Come ogni anno arriva
puntuale l’elenco delle spiagge e litorali con “Bandiera Blu”.
Anche quest’ anno in Liguria conquista 27 Bandiere Blu con 2 novità rappresentate da Camogli e Bonassola.
Ora partiranno come al
solito le dichiarazioni “orgogliose” di amministratori locali. Ma nessuno
che spieghi con chiarezza di particolari in cosa consistano questa bandiere
blu, vediamo…..
LA FONDAZIONE PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il riconoscimento delle
bandiere blu è assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (FEE
acronimo in inglese)
Non ci sono veri e propri
criteri e parametri scientifici ma ci si basa su dati forniti dai Comuni cioè
dagli enti che hanno tutto l’interesse a ben apparire nella classifica.
LA FONDAZIONE PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il riconoscimento delle
bandiere blu è assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (FEE
acronimo in inglese)
Non ci sono veri e propri
criteri e parametri scientifici ma ci si basa su dati forniti dai Comuni cioè
dagli enti che hanno tutto l’interesse a ben apparire nella classifica.
Come afferma il programma operativo della FEE 2017 (vedi QUI) la
Giuria Nazionale, o Commissione Tecnica Giudicante,
identifica i Comuni idonei tra quelli candidati, attraverso l’analisi e la
valutazione delle risposte ai quesiti riportati sul Questionario Bandiera Blu.
I CRITERI USATI DALLA FEE PER ASSEGNARE LA BANDIERA
BLÙ
Vediamoli questi criteri
ricavabili dal questionario compilato dai Comuni su invio della FEE:
1. promozione di educazione e informazione ambientale: sulla
balneazione le attività di educazione ambientale sono indefinite ovviamente. Le
informazioni ambientali peraltro sono obbligatorie per legge a prescindere
dalla bandiera blu, basta leggersi il DLgs 116/2008 (Attuazione della direttiva
2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione)
2. qualità delle acque: si tratta di rispettare la normativa
sulle acque di balneazione, come dire e ci mancherebbe!
3. Gestione ambientale: si
tratta di rispettare le norme di gestione delle spiagge, rispetto e
conservazione della biodiversità se ci sono aree classificate e anche qui
possiamo dire ci mancherebbe….. Quanto ai criteri di spiagge
pulite, raccolta rifiuti, servizi igienici e spogliatoi puliti e in numero
adeguato, scarichi allacciati al sistema fognario: viene da dire come fanno
quelli della Commissione a saperlo? Ma è ovvio glielo dicono i
Comuni, a proposito di conflitti di interessi.
I documenti
obbligatori da allegare al
questionario di risposta poi sono altrettanto ovvi come le informazioni che
abbiamo visto sopra. Infatti devono essere allegati:
1. Mappe
dei campionamenti effettuati sulla qualità delle acque di balneazione, impianti
di depurazione e discariche.
2. Piano
di utilizzo dell’arenile (PUA) approvato e vigente (se non inviato negli anni
precedenti e non modificato);
3. Risultati
certificati ARPA delle analisi di qualità delle acque di balneazione
4. Documenti
sulla quantità e qualità rifiuti prodotti dallo stabilimento balneare
5. Documentazione
di iniziative di sostenibilità ambientale
I documenti dei punti 2, 3
e 4 sono quelli obbligatori per legge per chiunque gestisca una attività
di balneazione e comunque per le Amministrazioni Comunali interessate.
I documenti del punto 1
invece, se ci riferiamo ad una situazione come quella di Spezia, fanno
veramente pensare: tutto il golfo di Spezia è dentro un sito di bonifica
nazionale, tutto da bonificare e soprattutto con un dragaggio/bonifica in corso
e che sta producendo problemi enormi come è noto, e con questo la
potremmo chiudere qui, almeno per Spezia, con queste bandiere blu.
Infine i documenti del
punto 5 sono aria fritta in quanto dietro la parola sostenibilità ormai si
nasconde qualsiasi cosa.
Nel programma di
quest’anno (2017) è stato aggiunta la
necessità di inviare la Tabella riassuntiva analisi acque di balneazione
BF17_calcolo_95th_percentile in formato elettronico excel da compilare
obbligatoriamente per ogni punto di campionamento candidato (allegato da
inviare entro il 18 novembre 2016).
IN REALTÀ PER AVERE LA BANDIERA BLU LA FEE
CHIEDE DI MENO DI QUELLO CHE CHIEDE LA VIGENTE LEGGE
Vediamo cosa chiede la
normativa (ex DLgs 116/2008 e Decreto 30 Marzo 2010) non
solo a chi ha la bandiera blu ma a tutti i Comuni balneari italiani:
I Comuni assicurano che le seguenti informazioni siano
divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare
in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna
acqua di balneazione:
a) classificazione
corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui
al DLgs 116/2008 mediante una simbologia che risponda agli indirizzi
comunitari;
b) descrizione
generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul
profilo delle acque di balneazione predisposto in base all’allegato III del
DLgs 116/2008;
c) nel
caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve
durata:
c1) avviso
di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;
c2) indicazione
del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la
stagione balneare precedente a causa dell’inquinamento di cui al punto
precedente;
c3)avvisto
tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di
balneazione;
c4) informazioni
sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale cioè un evento o una
combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione
nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una
volta ogni quattro anni;
d) laddove
la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le
ragioni;
e) ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l’area in questione non è più balneabile con la ragione del declassamento;
f) indicazione
delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti.
Le Autorità Competenti, ciascuna per le funzioni di cui sono titolari ex lege, utilizzano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui sopra, nonché, ove opportuno, in varie lingue, le seguenti informazioni:
Le Autorità Competenti, ciascuna per le funzioni di cui sono titolari ex lege, utilizzano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui sopra, nonché, ove opportuno, in varie lingue, le seguenti informazioni:
a) elenco
delle acque di balneazione, aggiornato e reso disponibile ogni anno prima
dell’ inizio della stagione balneare;
b) classificazione
di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo
profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del DLgs
116/2008 dopo l’ultima classificazione tali risultati sono resi disponibili
sul sito web del Ministero della Salute, una volta completate le analisi;
c) misura
di risanamento delle acque di balneazione previste dal DLgs 116/2008;
d) nel
caso di acque di balneazione classificate scarse, informazioni sulle cause
dell’inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l’esposizione dei
bagnanti all’inquinamento e per affrontarne le cause;
e) nel
caso di acque di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata,
informazioni generali relative a:
e1) condizioni
che possono condurre a inquinamento di breve durata;
e2) grado
di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata;
e2) grado
dell’inquinamento e delle misure adottate per prevenire l’esposizione dei
bagnanti all’inquinamento per affrontarne le cause;
f) nel
caso di acque interessate dagli inquinamento dovuti a casi particolari,
informazioni relative ai rischi per i bagnanti.
LA PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DEGLI AMBIENTI
COSTIERI
Se poi vogliamo trattare
seriamente di tutela delle acque marine occorre trattare anche della corretta
pianificazione nell’uso dei nostri ambienti costieri.
Dal 2008 è in vigore la Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (Direttiva 2008/56/CE). Gli
Stati membri (quindi anche le Regioni per la parte di loro
competenza) dovranno elaborare, per le loro acque territoriali all’interno
di ciascuna regione marina, strategie per la protezione dell’ambiente
marino articolate su diverse fasi temporali : dai monitoraggi della
qualità delle acque marina ai programmi per raggiungere gli obiettivi di
qualità delle acque marine. Nel concetto di ambiente marino rientrano anche le
acque costiere.
Voglio ricordare che
secondo il DLgs 190/2010 (attuazione della suddetta Direttiva
2008/56/CE) deve essere verificata (entro il 2012) l’integrazione degli
obiettivi di qualità delle acque con gli strumenti di programmazione e
pianificazioni regionali e locali.
Nel 2009 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE il Protocollo integrato sulla
gestione delle zone costiere del Mediterraneo (vedi QUI) e,
sempre nel 2009, la Comunicazione della Commissione UE su: “Una politica
marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo”.
Questi documenti
individuano nella Pianificazione dello spazio marittimo (PSM), lo
strumento principe per una governance efficace ai fini di una gestione
basata sugli ecosistemi che affronti l’impatto combinato delle attività
marittime, i conflitti connessi alle diverse utilizzazioni dello spazio e la
preservazione degli habitat marini. Peraltro nel 2008 (vedi QUI) sempre
la Commissione UE, aveva individuato i criteri per arrivare ad elaborare
una corretta Pianificazione dello spazio marittimo.
Ho trattato di questi
documenti ufficiale della UE QUI e QUI,
al fine di proporre una corretta progettazione del futuro waterfront
della Spezia.
Nel 2011 è stato approvato
il Regolamento UE n. 1255 che istituisce
un programma destinato a sostenere misure intese a promuovere lo sviluppo
ulteriore e l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione. In
particolare questo Programma è volto a finanziare lo sviluppo di strumenti
intersettoriali, segnatamente la Pianificazione dello Spazio Marittimo (PSM,
vedi in precedenza).
Più recentemente è
intervenuta la Direttiva 2014/89/UE che
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (vedi QUI).
La Direttiva è stata recepita in Italia con il DLgs 201/2016
(vedi QUI)
Questa nuova Direttiva
prevede che gli Stati membri dovranno elaborare e attuare processi
coerenti per pianificare gli usi umani dello spazio marittimo e garantire
la gestione sostenibile delle zone costiere. Uno dei principali valori aggiunti
della proposta è il sostegno offerto alla connettività
terra-mare grazie al requisito di coerenza tra la pianificazione dello
spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere. I dettagli
della pianificazione e la determinazione degli obiettivi di gestione sono
lasciati agli Stati membri. L'UE non prenderà parte a tali processi. In
particolare il processo di pianificazione propriamente detto deve
essere condotto dalle autorità degli Stati membri in funzione delle rispettive
strutture costituzionali e di governance, delle priorità politiche
settoriali nazionali e, nella misura del possibile, deve basarsi su meccanismi
e politiche esistenti.
Da ultimo la LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 ha previsto, entro
90 giorni dalla sua entrata in vigore l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile, integrata con un
apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino.
PIANI DI MONITORAGGIO SULLA STRATEGIA
DELL'AMBIENTE MARINO
Infine sotto il profilo
operativo in relazione alla citata normativa sulla strategia dell'ambiente
marino sono stati previsti piani di monitoraggio con una stretta
collaborazione tra MINISTERO AMBIENTE E DEL MARE, ISPRA, Agenzie e
istituti di ricerca (CNR, Università, ecc.) ed è stata definita
l’organizzazione e la suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i
diversi soggetti:
1. alle Regioni,
tramite un Accordo quadro sottoscritto il 18/12/2014 con il MINISTERO, è stato
riservato un ruolo consultivo per approvare le attività (Piani di Monitoraggio)
che dovranno svolgere le Agenzie ed eventuali modifiche significative in corso
d’opera;
2. alle Agenzie, tramite 3
convenzioni sottoscritte il 19/12/2014 dal MINISTERO con le 3 Agenzie capofila
per ogni sottoregione (Liguria per Mediterraneo occidentale, Emilia per
Adriatico e Calabria per Ionio), ha assegnato le attività (Programmi Operativi
di Attività) ed i relativi finanziamenti;
3. il coordinamento delle
attività di monitoraggio è affidato ad una “Commissione di coordinamento e
verifica” (rappresentanti di MINISTERO, Regioni e dei 3 capofila) e da una
“Cabina di regia” (3 rappresentanti di MINISTERO e 2 delle Agenzie per ogni
sottoregione);
4. il supporto tecnico
scientifico è assicurato da ISPRA, che, a sua volta, si può avvalere di
Università, CNR e altri istituti di ricerca.
I Programmi di
monitoraggio hanno validità triennale (2015-17) ma, al momento sono stati
finanziati solo per la prima annualità.
Molto interessante da
approfondire è il recente rapporto (vedi QUI)
dell'European Academies Science Advisory Council (EASAC) che fornisce consulenza scientifica
per i decisori europei) e il Centro comune di ricerca della Commissione europea
(CCR o JRC - Joint Research
Centre).
CONCLUSIONI
Insomma,
amministratori locali e regionali ci spieghino se stanno rispettando tutto
quanto sopra e come... poi potremo parlare anche delle bandiere blu che
comunque sono più un marchio di immagine che di sostanza, dove per sostanze
intendo sostenibilità ambientale di un territorio costiero.
Quindi il prossimo
anno le bandiere blu assegnamole ai Comuni che dimostrano di rispettare la
normativa in generale sulla qualità del nostro mare e delle nostre Coste e non
a singoli aree. Solo così avremo la garanzia di dare una informazione completa
e adeguata ai cittadini e soprattutto di prevenire e tutelare la loro salute
oltre a quella dei nostri mari.
Nessun commento:
Posta un commento