giovedì 11 aprile 2024

La DG Ambiente della Commissione UE e la autorizzazione Seveso III per i rigassificatori

La risposta della Direzione Generale Ambiente della Commissione UE alla petizione presentata all’apposita Commissione del Parlamento europeo per l’unità galleggiante rigassificatrice di Piombino è fondata principalmente su tre assunti:

1. non ci sono violazioni della normativa Seveso (versione III - QUI) sui rischi di incidenti rilevanti da parte dell’Italia in quanto una istruttoria è stata svolta  

2. la Direttiva Seveso III non prevede una specifica autorizzazione finale alla istruttoria prevista da detta normativa per cui non ci sono violazioni della stessa nel caso di Piombino

Queste due tesi vanno contestate perché sono state ripetute dai funzionari della DG-Ambiente della Commissione UE alla recente audizione svolta alla Commissione Petizioni del Parlamento europeo da parte delle associazioni della provincia di Savona sul progetto di ricollocazione della unità rigassificatrice galleggiante da Piombino a Vado.  Ovviamente ci sono altri aspetti nel caso di Vado che saranno sicuramente approfonditi in ulteriori memorie che verranno inviate in attesa della ripresa dei lavori del Parlamento europeo dopo le prossime elezioni.

Qui mi limito a contestare le due sopra elencate affermazioni dei funzionari della Direzione Ambiente della Commissione UE e da quanto scrivono i burocrati della UE e dall’analisi che svolgerò si ricava che dietro questa interpretazione minimalista della normativa Seveso c’è una chiara pregiudiziale politica a favore dei nuovi rigassificatori dovuta, come affermano la risposta della DG Ambiente UE, “La necessità di questo progetto specifico, come annunciato dalle rispettive autorità italiane, deriva dalla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas per la sicurezza energetica nazionale a seguito della guerra in Ucraina”.  Ma la pregiudiziale politica non può sostituirsi alle norme ambientali e non può giustificare affermazioni false come quella per cui la legge speciale italiana si limita ad applicare le deroghe alle norme ambientali comunitari per i  singoli casi quando invece la legge nazionale stessa a prevedere una estensione generalizzata di queste deroghe ad una intera categoria di impianti: i rigassificatori galleggianti o meno.

 

 

LA QUESTIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SEVESO DA PARTE DELLA LEGGE NAZIONALE

I funzionari europei rimuovono il fatto che la legge speciale italiana che disciplina la approvazione dei nuovi rigassificatori, lo spostamento e la modifica di quelli esistenti.

Quindi la legge nazionale speciale fa riferimento solo ad una parte delle problematiche di rischio quelle sugli incendi per gli impianti in questione e addirittura rinvia ad una: “…decisione nazionale su come affrontare la loro regolamentazione e applicazione in relazione a tali piattaforme galleggianti di gassificazione, sia che si tratti di navi e di trasporto di merci pericolose o della direttiva Seveso-III.” 

In realtà progetti di rigassificatori galleggianti o meno sono soggetti alla Seveso III visto che il punto 18 dell’allegato I alla Direttiva fa riferimento a gas liquefatti compreso il gas naturale  e le soglie limite della quantità di sostanza trattate da questi impianti sono quelle superiori con piena applicazione della normativa Seveso in tutti i suoi aspetti.

Con questa risposta la DG Ambiente della Commissione UE rimuove quello che è compito della Commissione valutare se una legge nazionale è costruita in modo tale da permettere anche solo potenzialmente la violazione della direttiva Seveso III lasciando agli stati membri una discrezionalità nella applicazione della stessa che non esiste nel suo articolato.

Infatti secondo l’articolo 5 della legge 91/2022, l’autorizzazione assorbe anche le “autorizzazioni ai fini antincendio del DLgs 105/2015”. Questo DLgs ha recepito l’ultima versione della Direttiva Seveso (III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con la presenza di sostanze pericolose. Questa normativa non si applica solo al rischio di incendi ma a tutti i rischi incidentali di progetti come quelli disciplinati dall’articolo 5 della legge 91/2022 in esame, che prevedono:

1. un aumento delle potenzialità di uso di rigassificatori esistenti (in termini di capacità di stoccaggio);

2. l’insediamento di navi di rigassificazione che sostano al largo ma che devono essere collegate a terra per portare il combustibile rigassificato ai terminali esistenti (rigassificatori o condotte).

Ora, per entrambe le categorie di progetti, sia nella ipotesi 1 che nella ipotesi 2 la normativa ex DLgs 105/2015 (c.d. Seveso III) si applica compiutamente. Il mero riferimento agli incendi fa pensare invece ad una applicazione di questa normativa limitata agli interventi previsti dalla legge 91/2022.

 

 

 

NON COMPLETA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI SICUREZZA DELLA SEVESO III 

La affermazione della DGAmbiente della Commissione UE sopra riportata di fatto costituisce una via libera agli stati membri anche di non applicare le norme tecniche internazionali integrative delle Migliore tecnologie disponibili previste dalle procedure europee previste dalla normativa sulla Autorizzazione integrata ambientale (AIA) che si applica ai rigassificatori anche in versione di unità galleggianti.

Il punto C.4.1. dell’allegato C ALD GLS 105/2015  parte seconda richiede infatti che il gestore, nell’analisi degli eventi incidentali, effettui le scelte “della metodologia da adottare con riferimento allo stato dell’arte in materia ed alle specifiche caratteristiche del proprio stabilimento”) che, nel caso di specie, sono la “UNI EN ISO 20257-1:2020 - Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto - Progettazione di installazioni di GNL galleggianti – Parte 1: Requisiti generali” (QUI) e la “UNI EN ISO 20257-2:2021 - Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto - Progettazione di installazioni di GNL galleggianti – Parte 2: Questioni specifiche per le FSRU” (QUI).

L’allegato C della Norma italiana corrisponde all’allegato II alla Direttiva Seveso III.

 

Le suddette norme tecniche richiedono CHE SI TENGA CONTO:

1. della densità del traffico marittimo,

2. dei risultati degli studi di manovrabilità in relazione, in particolare, alle partenze di emergenza,

3. degli effetti ambientali.

In ogni caso, la norma tecnica UNI EN ISO 20257 richiede che le valutazioni estese al bacino portuale, in cui si prevede di installare la FSRU, siano sviluppate già in fase di studio di fattibilità per stabilire se l’area prescelta sia idonea.

 

Le suddette norme UNI non risultano prese in considerazione nella documentazione ad oggi presentata da Snam in relazione al progetto oggetto della presente Petizione.

I rigassificatori terrestri sono assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’allegato VIII al DLgs 152/2006 (recepimento Direttiva UE in materia) comprese i rigassificatori offshore. Infatti il punto 1-4bis dell’allegato VIII individua la seguente categoria di progetti sottoponibili ad AIA:” 1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme  off-shore,  esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui  emissioni  in  atmosfera  siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta”. Indiscutibile che nelle installazioni localizzate in mare offshore rientrino le unità galleggianti di rigassificazione come quella di Piombino, ed ora del proponendo progetto per Vado Ligure, così come è indiscutibile che tali unità scarichino sostanze inquinanti in mare. 

L’articolo 29-bis del DLgs 152/2006 recita: “L'autorizzazione integrata ambientale é rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle   more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza   quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati  dalla  Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva   96/61/CE (QUI) o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE ”, ora vedi articoli 13, 14 e 15 Direttiva 2010/75/UE.  

Risulta con chiarezza che ordinariamente tutti i progetti sottoponibili ad AIA devono vedere rispettate le BAT prodotte in sede UE per ogni singola categoria di progetto/attività e recepite dagli stati membri. Esiste però una sorta di deroga che è quella del comma 9-bis articolo 29-sexies del DLgs 152/2006, ma questa deroga riguarda particolari condizioni che possono comportare limiti di emissioni inquinanti meno severi di quelli stabilite della BAT di riferimento, quindi, sempre alle BAT bisogna fare riferimento per rilasciare l’AIA sia pure con la suddetta deroga che comunque deve essere adeguatamente motivata dalla Autorità competente al rilascio dell’AIA con una apposita relazione allegata.

Inoltre, nell’ultimo periodo del sopra citato comma 1 articolo 29-bis si afferma che nel caso le BAT formalmente non abbiano concluso il loro iter di approvazione con riferimento alla specifica categoria di opere sottoponibili ad AIA si fa riferimento alle “pertinenti” conclusioni delle MTD tratta dai documenti UE. Pertinenti significa assimilabili quanto meno per la tipologia degli impatti e delle emissioni inquinanti.

Questa norma va letta con la definizione di MTD ex lettera l-ter comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 per cui: “Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI”.

L’allegato XI da una doppia lettura di come considerare gli elementi in esso contenuti. Infatti, l’allegato all’inizio afferma: “Considerazioni da tenere presenti in  generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione”.

Quindi alla luce di quanto sopra la mancata approvazione di BAT (QUI) specifiche applicabili ai rigassificatori in quanto tali non esclude che si possono applicare nei procedimenti di rilascio dell’AIA ai rigassificatori, unità galleggianti comprese, almeno i seguenti elementi tra quelli elencati nell’allegato XI sopra citato:

2. Impiego di sostanze meno pericolose.

3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.

4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.

5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.

6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.

7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.

9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.

10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.

11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.

12. Indicazioni oltre dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) già pubblicati, informazioni scambiate tra gli stati membri sui valori di emissioni degli impianti assoggettati ad AIA e ivi applicate, nonché altre informazioni pubblicate dalla   Commissione europea sempre ai sensi della normativa sull’AIA o da organizzazioni internazionali pubbliche.

 

Tutto questo se correttamente applicato nei singoli procedimenti potrebbe non solo supplire alla mancanza delle BAT ma permettere di tenere conto di misure di limitazione dell’inquinamento anche al di sotto dei limiti di legge che tengano conto, oltre che del principio di precauzione, anche quello di integrazione da cui la possibilità di applicare norme più rigorose anche non strettamente contenute nella disciplina dell’AIA ma che riguardano la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

 

Peraltro, occorre considerare quanto affermato nell’allegato alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2326 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2021 (QUI) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.

In particolare nelle Considerazioni Generali sulle BAT (punto 1) si afferma che “Se non sono disponibili norme EN (QUI), la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente“.

 

In realtà sono applicabili le norme UNI sopra citate.

Le suddette norme tecniche richiedono che si prenda in considerazione:

1. la densità del traffico marittimo,

2. i risultati degli studi di manovrabilità in relazione, in particolare, alle partenze di emergenza,

3. gli effetti ambientali.


In particolare, relativamente agli effetti ambientali il capitolo di riferimento è il 5 “Aspetti specifici di salute, sicurezza e ambiente” cos’ articolato:

5.1 Generale

5.2 Considerazioni ambientali relative al riscaldamento e al raffreddamento dell'acqua

5.3 Considerazioni sulla sicurezza

5.3.1 Requisiti generali

5.3.2 Vincoli di layout

5.3.3 Vincoli di layout rispetto all'ambiente circostante

5.3.4 Vincoli di layout rispetto alla disposizione dell'impianto

5.3.5 Misure di prevenzione dei rischi.

 

 

 

LA NECESSITÀ DI UNA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE FINALE PER GLI IMPIANTI CLASSIFICATI SEVESO III

Non si può sostenere, come fa la DG-Ambiente della Commissione UE, che la dizione usata dalla legge nazionale qui contestata sia frutto del fatto che la Direttiva UE sulla Seveso III non prevede una esplicita autorizzazione necessaria lasciando allo stato membro ogni decisione su come interpretare la disciplina della istruttoria sui progetti di impianti assoggettati alla Direttiva Seveso III.

Infatti, non casualmente si vedano i seguenti articoli della Direttiva 2012/18/UE  (Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

Articolo 10 Rapporto di sicurezza: “6. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, lettere b) e c), e al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto, comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda il rapporto di sicurezza e, se del caso, ai sensi dell'articolo 19, vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione.”

Articolo 19 Divieto di esercitare l’attività: “1. Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti. A tal fine, gli Stati membri tengono conto, tra l'altro, delle gravi inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate dal rapporto d'ispezione.

Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato, entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni di cui alla presente direttiva.

 

 

 


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