mercoledì 16 novembre 2022

Bettoline GNL nel porto di Spezia: quale ruolo della Intesa da parte della Regione Liguria

Per capire quale ruolo ha l’Intesa della Regione sul progetto che prevede l’attraversamento del golfo spezzino di chiatte per trasporto autobotti con gnl caricato nell’area del rigassificatore di Panigaglia, bisogna partire dalla analisi della disciplina normativa di questa tipologia di progetti.

La norma di riferimento è il DLgs n° 257 del 16 dicembre 2016 (QUI) che attua la Direttiva 2014/94/UE (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, tra i quali si fa riferimento anche ai punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso.

Nel post che segue descrivo la procedura autorizzatoria del progetto in questione e come si deve svolgere il rilascio della Intesa della Regione compresa l’efficacia di detta Intesa nonché i motivi su cui si potrebbe fondare il No alla Intesa da parte della Regione

 

 

QUALE AUTORIZZAZIONE FINALE AL PROGETTO

In particolare rileva l’articolo 10 del DLgs 257/2016 secondo il quale i progetti come quello in discussione sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture   e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate.

Prima di tutto la competenza a rilasciare la autorizzazione unica è passata, con la legge 55/2021 (QUI) al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) vedi lettera c) riformato comma 2 articolo 35 del DLgs 300/1999 (QUI) che assegna al MITE le competenze ad approvare piani e misure in materia di combustibili alternativi.


 

QUALE PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE FINALE AL PROGETTO

Inoltre l’articolo 10 del DLgs 257/2016 relativamente alle modalità di rilascio di detta autorizzazione unica fa riferimento all’articolo 9 dello stesso DLgs che definisce i passaggi procedurali per il rilascio della autorizzazione finale.

In particolare la procedura è quella della Conferenza dei Servizi all’interno della quale devono essere rilasciati tutti i pareri ed atti in materia ambientale compreso il nulla osta di fattibilità ai sensi del DLgs 105/2015 (Direttiva Seveso III sul rischio di incidente rilevante) e il provvedimento di valutazione di impatto ambientale che in questo caso è stato già concluso con il Decreto del MITE che ha escluso la procedura la applicazione della VIA ordinaria (QUIQUI).



LA CONCESSIONE DEMANIALE

Nel caso specifico il progetto prevedendo l’attracco al porto di Spezia, delle bettoline per scaricare le autobotti con il gnl, richiede come è noto il rilascio di apposita concessione da parte della Autorità di Sistema Portuale. La concessione se rilasciata avrà una durata non inferiore a 10 anni (comma 5 articolo 9 DLgs 257/2016).

Occorre inoltre ricordare che secondo l’articolo 13 del DLgs 257/2016 l’autorizzazione unica quando rilasciata costituisce approvazione di variante, se necessaria, al piano regolatore di sistema portuale previo parere del Consiglio Superiore di Lavori Pubblici. Sul punto e a prescindere dalla Intesa della Regione l’Autorità di sistema portuale e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrebbero trovare elementi per bloccare la concessione come ho spiegato QUI.

Senza dimenticare che la stessa Snam GNL Italia nel rispondere alle osservazioni dei vari enti interessati (Comune di Spezia in primo luogo) ha in realtà previsto non solo il punto di attracco su cui è stata avanzata la richiesta di concessione (Calata Malaspina) ma anche quello Tarros Terminale del Golfo come si riproduce sotto.


 


QUALE INTESA DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA

L’articolo 10 del DLgs 257 del 2016 fa riferimento genericamente alla Intesa con la Regione prima del rilascio della autorizzazione unica finale. Infatti la dizione della legge è che i progetti come quello in esame: “sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico (ora Mite ndr), di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate”. Quindi affinché la autorizzazione sia rilasciata l’Intesa della Regione la deve necessariamente precedere altrimenti la norma avrebbe previsto “previa successiva intesa con la Regione”.

Il riferimento in questo caso è alla legge 239/2004 (QUI) che assegna allo stato le competenze relativamente alle autorizzazioni a progetti come quello in esame (vedi commi 7 e 8 articolo 1 con particolare riferimento:  

lettera l) comma 7: “l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

lettera q) comma 7: “q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della  fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività

punto 5) comma 85) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;”.

Si ricorda che il DLgs 93/2011 (QUI) ha esteso la strategicità delle competenze statali sopra riportate e relativi progetti attuativi anche al GNL.

  

Rispetto a questo quadro di competenze statale il comma 8-bis articolo 1 della legge 239/2004 definisce con chiarezza il ruolo della Intesa da parte della Regione.

In particolare il comma 8-bis fa riferimento all’articolo 3 del DLgs 93/2011 sopra citato che riguarda anche stoccaggio e trasporto gnl dove si afferma che in un primo momento se la Regione ritarda nella Intesa gli vengono assegnati massimo due mesi per rilasciarla dopodiché viene nominato un commissario. I due mesi decorrono dai 150 giorni entro i quali la Regione deve rilasciare l’Intesa oppure negarla.

Se la Regione nega l’Intesa entro i suddetti 150 giorni il MITE invita la Regione a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata.

In sostanza la Regione negando l’Intesa ferma il procedimento di autorizzazione finale del progetto in questione ma questo provvedimento oltre alle norme procedurali sopra riportate dovrà tenere in considerazione, soprattutto relativamente al suo contenuto, le sentenze della Corte Costituzionale in materia di Intesa Stato Regioni nella materia energia.

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale:

1. La necessaria Intesa con la Regione riguarda anche le infrastrutture energetiche dichiarate strategiche (Corte Costituzionale n. 110 depositata il 20 maggio 2016  QUI)

2. L’Intesa va vista all’interno del principio di leale collaborazione Stato Regioni e non deve essere vista come un veto preventivo della Regione

3. l’eventuale no alla Intesa deve essere motivato sotto il profilo energetico visto che il potere di Intesa fa riferimento, sotto il profilo costituzionale, alla materia energia che rientra nella funzione di legislazione concorrente Stato Regioni ex articolo 117 della Costituzione.

 

  

SU COSA POTREBBE FONDARSI IL NO ALLA INTESA DELLA REGIONE

Intanto come ho già spiegato il nodo di fondo preliminare è che la Regione dovrebbe superare il parere sostanzialmente positivo che ha dato al progetto in sede di screening di VIA di cui ho già trattato QUI quando ho analizzato l’odg approvato recentemente dal Consiglio Comunale spezzino.

Questo può avvenire solo se la Regione nel negare l’Intesa affronta altri parametri non presi in considerazione fino ad ora. Quali sono questi parametri?

Il primo è fornire una propria autonoma valutazione su quanto richiesto dall’ultimo periodo del comma 8 articolo 9 DLgs 257/2016: “La valutazione della strategicità delle infrastrutture é preceduta da una analisi costi/benefici, sentita l'Autorità per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per gli aspetti regolatori, al fine di   valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi.”

Il secondo una propria valutazione sulla coerenza del progetto in esame con i parametri per la localizzazione delle infrastrutture di stoccaggio e trasporto GNL elencati dall’allegato III al DLgs 257/2016, tra questi:

1. La fattibilità tecnica dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni della normativa tecnica e di prevenzione incendi vigente oltre ad eventuali vincoli di carattere urbanistico, ambientale e/o paesaggistico

2. Esistenza di una normativa su terminali costieri di piccola e media taglia;

3. Disponibilità di aree ben collocate, in seno ad insediamenti industriali.

4. Valutare per tempo le potenziali conseguenze, le ricadute, l'impatto sul settore portuale.

5. La valutazione dell'opportunità di inserire un porto nella rete di distribuzione del GNL (a prescindere dalla sua appartenenza alla rete centrale TEN-T) é fatta sulla base: della sostenibilità dello sviluppo delle necessarie infrastrutture per il GNL in  termini di investimento economico, domanda prevista e prospettica, accessibilità per i mezzi di trasporto che fruirebbero della infrastruttura e disponibilità di spazi atti alle operazioni di buncheraggio.

6. Nell'ambito della sicurezza, dello stoccaggio e della distribuzione del GNL sono rilevanti per lo sviluppo del GNL quale combustibile marino: valutare le problematiche di collegamento che consentono l'ingresso e l'uscita dai depositi/serbatoi di GNL fino all'utilizzo finale, quali i collegamenti tra i  depositi  nei  porti e le  navi/bettoline e i collegamenti diretti tra due o più depositi di GNL

7. Nell’elenco dei porti dove collocare infrastrutture di stoccaggio e trasporto di GNL La Spezia sotto il profilo della domanda potenziale è solo nona (vedi tabella 4 punto 5.10.7 allegato III al DLgs 257/2016 riportata alla fine del post)

Ovviamente questi e altri parametri dell’allegato III al DLgs 257/2016 devono anche tenere conto di quanto previsto, relativamente agli obiettivi per il GNL dal recente Piano Nazionale di riduzione del consumo del gas di cui ho trattato QUI.

 

 

CONCLUSIONI

Come si vede non è semplice per la Regione dichiarare un NO alla Intesa sul progetto di trasferimento del gnl con autobotti nel golfo di Spezia ma quanto meno i fondamenti giuridici per potere valutare questa scelta ci sono come ho descritto sopra.

 

  

Tabella 4: Dati provenienti dal progetto COSTA 
 
 
=====================================================================
|         |     Max      |                      |                   |
|         | theoretical  |                      |                   |
|         | value of LNG |                      |   Potential LNG   |
|  CORE   | consumption  | % Maximum Bunkering  | Bunkering Demand  |
|  PORTS  |   m³/year    |      Potential       |  2025 (m³/year)   |
+=========+==============+======================+===================+
|GENOVA   |  1.295.803   |         25%          |      323.951      |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|LIVORNO  |   816.237    |         25%          |      204.059      |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|NAPOLI   |   700.786    |         25%          |      175.196      |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|ANCONA   |   688.438    |         25%          |      172.109      |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|PALERMO  |   654.691    |         25%          |      163.673      |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|TRIESTE  |   622.262    |         25%          |      155.566      |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|VENEZIA  |   584.914    |         25%          |      146.229      |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|RAVENNA  |   502.535    |         25%          |      125.634      |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|LA SPEZIA|   365.464    |         25%          |      91.366       |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|GIOIA    |              |                      |                   |
|TAURO    |   315.606    |         25%          |      78.901       |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|BARI     |   152.418    |         25%          |      38.104       |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+
|TARANTO  |    43.946    |         25%          |      10.987       |
+---------+--------------+----------------------+-------------------+



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