mercoledì 30 novembre 2022

LA TRANSIZIONE AL GAS Nuove estrazioni di gas in Italia in deroga alla normativa ambientale

La legge 34/2022 all’articolo 16 (QUI) partendo dalla affermata necessità di assicurare l’approvvigionamento di gas a prezzi equi (rubrica di detto articolo 16) aveva già promosso il riavvio di estrazioni di gas nel Mare Adriatico e non solo. l’articolo 4 del Decreto Legge 18 novembre 2022 n° 176 (QUI) integra l’articolo 16 della legge 34/2022 favorendo ancora di più l’avvio delle estrazioni aumentando le aree interessate, derogando a norme ambientali importanti contenute nel Decreto Legislativo 152/2006 (testo unico ambientale) accelerando i tempi per ottenere le autorizzazioni/concessioni. Insomma, il nuovo governo chiude il cerchio aperto dal Governo Draghi e ancora prima dal Governo Conte 1.

Prima ancora del Governo Draghi aveva riaperto la questione trivelle il governo Conte 1 con il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (di cui ho trattato QUI)

A sua volta il Governo dei “migliori” aveva ulteriormente accelerato la riapertura dell’estrazione di gas nazionale non solo con la legge 34/2022, richiamata all’inizio del post, ma ancora prima il Ministro della Transizione Ecologica aveva sostenuto che era costretto dalla legge a riaprire le trivelle nel “Mare Nostrum” anche se non era vero (QUI) e possiamo aggiungere che ora non a caso il Ministero dal pomposo titolo della Transizione Ecologica si diventato della Sicurezza Energetica), come dire ora il cerchio si chiude parafrasando trasformando la economia circolare in una spirale perversa di ritorno alle fossili.

Tutto questo mentre il Rapporto NET ZERO (emissioni gas serra al 2050 – QUI) della Agenzia Internazionale per l’Energia dimostra che dopo il 2021 non si dovrebbero prevedere nuovi progetti di estrazione compresi la riapertura di pozzi esistenti.

Di seguito analizzo l’articolo 16 della legge 34/2022 come modificato, in peggio, dall’articolo 4 del Decreto Legge 18 novembre 2022 n° 176 che dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento e si spera che in quella sede venga modificato nelle parti più pericolose ma con franchezza più che una speranza visto l’andazzo degli ultimi governi la vedrei come una pia illusione.

 

 

PREMESSA FINALITÀ ARTICOLO 16 LEGGE 34/2002

L’articolo 16 della legge 34/2022 prevede che al fine di contribuire al rafforzamento della   sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE - QUI) o le società da esso controllate avvia, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

Il Gruppo GESTORE SERVIZI ENERGETICI invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare  interesse  ad  aderire alle procedure di cui sopra, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli  anni dal 2022 al 2031, nonche' un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime  di entrata in  erogazione, del profilo atteso di  produzione  e  dei relativi investimenti necessari. Tutto questo si applica alle concessioni i cui impianti di   coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021 (QUI), anche nel caso di concessioni improduttive o in   condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali.

La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse del GSE.


 

ESTENSIONE AREE DI ESTRAZIONE DI GAS NAZIONALE

Viene inoltre estesa, da parte del nuovo Decreto Legge 176/2022, l’area di estrazione del gas per cui la disposizione di cui sopra si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 [NOTA 1] su cui tornerò successivamente in questo post), é consentita la  coltivazione delle concessioni di cui sopra per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di  monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il  controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il 45° parallelo passa poco sopra Ferrara: l’intenzione è di preservare la zona della laguna di Venezia per evitare di compromettere quell’area estremamente delicata. L’unica estrazione che sarà possibile sopra al 45° parallelo sarà quella del giacimento al largo di Goro, in provincia di Ferrara, che è considerato uno dei più promettenti perché potrebbe garantire 900 milioni di metri cubi di gas (QUI).

 

 

NUOVE CONCESSIONI E DEROGHE A NORME AMBIENTALI

L’articolo 4 del nuovo Decreto Legge 176/2022 introduce all’articolo 16 della legge 34/2022 un nuovo comma 2-bis secondo il quale al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui sopra descritte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui sopra.

 

Quali norme di tutela ambientale vengono derogate dal nuovo Decreto Legge

Si ricorda che il comma 17 dell’articolo 6 DLgs 152/2006 derogato prevede ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e   convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare:

1. Nelle aree di cui all’articolo 4 legge 9/1991 già citate in precedenza

2. nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.

 

Inoltre, detto comma 17 articolo 6 del DLgs 152/2006 fa riferimento alle seguenti norme ora derogate dal nuovo articolo 4 del Decreto Legge 176/2022:

1. I vincoli autorizzatori di cui all’articolo 6 della legge 9/1991 relativamente alla durata e alla estensione dell’area concessionata (QUI), peraltro in questo articolo 6 ora derogato dal nuovo decreto legge si afferma all’ultimo comma: “Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.”, inoltre nel comma 11 di detto articolo 6 (quindi anch’esso derogato dal nuovo decreto legge) è previsto che “ove sussistano gravi motivi attinenti al  pregiudizio  di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di  associazioni  di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241” (QUI).

2. le disposizioni dell’articolo 9 della legge 9/1991 che disciplina le concessioni per estrazione idrocarburi (QUI).

 

 

DURATA PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE OPERE E COMPETENZA ALLA VIA

I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui sopra si concludono entro il termine di TRE mesi (prima erano 6) dalla data di avvio dei procedimenti medesimi.

Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui   all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (QUI) quella controllata di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri visto l’accentramento decisionale a tale organo istituzionale dal modello di governance per l’attuazione del PNRR (QUI).

 

 

 



[NOTA 1]1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi é vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante  per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la  foce del ramo di Goro del fiume Po

 



 

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