2, 4,5 e 6.

Ma anche l’archiviazione è perseguibile visto che sussiste una improcedibilità della VIA mancando dei presupposti fondamentali come quelli dei sopra riportati punti 1, 3 e 5.

 

 

LA QUESTIONE DELLA INTESA DELLA REGIONE IN RAPPORTO ALLA VIA

Chi sostiene che la VIA è solo un atto dovuto ma soprattutto che è la Regione, con il suo potere di Intesa alla autorizzazione finale, ad avere il potere di fermare il progetto di centrale a gas non solo fa una affermazione in contrasto con la legge e le sentenze della Corte Costituzionale ma rimuove un elemento oggettivo altrettanto rilevante.

Se il Ministero della Transizione Ecologica dovesse, nelle more dell’atto di giunta regionale di cui sopra, esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale nel procedimento in corso di VIA fermare il progetto di centrale a gas diventerebbe più difficile per due motivi:

1. dopo un giudizio di VIA positivo Enel avrebbe un’arma di pressione giuridico amministrativa pesante verso il Governo per fargli rilasciare l’autorizzazione finale

2. l’autorizzazione finale mentre prima era di un Ministero diverso ora è nella titolarità del Ministero della Transizione Ecologica lo stesso che rilascia il giudizio di compatibilità ambientale. Quindi si creerebbe un bel dilemma al Ministro nel dare una VIA positiva per poi negare subito dopo l’autorizzazione. È vero che trattasi di due atti con riferimento a materie diverse (ambiente ed energia) ma come dire non sarebbero facilmente giustificabili due atti così contraddittori anche perché nella VIA gli aspetti di programmazione energetica rientrano tra quelli da valutare con riferimento appunto al quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale presentato da Enel. Enel a quel punto avrebbe buon gioco a sostenere la contraddittorietà del diniego di autorizzazione da parte del Governo e quindi la potenziale illegittimità di detto diniego.

 

CONCLUDENDO

Quindi il procedimento di VIA in corso è fondamentale per bloccare il progetto di centrale a gas e ci sono i presupposti normativi ed istruttori per fermarlo. Se non verrà fatto sarà una scelta del Governo altro che “atto dovuto”!

 

 

 

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