Il
Decreto Legge 181/2023 (QUI) da poco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e in attesa di conversione costituisce la
ennesima norma (QUI) a favore dell’uso del gas che sta diventando ormai centrale nella
c.d. transizione ecologica. Il tutto con buona pace degli studi ufficiali anche
a livello UE sulla non strategicità del gas (QUI). La logica che sta al centro della transizione è quella securitaria
dello scontro geopolitico mondiale e qui i segnali sono tanti: in Italia (QUI e QUI), nella
UE (QUI) e ancora
di più dagli USA (QUI).
Questo nuovo Decreto-Legge prevede:
1. la possibilità di prorogare le concessioni di estrazioni di gas
nazionale e ottenere nuove concessioni in aree a rischio ambientale in deroga a
norma previgenti anche del testo unico ambientale;
2. la solita procedura accelerata e semplificata a favore delle
fossili (QUI) per
ottenere le suddette concessioni che non potrà che produrre istruttorie troppo
brevi e quindi valutazioni di impatto ambientale non svolte in modo adeguato;
3. possibilità da parte delle industrie più energivore di acquistare
gas a prezzi favorevoli (qui assistiamo alla contraddizione con altra norma del
nuovo Decreto Legge che all’articolo 1 prevede la possibilità di autoproduzione
da fonti rinnovabili per le imprese più energivore con la differenza che in
questo caso solo agevolazioni per avere in concessione aree pubbliche per
localizzazione gli impianti da fonti rinnovabili, mentre per il gas arrivano
soldi tanti soldi in milioni di euro in costi evitati
4. la dichiarazione di pubblica utilità per i rigassificatori anche
quelli autorizzati da anni e mai realizzati e che tornano in pista come, ad
esempio, quello previsto a Porto Empedocle.
Così
ripartono le estrazioni del gas inutili per gli interessi nazionali viste le
quantità risibili e i rischi ambientali gravissimi connessi. Il tutto alla
faccia dei recenti rapporti della Agenzia Internazionale per l’Energia sulla
necessità di stoppare al più presto le estrazioni di gas (QUI) e sul rischio delle emissioni di metano nel ciclo di estrazione
trasporto e utilizzo su scala mondale (QUI).
Vediamo di seguito una analisi più precisa di questo articolo 2 del nuovo Decreto-Legge 181/2023…
LE NORME DEROGATE PER LE NUOVE CONCESSIONI E LE PROROGHE
DI QUELLE ESISTENTI PER L’ESTRAZIONE DEL GAS NEL NOSTRO MARE
L’articolo
2 del Decreto-Legge 181/2023 modifica, sostituendolo, l’articolo 16 della
legge 34/2022 che era già stato modificato dalla legge 6/2023 (QUI) come
avevo analizzato a suo tempo (QUI).
Obiettivo
dell’articolo 16 della legge 34/2022 era quello di rafforzare la produzione
nazionale di gas naturale.
La nuova versione dell’articolo 16 legge 34/2022 come sostituito dal Decreto-Legge 181/2023 prevede che il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. [NOTA 1] o le società da esso controllate (di seguito "Gruppo GSE") avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai seguenti soggetti:
1. titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021 (QUI) anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.
N.B. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree
idonee già prevedeva la possibilità di riaprire la estrazione di gas (QUI).
2. Si proroga la durata di concessioni esistenti in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In particolare,
la norma derogata all’articolo 4 legge 9/1991 prevede che: “1. La
prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi é vietata nelle acque
del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i
permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del
Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la
foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro
del fiume Po”.
La deroga alle suddette norme è concessa per la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo [NOTA 2] e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:
a)
i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un
quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri
cubi;
b)
i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni
aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al
comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi
dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di
subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica.
Viene altresì derogato il comma 17 dell’articolo 6 DLgs 152/2006 in relazione alla durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni, rilasciate secondo la procedura disciplinate dalla nuova versione dell’articolo 16 come vedremo successivamente, in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che:
a)
i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un
quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri
cubi;
b)
i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine del
gas naturale.
Si
ricorda che il comma 17 articolo 6 del DLgs 152/2006 prevede che: ai fini di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree
marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti
e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le
attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi in mare:
1. Nelle
aree di cui all’articolo 4 legge 9/1991 già citate in precedenza
2. nelle
zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine
e costiere protette.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE ALLE PROCEDURE
PER PROROGA CONCESSIOI ESISTENTI E NUOVE CONCESSIONI
I
soggetti interessati presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad
aderire alle procedure del nuovo articolo 16 della legge 34/2022, comunicando i
programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita
utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini
delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il
profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari.
PROCEDURA PER NUOVE CONCESSIONI E PROROGA ESISTENTI
Le
nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti,
nonché le autorizzazioni delle opere necessarie
all'attuazione dei programmi di produzione di gas, sopra descritti, sono
rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo della VIA e della
VAS, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude
entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza
da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse.
L'attività
istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, é svolta dalla
Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 (QUI), comma 2-bis,
del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni suddette si applicano,
su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale
già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'efficacia delle concessioni é condizionata alla stipula dei contratti stipulati
da GSE per l’acquisto dei diritti sul gas.
COSTO DEL GAS AGEVOLATO PER IMPRESE ENERGIVORE
Il nuovo comma 8 articolo 16 della legge 34/2022 come modificato dall’articolo 2 del Decreto-Legge 181/2023 prevede che il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione sul costo a Mwh della produzione di gas oggetto dei nuovi programmi estrattivi, in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021 (QUI).
Qui
sta il vero significato dell’articolo 2 del Decreto-Legge 181/2023 per cui
vengono rilasciate nuove concessioni o prorogate le esistenti per produrre gas
naturale che viene ceduto al GSE per fornirlo a prezzi agevolati alle imprese
più energivore soprattutto della carta e del vetro (circa 1000 aziende).
RIGASSIFICATORI DI PUBBLICA UTILITÀ: PER CHI?
Il
comma 2 articolo 2 del Decreto-Legge 181/2023 contiene una nuova perla a favore
delle fonti fossili. Il comma afferma: “2. In considerazione della necessità
di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas
naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica
utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
on-shore, nonché le connesse
infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione”.
Questa
norma è mirata in primo luogo ai casi dei progetti di Porto Empedocle e Gioia
Tauro. Per una analisi del primo caso in particolare vedi QUI.
[NOTA 1]
una
società che ha un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo
sostenibile, attraverso la gestione di tutti i meccanismi di incentivazione che
riguardano l'energia. Controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
si occupa degli incentivi economici per la produzione di energia da fonti
rinnovabili e da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
[NOTA 2]
Il 45° parallelo passa poco sopra Ferrara: l’intenzione è di preservare la zona
della laguna di Venezia per evitare di compromettere quell’area estremamente
delicata. L’unica estrazione che sarà possibile sopra al 45° parallelo sarà
quella del giacimento al largo di Goro, in provincia di Ferrara, che è
considerato uno dei più promettenti perché potrebbe garantire 900 milioni di
metri cubi di gas (QUI).
Nessun commento:
Posta un commento