In
un post precedente (vedi QUI) ho
descritto la nuova normativa nazionale (in recepimento di norme UE) in materia
di tenore di zolfo dei combustibili marittimi sia in navigazione che quando
attraccano ai porti degli stati membri della Unione.
Sul
rispetto di questa normativa anche per le navi passeggeri è intervenuta
recentemente la Corte di Giustizia della UE con sentenza 23 gennaio 2014 (causa
C537-11).
La
sentenza si pronuncia su una domanda pregiudiziale ( per il significato di questa azione vedi QUI) sollevata
dal Tribunale di Genova.
La
sentenza è molto interessante anche per il porto di Spezia perché chiarisce a
quali navi passeggeri e/o da crociera si debbano applicare i limiti di zolfo
nei combustibili anche nei porti.
LA VICENDA DA
CUI È NATO IL CONTENZIOSO DI FRONTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
La
questione nasce da un evento, del 13
luglio 2008, che ha visto la Capitaneria
di Porto di Genova accertare nell'ambito portuale, l’avvenuto utilizzo, in una nave da crociera battente bandiera
panamense, di combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superava
l’1,5% in massa previsto dalla norma europea.
Con ordinanza‑ingiunzione
n. 166/2010, la Capitaneria di Porto di Genova ha irrogato una sanzione
amministrativa al comandante di detta nave, in solido con la Compagnia proprietaria
della nave, per violazione degli articoli 295 e 296 del decreto legislativo
n. 152/2006 (per il testo coordinato di questi articolo vedi QUI).
Il
comandante e la Compagnia proprietaria della nave, di fronte al provvedimento
sanzionatorio, sollevavano una serie di
contestazioni sulla corretta interpretazione della norma europea da parte della
Capitaneria di Porto di Genova. Il
tribunale adito decideva di rinviare
alla Corte di Giustizia una serie di domande
pregiudiziali alla risoluzione della controversia specifica nazionale.
Vediamo
le domande e le risposte della Corte di Giustizia di grande interesse non solo
per Genova ma anche per il porto della Spezia che vede una sempre più massiccia
presenza di arrivi di navi da crociera.
PRIMA
QUESTIONE PREGIUDIZIALE: A QUALI NAVI DA CROCIERA DI APPLICA LA NORMATIVA UE
SULLA QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI MARITTIMI
Il
Tribunale chiedeva se le navi da crociera rientrano nella nozione di servizio
di linea ai fini della applicazione dell’obbligo di utilizzare combustibili per
uso marittimo con un tenore di zolfo non superiore all’1,50 % anche nella aree
portuali (ex comma 4 articolo 4bis della Direttiva 1999/32/CE e successive modifiche).
La
Direttiva 1999/32/CE (punto 3octies articolo
2) definendo il concetto di servizio di linea prevede che una nave passeggeri
assicura servizi di linea se effettua una serie di traversate (…) in modo da
assicurare il collegamento tra gli
stessi due o più porti, oppure una serie
di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi.
La Compagnia proprietaria della nave
sosteneva invece che la nave oggetto della sanzione da parte della Capitaneria
del Porto di Genova: “non assicura un collegamento.
Infatti, i croceristi non acquisterebbero un pacchetto per essere trasportati
da un punto all’altro, ma compirebbero un tale acquisto con un intento
turistico più ampio e il servizio fornito si estenderebbe anche alle attività
ricreative di tali persone”.
La
Corte di Giustizia afferma che la suddetta interpretazione è in contrasto con
il dettato del citato punto 3octies articolo 2 infatti le navi da
crociera trasportano i passeggeri da un porto all’altro affinché questi possano
visitare tali porti e i diversi luoghi situati in prossimità degli stessi,
quindi una serie di traversate a scopo turistico deve pertanto essere
considerata come un collegamento ai sensi di tale disposizione. Non solo ma la Corte di Giustizia chiarisce la ratio
della normativa in questione che
deve prevalere su formalistiche interpretazioni volta ad aggirarla, afferma
la Corte: “25 Dato che detta direttiva ha lo scopo
di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente riducendo le
emissioni di anidride solforosa, incluse quelle prodotte durante i trasporti
marittimi, detta conclusione non può essere inficiata dalla circostanza che i
passeggeri di una nave da crociera beneficino, durante la traversata, di
servizi supplementari, quali l’alloggio, la ristorazione e le attività
ricreative.”
Aggiunge la Corte ad ulteriore precisazione che la circostanza che le navi da crociera ritornino o meno nel
porto di partenza non è idonea a modificare il tasso delle loro emissioni di
anidride solforosa.
Insomma nelle diverse interpretazioni sul concetto di servizio di linea deve
sempre prevalere la ratio della norma: la tutela della salute dei cittadini
nelle aree limitrofi ai porti marittimi, per non parlare delle emissioni di
anidride solforosa in rapporto all’ambiente in generale (vedi ad esempio piogge
acide).
Conclude sul punto la Corte di
Giustizia: una nave da crociera rientra
nella definizione di servizio di linea ai fini della applicazione dei limiti di
zolfo nei combustibili marittimi: “a
condizione che effettui crociere, con o senza scali intermedi, che si
concludano nel porto di partenza o in un altro porto, purché tali crociere
siano organizzate con una determinata frequenza, in date precise e, in linea di
principio, a orari di partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano
scegliere liberamente tra le diverse crociere offerte, circostanza che spetta
al giudice del rinvio verificare.”
SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: IL LIMITE DI ZOLFO NEI
COMBUSTIBILI DELLA NORMA EUROPEA SI APPLICA ANCHE A NAVI BATTENTI BANDIERA DI
UNO STATO NON UE
Con
la seconda domanda pregiudiziale il Tribunale genovese chiede alla Corte, se il
limite di 1,5% di zolfo posto dalla
Direttiva 1999/32, sia valido con riferimento al principio generale di diritto
internazionale pacta sunt servanda e al principio di leale cooperazione enunciato
all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, Tratta Unione Europea, posto che
detta disposizione di tale direttiva può risolversi in una violazione
dell’allegato VI della Convenzione di
Marpol[1]
e obbligare così gli Stati membri, parti del protocollo del 1997 di tale
Convenzione, a venire meno agli obblighi assunti nei confronti delle altre
parti contraenti del medesimo.
A
questa domanda la Corte di Giustizia risponde che l’Unione Europea non è parte contraente della
convenzione Marpol 73/78, incluso l’allegato VI, e non è vincolata dalla
medesima.
TERZA
QUESTIONE PREGIUDIZIALE: I RAPPORTI TRA L’ALLEGATO VI DELLA CONVENZIONE DI
MARPOL E LA DIRETTIVA 1999/32/CE
La
Corte di Giustizia ricorda che:
L’allegato VI è stato
inserito nella convenzione Marpol 73/78 con il protocollo del 1997. Esso
contiene, segnatamente, la norma 14, che prevede, al suo punto 1, che il tenore
di zolfo di combustibili per uso marittimo non deve superare il 4,5% in massa.
La Direttiva 1999/32 prevede,
al suo articolo 4 bis, paragrafo 4, che il tenore massimo di zolfo nei
combustibili per uso marittimo non può essere superiore all’1,5% in massa. Né
detto articolo né alcuna altra disposizione di tale direttiva rinviano, quanto
al tenore massimo di zolfo, all’allegato VI.
La
Corte chiarisce che non avendo tutti gli stati membri aderito alla Convenzione
di Marpol non può svolgere la suddetta interpretazione perché: “interpretare disposizioni
del diritto derivato alla luce di un obbligo imposto da un accordo
internazionale che non vincola tutti gli Stati membri equivarrebbe a estendere
la portata di tale obbligo a quegli Stati membri che non sono parti contraenti
di un tale accordo…… Non spetta pertanto alla Corte interpretare l’articolo
4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32 con riferimento all’allegato
VI e, segnatamente, alla norma 14, punto 1, del medesimo.”
Al
di la della questione procedurale sopra esposta secondo la Corte, ribadendo il principio della priorità della tutela della
salute, rileva che: “Anche ipotizzando che la Corte possa interpretare l’articolo
4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32 alla luce del tenore di zolfo
previsto all’allegato VI, basta constatare che, con riferimento all’obiettivo
perseguito da tale allegato e reso esplicito nel titolo stesso del medesimo,
ovvero la protezione dell’atmosfera mediante una riduzione delle emissioni
nocive prodotte dal trasporto marittimo, tale disposizione, in quanto fissa un
limite massimo al tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo inferiore a
quello previsto da detto allegato, non appare incompatibile con un tale
obiettivo.”
[1] Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato
da navi
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
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