Con la legge 142/2022 (QUI) è stato
convertito l’articolo 33 del Decreto Legge n° 115 del 9 agosto scorso.
L’articolo 33 prevede la
introduzione di un nuovo articolo, il 27-ter, al DLgs 152/2006 che introduce
appunto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR).
La nuova procedura va in
deroga alle procedure ordinarie già semplificate per le opere che oltre alle
autorizzazioni ambientali sono assoggettabili a Valutazione di Impatto
Ambientale (di seguito VIA): Provvedimento unico in materia
statale (articolo 27 DLgs 152/2006 VIA statale); Provvedimento
unico autorizzatorio regionale (PAUR articolo 27-bis DLgs
152/2006 VIA regionale).
Non solo ma il nuovo PAUAR
assorbe relativamente ai programmi e piani per le aree di interesse strategico
nazionale anche la Valutazione Ambientale Strategica (di
seguito VAS).
Ancora norme semplificate che vanno in deroga alle procedure ordinarie del testo unico ambientale nelle nuove zone speciali appunto le aree di interesse strategico nazionale che si vanno a sommare alle zone economiche speciali e alle zone logistiche semplificate per non parlare di altre aree particolari di disciplina più antica vedi ad esempio aree di crisi.
Insomma da un lato si deroga sempre di più alle norme ambientali e dall’altro si estendono a gran parte del territorio italiano l’applicazione delle stesse.
Con la nuova procedura
accelerata siamo arrivati a 6 procedure generali di VIA-VAS legate cioè ad aree particolari definiti dalla legge a cui si aggiungono 12 norme
speciali di disciplina della VIA e della VAS per singola tipologie di
opere/progetti e di piani/programmi.
UN DELIRIO, MA VOLUTO PER CREARE UNA CONFUSIONE AMMINISTRATIVA E ISTRUTTORIA PRIMA ANCORA CHE NORMATIVA PER AGGIRARE UNA CORRETTA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI OPERE PIANI E PROGRAMMI.
Vediamo di seguito in sintesi come funziona questa nuova procedura accelerata, mentre per una analisi più approfondita sia della nuova procedura accelerata che delle aree di interesse strategico nazionale vi rinvio a questo Post QUI.
SINTESI DISCIPLINA NUOVO
PAUAR:
Gestione commissariale
Come già avvenuto per i
rigassificatori (QUI)
con la nuova procedura di PAUAR si mette nelle mani di Commissari nominati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’attuazione dei piani programmi e
relativi opere nelle aree di interesse strategico nazionale. Addirittura detti
Commissari possono emanare ordinanze attuative o acceleratorie in
deroga ad ogni disposizione di legge. Indicano al Presidente del Consiglio
l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di ritardi, non bene precisati,
nella realizzazione di detti piani programmi e relative opere.
Dissenso superabile dal
Consiglio dei Ministri
Il dissenso è superato con
decisione del Consiglio dei Ministri attraverso esercizio poteri sostitutivi
Termini istruttori e
per le osservazioni del pubblico
I termini per presentare
le osservazioni del pubblico in caso di integrazioni ai piani programmi o
progetti vengono ridotte a soli dieci giorni.
Gli enti competenti in
materia ambientale coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a
VAS hanno solo 20 giorni per esprimere il loro parere.
La decisione per
sottoporre o meno a VAS i piani e programmi delle aree di interesse strategico
nazionale è di soli 45 giorni contro i 90 della procedura ordinaria.
Varianti al Piano
Paesaggistico
Se il piano programma e
relativi progetti per le aree di interesse strategico nazionale va in variante
al Piano Paesaggistico il Ministero deve pronunciarsi in 30 giorni altrimenti
decide il Consiglio dei ministri scattando un silenzio assenso in deroga al
Codice del Paesaggio
Se c’è dissenso del
Ministero della Cultura si rinvia al Consiglio dei ministri in deroga al Codice
del Paesaggio
Integrazione VAS nel
procedimento di PAUAR
Si integra la VAS nel
procedimento di PAUAR anche in caso di progetti contenuti nei piani e programmi
per le aree di interesse economico strategico assoggettabili a VIA mentre nella
procedura ordinaria la VAS deve precedere la VIA proprio perché riguardando
programmi e piani questi definiscono i criteri di localizzazione gli scenari
alternativi di sito e tecnologie non i singoli progetti che invece in questo
modo verrebbero decisi a priori dagli estensori dei suddetti piani e programmi
depotenziando la natura della VAS come procedura di valutazione dell’area vasta
e sui tempi lunghi rispetto al VIA che valuta i singoli progetti sui singoli
siti.
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