Importanti
conclusioni della Avvocatura UE in una causa che vedeva un cittadino austriaco
contro la normativa del suo Stato di
appartenenza, in relazione alla possibilità di impugnare una decisione della
Autorità Competente che escludeva la applicazione della Valutazione di Impatto
Ambientale (di seguito VIA) al progetto
di un centro commerciale di notevoli dimensioni (superficie di
11 437,58 m2).
I principi affermati nelle conclusioni che di solito anticipano la sentenza della
Corte di Giustizia potranno essere
utilizzati anche in altre controversie e gettano una luce critica su come in
Liguria viene tutt’ora gestita la procedura di VIA da parte della Regione,
nella qualità di Autorità Competente al giudizio di VIA, come pure di altri enti pubblici nella qualità
di Amministrazioni interessate al progetto. e su come viene interpretata la legittimazione ad agire dei singoli cittadini o dei comitati spontanei da parte del TAR Liguria.
Da un punto di vista generale l’oggetto del contendere consiste nella possibilità o meno di uno
Stato moderno di considerare, in base al suo ordinamento, una decisione di
esclusione dalla applicazione della VIA opponibile in via definitiva al singolo
cittadino che vive nelle vicinanze o comunque ha diritti potenzialmente
danneggiabili dall’intervento approvato.
L’Avvocatura UE per rispondere alla controversia (posta nella forma della domanda
pregiudiziale) ricostruisce i diritti
dei singoli cittadini nell’ambito della procedura di VIA, in particolare….
SULLA ESTENSIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO LA DECISIONE DI
ESCLUSIONE DELLA VIA
L’Avvocatura intanto ricorda come precedente e univoca
giurisprudenza della Corte di Giustizia abbia affermato il diritto dei terzi,
quindi non solo le Amministrazioni pubbliche a
verificare le ragioni che hanno portato una Autorità Pubblica ad
escludere la applicazione della VIA e quindi a ricorrere contro questa
decisione. (Sentenze nelle cause C‑75/08 EU:2009:279, punti 57 e 58), e C‑182/10 EU:C:2012:82, punti 57 e 58). Tutto ciò in
coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito
dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea che impone di attribuire agli interessati la possibilità di avviare un
controllo giurisdizionale sulla decisione di non procedere a valutazione
dell’impatto ambientale.
Questo
diritto permane anche nel caso in cui il cittadino interessato (su questa
nozione tornerò nel seguito del presente post) non abbia potuto impugnare
direttamente la decisione di escludere la VIA. Il cittadino potrà impugnare
anche successivamente questa decisione ad esempio in sede di autorizzazione
finale del progetto non sottoposto a VIA.
SULLA DEFINIZIONE DI CITTADINO INTERESSATO AD IMPUGNARE LA DECISIONE DI ESCLUSIONE DALLA VIA
La Direttiva sulla VIA (sia nella versione del 2011 che in quella modificata del 2014, per il testo coordinato vedi QUI) afferma
che questo diritto ad impugnare, come ricorda la Avvocatura UE, spetta al c.d
pubblico interessato cioè: “il pubblico che subisce o può subire gli effetti
delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali
procedura” (lettera e) comma 2 articolo 1 Direttiva 2011/92/UE). Quindi
occorre verificare caso per caso se il soggetto ricorrente rientra o meno nella
definizione suddetta di pubblico interessato, mentre vi rientrano
automaticamente le associazioni ambientaliste riconosciute dagli stati membri.
L'Avvocatura UE definisce bene i parametri per fare questa verifica: “Gli interessati, in tal senso, non possono essere, di conseguenza, solo le
parti legittimate[1]
nel procedimento di valutazione preliminare ai sensi del diritto austriaco,
vale a dire il/la richiedente l’autorizzazione per il progetto, l’autorità
cooperante, l’Umweltanwalt e il Comune interessato, nonché determinate
organizzazioni non governative. Al contrario, anche i vicini sono membri del
pubblico interessato e pertanto, quando subiscono o quantomeno possono subire
gli effetti dei processi decisionali, possono invocare l’obbligo di effettuare
una valutazione di impatto ambientale.”
Precisa ancora l’Avvocatura UE che per vicini non si
devono intendere solo coloro che vivono nelle vicinanza geografiche del sito
dove dovrà essere collocato il progetto per il quale è stata esclusa la VIA , infatti: “potrebbe essere sufficiente che gli eventuali effetti ambientali del
progetto sull’immobile colpissero il singolo non nella sua persona, bensì
soltanto nel suo patrimonio. La Corte[2]
ha già riconosciuto che un danno patrimoniale che trae origine direttamente
dagli effetti ambientali di un progetto è ricompreso nello scopo di tutela
perseguito dalla direttiva VIA”
Le persone interessate dal progetto, afferma la
Avvocatura UE, sono individuate in primo luogo proprio dalla documentazione
presentate per avviare la procedura di verifica sulla applicabilità della
VIA. Infatti se dalla documentazione
tale individuazione delle persone interessate non si potrebbe effettuare questo
già di per se costituirebbe un elemento per impedire una decisione di esclusione
della VIA, in quanto: “in quel determinato
momento non esistano ancora informazioni circa l’impatto ambientale del
progetto sufficienti per prendere una decisione sulla valutazione preliminare”
I DIRITTI TUTELABILI DAL RICORSO CONTRO LA DECISIONE DI NON APPLICARE LA
VIA
L’Avvocatura UE
chiarisce inoltre i diritti che possono
essere fatti valere (ex articolo 11 della Direttiva 2011/92 e successive
modifiche) da un singolo contro la decisione di non applicare la VIA ad un
progetto. Afferma l’Avvocatura: “La Direttiva
VIA infatti, allorché un progetto deve essere sottoposto ad una valutazione di
impatto ambientale, conferisce agli interessati determinati diritti.
Soprattutto, essi sono legittimati, attraverso il procedimento istituito dalla
direttiva, ad essere informati sulle conseguenze ambientali del progetto in
questione (in particolare, articoli 5 e 6) e, in tale ambito, a prendere
posizione al riguardo (articoli 6 e 7). Inoltre, i risultati della
partecipazione del pubblico devono essere presi in considerazione in occasione
della decisione sul progetto (articolo 8) e le informazioni più importanti in
merito alla decisione sul progetto devono essere rese accessibili al pubblico
(articolo 9).”
Ma aggiunge l’Avvocatura che tali diritti
“non sono fini a se stessi”, ma servono da un lato per migliorare la decisione
sul progetto e dall’altro a preparare anche il singolo a tutelare la propria
qualità della vita e la propria salute contro le conseguenze ambientali della decisione finale.
I SINGOLI
CITTADINI POSSONO CHIEDERE LA DIRETTA APPLICAZIONE DI UNA DIRETTIVA ALL’INTERNO
DELLO STATO MEMBRO, SE QUESTA è IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE
Secondo una giurisprudenza consolidata[3], le
disposizioni di una Direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale,
incondizionate e sufficientemente precise, possono essere fatte valere dai
singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti dello Stato membro. Il che
tradotto alla questione in discussione nella sentenza qui esaminata, significa
che gli Stati membri hanno diritto di
decidere se attribuire la possibilità ai propri cittadini di un ricorso diretto
contro la decisione di non applicare la VIA oppure di un ricorso interno
(incidentale) a una azione contro la autorizzazione finale al progetto.
Quindi gli stati membri sono liberi di decidere la
forma della tutela giurisdizionale ma non possono impedire in assoluto la
sindacabilità, da parte del cittadino, in sede giurisdizionale della decisione di
valutazione preliminare di applicabilità della VIA; ne consegue, secondo la Avvocatura UE, che: “l’efficacia vincolante di una
decisione di valutazione preliminare non può essere opposta ai membri del
pubblico interessato nell’ambito del controllo giurisdizionale
sull’autorizzazione di un progetto, allorché essi non hanno avuto nessuna altra
possibilità di contestare tale decisione.”.
LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATURA UE CONFERMANO COME LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
SIA NECESSARIA ANCHE NELLA FASE DI VERIFICA SULLA APPLICABILITÀ DELLA VIA
Secondo l’Avvocatura UE l’osservanza dell’obbligo
circa la partecipazione del pubblico, non va vista solo con riferimento alla
possibilità di impugnare la decisione sulla esclusione dalla VIA di un progetto
od opera (ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2011/92 e successive
modifiche) , ma anche alla fase vera e propria di verifica che porta alla decisione
di applicare o meno la VIA, infatti secondo l’Avvocatura UE: “ Quanto detto è confermato dall’origine del
riferimento alle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico. Tale
richiamo serve infatti alla trasposizione dei requisiti minimi di cui
all’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, in base al quale tale
diritto di azione è applicabile almeno a tutte le misure per cui vale
l’articolo 6[4]
della Convenzione. Tuttavia, tale ultima disposizione vale per tutte le
decisioni, atti o omissioni relativi ai progetti da sottoporre ad una
valutazione di impatto ambientale. Anche la decisione di non sottoporre, a
torto, un progetto a valutazione costituirebbe una tale misura.”
Per
una analisi puntuale delle novità in materia di partecipazione del pubblico
nella procedura di VIA secondo la nuova Direttiva 2014/52/UE vedi QUI.
CONCLUSIONI
Le
conclusioni della Avvocatura UE fanno riferimento ad una versione della
Direttiva VIA precedente a quella recentemente modificata nel 2014. Fanno riferimento quindi ad una versione che
era in vigore al momento in cui sono state decise scelte di non applicare la
VIA anche nel nostro territorio provinciale.
Quindi i principi sopra esposti erano applicabili anche a questi
casi. In particolare:
1. quello per cui la
partecipazione del pubblico andava attivata anche nella fase di verifica sulla
applicabilità della VIA
2. quello per cui progetti per i quali si prevede un
notevole impatto ambientale, in particolare
per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono essere
sottoposti a valutazione sotto il profilo dell’impatto sull’ambiente
Ora
se noi andiamo a vedere i casi dell’outlet di Brugnato, il progetto Botta a
Sarzana, l’ampliamento dell’Ipercoop a Sarzana (vedi QUI),
ma sono solo esempi, constateremo come questi principi non siano mai stati
rispettati dalla Regione Liguria secondo gli indirizzi europei sopra descritti.
[1] Quindi tradotto nel diritto italiano : chi presenta
domanda di VIA, l’Autorità competente alla decisione sulla VIA, le Autorità che
hanno c
ompetenze ambientali settoriali interessate dal progetto oggetto della VIA,
le associazioni ambientaliste riconosciute.
[2] Sentenza nella causa C‑420/11, EU:C:2013:166, punti 35 e 36.
[3] Sentenze: causa C‑188/89, EU:C:1990:313, punto 16); causa C‑595/12,
EU:C:2014:128, punto 46.
[4] Partecipazione
del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche
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