Nuovo regalo a potenziali
inquinatori e comunque a proponenti di progetti che non rispettano i termini
fissati dalla legge in materia di scadenza dei termini per la realizzazione di opera
che ha avuto una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva.
L’articolo 12 del Decreto
Legge n° 19 del 2024 (QUI) modifica la norma
che disciplina la possibile proroga della efficacia del provvedimento di VIA
senza alcuna verifica ambientale quanto meno fino ad oltre 6 mesi, di fatto
aggirando la necessità di detta verifica ambientale sulla necessità di una
nuova procedura di VIA. D’altronde era quello che era già successo, senza
bisogno di nuove leggi, in molti casi come i seguenti:
GRONDA DI GENOVA: QUI,
TERZO VALICO
GENOVA: QUI,
RADDOPPIO FERROVIARIO
GENOVA VENTIMIGLIA: QUI,
RIGASSIFICATORE PORTO
EMPEDOCLE: QUI.
A questa modifica, come vedremo nella ultima parte del presente post, occorre aggiungere l’ennesima (QUI) confusa semplificazione in deroga alla VIA per gli impianti da fonti rinnovabili.
Il commissariamento del diritto ambientale (QUI), in particolare propria sulla VIA (QUI) continua…
COME FUNZIONA LA DISCIPLINA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DI
EFFICACIA DELLA VIA PRIMA DELL’ULTIMA MODIFICA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE
L’articolo 25 del DLgs
152/2006 (Testo unico Ambientale) disciplina il procedimento che porta al
provvedimento di VIA. Il comma 5 di detto articolo 25 stabilisce che il
provvedimento di VIA abbia una efficacia temporale non inferiore ai 5 anni per
poi aggiungere decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere
reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di
una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in
merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche
progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità
competente.
LA NUOVA NORMA CHE MODIFICA LA PROCEDURA DI PROROGA DELLA
EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI VIA SCADUTO
L’articolo 12 del
Decreto-Legge 19/2024 aggiunge al suddetto comma 5 quanto segue
Se l'istanza di proroga
del termine di efficacia del provvedimento di VIA è presentata almeno
centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel
provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino
all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative
alla concessione della proroga.
Entro quindici giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità
competente verifica la completezza della documentazione.
Qualora la
documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto
istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine
perentorio non superiore a trenta giorni.
Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione
integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione
delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta,
l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di
procedere all'archiviazione.
Risulta con chiarezza
che la nuova procedura di verifica delle condizioni di proroga intanto regala nella
massima possibilità ben 6 mesi (sempre che i nuovi termini vengano rispettati) al proponente in cui può attivare o continuare
la realizzazione del progetto senza dover dimostrare che le condizioni
ambientali del sito interessato non sono cambiate e quindi non è necessario
riavviare la procedura di VIA.
Non si capisce dal nuovo
testo introdotto nell’articolo 25 se questa possibilità in deroga alla procedura
descritta nei periodi precedenti del previgente articolo 25 preveda che la
documentazione che presenta il proponente i 120 giorni precedenti contenga una
valutazione del contesto ambientale del sito interessato dal progetto e quindi
su cosa si basi la verifica della Autorità competente la verifica della
completezza di detta documentazione.
Insomma, una proroga del
provvedimento di VIA senza verifiche ambientali preventive, sia pure di 6 mesi massimi,
e una successiva procedura di verifica della possibilità di concedere la
proroga della efficacia del provvedimento di VIA non coordinata con i primi tre
periodi del comma 5 articolo 25.
Su come dovrebbe essere
interpretato da un punto di vista dei principi della VIA (prevenzione,
precauzione, valutazione impatto complessivo di lungo periodo dell’opera) si
veda questo mio commento (QUI) ad una recente sentenza del Consiglio di Stato.
ULTERIORI
SEMPLIFICAZIONE DEROGATORIA DELLA VIA PER IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
L’articolo 5 della legge
11/2024 (QUI) che ha convertito il Decreto-Legge 181/2023
modifica la lettera b) comma 6 articolo 6 del DLgs 152/2006 applicando la
verifica di assoggettabilità a VIA anche alle ipotesi in cui il progetto
riguardi: “gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da
fonti eoliche o solari”
Modifica da un lato poco
significativa apparentemente visto che la verifica comunque potrebbe portare
alla VIA ordinaria, però giuridicamente in palese potenziale contraddizione con
quanto previsto dalla seconda parte della lettera b) dove si afferma che
comunque la applicazione della verifica di assoggettabilità è esclusa (quindi
si applica la VIA ordinaria): “ad eccezione delle modifiche o estensioni che
risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati
II e III;”.
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