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Pubblicato
il Decreto Ministero Transizione Ecologica (MITE) 21 settembre 2022 (QUI) che
definisce i casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il
consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili da impianti di elettrolisi
per la produzione di idrogeno verde esclude per chi gestisce questi ultimi il
pagamento degli oneri generali relativi al sistema elettrico che consistono in
particolare
1.Oneri generali
relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione.
2. Rimanenti oneri
generali.
Per
una analisi più specifica sulla natura e contenuto di questi oneri si rinvia a
sito di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) QUI.
Ma vediamo prima di tutto da dove viene questo Decreto per poi analizzarlo nel merito
LA
LEGGE DA CUI ORIGINA IL NUOVO DECRETO MITE
L’articolo 23 del Decreto Legge 36/2022 convertito nella legge 79/2022 (QUI) prevede
che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di
elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di
produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con
obbligo di connessione di terzi, non é soggetto al pagamento degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico.
Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto legge qui (dal
1 maggio 2022), si prevedeva che con Decreto del Ministro della transizione ecologica
sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali
si applica la esclusione dagli oneri. Con il medesimo decreto sono stabilite
altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti
e ambiente provvede a dare attuazione alla
esclusione oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21/9/2002, in attuazione dell’articolo 23 sopra riportato, individua i casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde accede alla agevolazione seguente: l'energia elettrica rinnovabile impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, non é assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (QUI) di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (QUI).
Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del Decreto (dal 24 settembre), l'Autorità di regolazione
per energia reti e ambiente dovrà determinare le modalità di fruizione
dell'agevolazione di cui sopra, nonché le modalità per la copertura degli oneri
generali di sistema ai sensi del presente decreto.
CONDIZIONI
PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni si
applicano all'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare
impianti di produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno che soddisfa il requisito
di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto
a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO2e/MJ ovvero l'idrogeno che
comporta meno di 3 tCO2eq/tH2.
L'idrogeno deve essere
prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o dall'energia elettrica di
rete.
Gli impianti di produzione
di idrogeno verde di cui sopra devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica fornita agli elettrolizzatori é munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 [NOTA 1] del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore.
c) l'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetta quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) [NOTA 2] del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d) il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni di CO2 come indicati in precedenza sono effettuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 2 [NOTA 3] e dall'allegato V della direttiva 2018/2011/UE (QUI) o, in alternativa, secondo le norme ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018, considerando la media annuale dei contributi apportati da:
d.1) l'energia elettrica
prelevata dalla rete, alla quale si attribuisce un fattore emissivo nel ciclo
di vita pari al valore medio annuale dei consumi elettrici su base nazionale
dell'anno precedente;
d.2) l'energia elettrica
prelevata dalla rete con garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell'art.
46 del decreto legislativo n. 199 del 2021 [NOTA 4],
il cui fattore emissivo é considerato nullo;
d.3) l'energia elettrica
rinnovabile con collegamento diretto all'impianto, il cui fattore emissivo é
considerato nullo.
L’agevolazione é
cumulabile con altre agevolazioni di qualunque natura concesse in favore di
impianti di produzione di idrogeno verde, in relazione sia ai costi di
investimento che ai costi di funzionamento salvo rispetto disciplina UE su
aiuti di Stato.
[NOTA 1] La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare
ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico
di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a
contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
[NOTA 2] “a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;”
[NOTA 3] “2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, esclusi i carburanti derivanti da carbonio riciclato, deve essere almeno del 70 % dal 1o gennaio 2021.”
[NOTA 4] La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199
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