lunedì 15 febbraio 2016

Piazza Verdi: la mia sentenza del Tar Liguria e quella del Comune

Leggo anche oggi sul Secolo XIX l’ennesima interpretazione della sentenza del TAR Liguria che ha respinto la domanda del Comune di Spezia per l’annullamento del provvedimento con il quale le Soprintendenze Archeologica e Belle Arti e Paesaggio in data 23 settembre 2015 avevano imposto nuove prescrizioni al progetto di riqualificazione di Piazza Verdi.

A me pare che le questioni siano chiare come peraltro lo erano dopo la sentenza del Consiglio di Stato che sicuramente aveva accolto pienamente le tesi del Comune.  Su quella sentenza espressi molte perplessità (vedi QUI)ma non ho mai scritto che il fronte del no al progetto Buren Vannetti avesse vinto o comunque non avesse perso.
Ora invece dopo la sentenza del TAR Liguria si cerca da parte del Comune di dimostrare che, come diceva la mia nonna, “Cristo è morto dal sonno”, vale a dire che il Comune non sarebbe stato “condannato” sic!
Intanto una sentenza del TAR non “condanna” ma semmai valuta la legittimità o meno di un atto e la fondatezza del ricorso contro questo atto. Il TAR con la sua sentenza non può certo sostituirsi ai poteri istruttori e quindi autorizzatori degli enti preposti per legge a disciplinare la materia del contendere.

Infatti il TAR ha dichiarato due cose chiarissime:
La inammissibilità del ricorso con il quale il Comune voleva dimostrare che il nuovo provvedimento delle due Soprintendenze era in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 12 febbraio 2015 (la c.d. ottemperanza).  In particolare il TAR ha dichiarato che il nuovo provvedimento riguarda nel merito questioni diverse da quelle trattate dal Consiglio di Stato frutto di una istruttoria diversa. In quella del 2015 l’oggetto era la valenza storica della piazza in rapporto al filare dei pini, nella sentenza del TAR dello scorso 10 febbraio l’oggetto è invece la valenza archeologica dei reperti ritrovati duranti i lavori nella piazza e ovviamente il rapporto tra come conservare questi reperti rispetto all’insieme della piazza così come si è venuta storicamente a realizzarsi nel tempo.
La legittimità del provvedimento delle Soprintendenze con il quale imponevano precise prescrizioni al Comune nella riqualificazione della piazza.



COSA È CHIARO NELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA
A questo punto appaiono chiare alcune questioni fondamentali e non saranno le interpretazioni di parte di nessuno a cambiare le carte in tavola, che potrebbero essere cambiate solo ed unicamente da una nuova sentenza del Consiglio di Stato che al momento non appare all’orizzonte delle decisioni della Amministrazione Comunale.
Vediamole le questioni fondamentali chiarite dalla sentenza del TAR:

LA PRIMA: è che il TAR ha affermato un principio, che a mio avviso era valido anche prima, in palese contraddizione con la sentenza del Consiglio di Stato:  un organo della giustizia amministrativa non può sostituirsi ad un ente competente per legge nello svolgere le istruttorie che portano alle decisioni (autorizzazioni) eventualmente impugnate. In altri termini la verifica dell’interesse archeologico è di competenza della Soprintendenza e, salvo che sia immotivata o  motivata in modo totalmente illogico o in contrasto con la legge, non può essere oggetto di valutazione di merito da parte di un TAR (ma anche di un Consiglio di Stato) salvo che venga disposto dal TAR un approfondimento tecnico in contraddittorio delle parti. Peccato che questo principio affermato ora dal TAR Liguria non sia stato rispettato dal Consiglio di Stato nel febbraio 2015. Infatti quella sentenza del Consiglio di Stato da un giudizio di merito della relazione storica con la quale la Soprintendenza dichiarò l’interesse culturale della piazza.

LA SECONDA: il TAR non solo ha affermato il principio sopra riportato ma anche aggiunto la legittimità del provvedimento con il quale la Soprintendenza sulla base della relazione archeologica disposta di ufficio ha imposto le prescrizioni al progetto della Piazza contestate infruttuosamente dal Comune. Affermando questa legittimità ha anche confermato la illegittimità dell’inter amministrativo del Comune in materia di verifica dell’interesse archeologico. Afferma infatti il TAR sul punto: “Il tribunale deve rilevare complessivamente che si è trattato di un’attività discrezionale nell’espletamento della quale la p.a. ha dato esecuzione alle prescrizioni normative che impongono la salvaguardia delle memorie del passato con cadenze temporali in cui rientrano indiscutibilmente i ruderi emersi.” La P.A. citata dal TAR è ovviamente la Soprintendenza ligure e le prescrizioni normative sono nel Codice degli Appalti Pubblici e nel Codice dei Beni Culturali. 

LA TERZA: se è vero quanto sopra allora almeno di questo secondo stop ai lavori sulla piazza è totalmente colpevole il Comune che non ha dato “esecuzione alle prescrizioni normative” in materia di vincolo archeologico come afferma il TAR nella sua sentenza.

LA QUARTA: Il Comune poi afferma di non avere perso perché non è vero che il TAR lo abbia condannato al ripristino del filare dei pini. Qui veramente siamo di fronte ad una sorta di depistaggio giurisprudenziale. Il Comune tira in ballo i pini per rimuovere invece il contenuto della terza prescrizione delle Soprintendenze quella che afferma l’obbligo di “Documentare e segnalare i due precedenti assetti della piazza, in particolare con sistemazioni a verde integrative rispetto a quelle di progetto, tali da risultare maggiormente compensative di quelle eliminate, in termini di volume di chioma. In sostanza la Soprintendenza con questo atto (ripeto dichiarato legittimo dal TAR) ha messo in coordinamento i due precedenti assetti della piazza con il tipo di verde che dovrà essere presente nella piazza alla fine dei lavori. La Soprintendenza in sostanza, ha voluto affermare che l’assetto finale della piazza non potrà rimuovere la storia della stessa sia nella versione Politeama e altri reperti ritrovati in loco e facenti riferimento alla piazza all’inizio del 900 se non addirittura anche prima , sia nella versione del filare dei pini così come venne installato negli anni 30 con la definizione dell’assetto della piazza così come era arrivato ai giorni nostri.  Vuol dire questo che dovranno essere ripristinati tali e quali i pini nel loro filare originario? No di certo, vuol dire invece che l’assetto finale della Piazza dovrà ricordare sia le emergenze storiche passate che il tipo di alberatura da alto fusto presente dagli anni 30. Tutto questo non piace? Può darsi ma questo ora, scusate il termine un poco nudo e crudo, è legge sancito anche da una sentenza del TAR e andrà rispettato. Il come in concreto dovrà essere deciso dal confronto delle Soprintendenze ed il Comune ma l’ultima parola spetterà alle prime in qualità di ente che dovrà autorizzare le modifiche al progetto approvato nel 2012. Morale il vecchio filare e il suo ripristino non c’entra nulla e quindi sarebbe bene che il Comune si occupasse di quanto ho scritto sopra evitando battute senza senso.


LA QUINTA: la argomentazione del Comune più assurda sotto il profilo giuridico è quella secondo cui il TAR avendo compensato le spese tra le parti avrebbe in un certo senso voluto dire che anche la Soprintendenza ha “pasticciato le procedure”.  Se fosse vera questa tesi allora varrebbe anche per la sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2015. Quella sentenza pur dando ragione al Comune compensò le spese tra le parti…. Dovremmo quindi dedurre che la sentenza del Consiglio di Stato, avendo compensato le spese, avrebbe ammesso che tutto sommato anche il Comune aveva “pasticciato”? Non siamo così fini giuristi da avventurarci in interpretazioni così “acute”…..in realtà come dovrebbero sapere in Comune spesso e volentieri (quasi sempre) quando si compensano le spese è perché: chi ricorreva non ha messo in atto una controversia totalmente impropria (temeraria), perché la valenza degli interessi della parte soccombente erano comunque di rango generale (spesso costituzionale) e non meramente privatistici, perché come nel caso dell’ultimo TAR ma anche del Consiglio di Stato erano a confronto enti pubblici.     



CONCLUSIONI
Il Comune si metta l’animo in pace e:  
la finisca con i toni muscolari,
la finisca con le interpretazioni assurde sulla sentenza,
critichi pure la sentenza ma ammetta questa volta la sconfitta come noi la abbiamo ammessa nel caso del Consiglio di Stato pur criticandolo anche nettamente,
la smetta di portare avanti i lavori furbescamente come sta facendo anche in questi giorni con il rischio di aprire nuovi contenziosi con gli enti competenti,
si sieda intorno al tavolo con la Soprintendenza per discutere come modificare il progetto.

Comunque la si pensi sul progetto Buren Vannetti la città è stanca di questa vertenza…… chiudiamola velocemente e ridiamo alla città la Piazza:lo vogliono gli spezzini sia quelli del si che quelli del no.    
  


    
 


2 commenti:

  1. A colpi di carta bollata la piazza é "per aria", pericolosa, triste e senza pini. Le luci della piazza sono a mio parere indegne anche del più misero centro commerciale. Come al solito, tutto raffazzonato, come accade in questa città che colpevolizza chi ha senso civico e critico.

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  2. Eppure avrebbero dovuto prendere atto che sono arrivati alla frutta e che è bene si accordino coi cittadini come avrebbero dovuto fare 3 anni fa

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