L'articolo
pubblicato oggi sulla Nazione (vedi QUI):
1. riporta una notizia su
un atto già emanato da settimane,
2. si accompagna alla
rimozione che il quotidiano locale ha fatto della affollata (termine usato dal
Secolo XIX, in questo ottimo articolo, vedi QUI ) assemblea del Comitato contro
il progetto di Piazza Verdi svoltasi ieri in Provincia,
3. Ma il punto più interessante trattato anche nell'articolo sopra citato riguarda il tema seguente: il GIP ha tenuto conto o meno nel suo decreto di archiviazione dei decreti di interessi culturale
sulla piazza e di revoca della autorizzazione? La lettura integrale del decreto
di archiviazione (lo trovate in questa sezione del mio blog alla fine della
pagina, QUI), come pure la citazione che l'articolo fa dei documenti allegati a detto decreto, fanno perfettamente capire come il GIP (Giudice Indagini Preliminari) del Tribunale
di Spezia non abbia minimamente tenuto in considerazione questi due importanti
atti.
Ribaditi
questi tre punti in relazione all’articolo giornalistico, voglio oltremodo
sottolineare come la rimozione da parte
del GIP di questi due importanti atti, della Direzione Regionale per i Beni
Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici, appaia
abnorme sotto il profilo giuridico considerato che gli stessi sono intervenuti
ben prima del decreto di archiviazione. In particolare:
1.
il decreto che ha dichiarato l’interesse culturale della piazza è intervenuto
in data 25/10/2013.
2. il decreto di
annullamento in sede di autotutela della autorizzazione del novembre 2013 della
Soprintendenza al progetto Buren Vannetti è intervenuto in data 15/11/2013
Invece
il decreto di archiviazione del GIP è intervenuto in data 19/11/2013.
Ci
sono quindi tutti gli elementi per richiedere una revisione del giudizio e su questo il Comitato si sta muovendo.
Ma ci sono altre
due questioni che relativamente a questo decreto di archiviazione vanno
assolutamente chiarite.
LA
CONTRADDITTORIETÀ DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E DEL DECRETO DI
ARCHIVIAZIONE
La prima questione riguarda la contraddittorietà della ricostruzione che il GIP fa,
riprendendo meccanicamente quanto già esposto nella richiesta di archiviazione
del Procuratore. Sul merito giuridico
rinvio alla memoria di opposizione di
Legambiente (che trovate QUI, alla fine
della pagina, in una ampia sintesi).
In
questo post mi limito a sottolineare la superficialità delle argomentazioni del
decreto di archiviazione confermate da questo passaggio a pagina 9 dove si legge che la relazione avrebbe errato nella
datazione della collocazione dei pini di “almeno 6/7 anni”! In realtà si tratta di oltre 15 anni: la
relazione della dottoressa Ratti affermava che
gli: “……attuali
pini marittimi che furono collocati circa dieci anni dopo la seconda guerra
mondiale”. Ma addirittura sia la richiesta di
archiviazione che il decreto di archiviazione rimuovo bellamente la
affermazione contenuta in un atto peraltro esaminato in questo
procedimento. Si fa riferimento all’atto
di comunicazione di avvio del riesame con possibile annullamento (poi
realizzato in data 15/11/2013) della
autorizzazione iniziale del novembre 2012.
In tale atto si legge, nelle premesse, che la Direzione avviò la procedura di
verifica dell’interesse culturale della intera piazza (pertinenze e componenti
arboree comprese) in quanto: “nessun affidamento può essersi ingenerato in
capo a codesto Comune” !
Altra
affermazione assolutamente non fondata della richiesta di archiviazione è contenuta a
pagina 10: “le fonti iconografiche
effettivamente restituiscono un quadro corrispondente a quello affermato dalla
dott.sa Ratti”. tali dichiarazioni,
appaiono smentite in modo inoppugnabile dal recente ritrovamento dei verbali
delle delibere comunali del periodo compreso tra il 1934 e il 1939, custodite
nell’archivio storico della Biblioteca Ubaldo Mazzini della Spezia. Non solo ma
un’eventuale difficoltà nel reperimento di
materiale bibliografico inerente l’origine e l’evoluzione
storico-architettonica della piazza viene smentita dal medesimo bando che,
all’articolo 2, recita: “E’ inoltre
disponibile una bibliografia storica contenente i testi reperibili presso la
Biblioteca della Palazzina delle Arti del Comune della Spezia, dove poter
reperire ulteriori informazioni di carattere storico-artistico relative alla
Piazza”. Ora, la bibliografia riportata nella relazione allegata al bando,
non comprendendo atti documentali fotografie
e addirittura riprese filmate, che pur si trovano dentro l’archivio storico
della Biblioteca Mazzini, dimostra la superficialità con la quale la relazione
è stata stesa, non solo in relazione alla datazione della collocazione dei
pini, ma in generale all’evoluzione storico-architettonica della parte centrale
della piazza quale elemento fondante, anche se non unico, dell’immobile
complessivamente sottoposto a vincolo. Il carattere approssimativo delle
ricerche svolte dalla dott.ssa Ratti appare ancor più evidente in
considerazione del ruolo da lei rivestito all’interno dell’Istituzione dei
Servizi Culturali del Comune della Spezia, entro cui è inquadrata la stessa
Biblioteca Mazzini.
LA QUESTIONE
DELLA LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE A GIOCARE IL RUOLO DI
PARTE OFFESA NEI REATI ARCHIVIATI DAL
GIP
La
seconda questione riguarda la legittimità a presentare l’esposto in quanto
offesi dai potenziali reati ivi descritti, da parte di Legambiente. La procura
e poi il GIP, citando una modifica della legislazione ambientale in materia
avrebbe escluso, per le associazioni ambientaliste, di intervenire in proprio per il risarcimento di un danno ambientale
salvo gli interventi per danni direttamente subiti dai membri di queste
associazioni . Si tratta di una interpretazione apodittica riferita ad una
unica sentenza della Cassazione del 2009 superata da altre sentenze come
la 19883 del 2009 e da ultimo la 25039
del 2011. Affermano queste sentenze in contrasto con l’interpretazione della
Procura e del GIP del Tribunale di Spezia: “L’espressa
disposizione dell’articolo 311 comma 2, del DLgs 152/2006 che riserva allo Stato la possibilità di costituirsi
parte civile in materia di danno ambientale e l’abrogazione delle norme in
materia di potere surrogatorio degli enti territoriali da parte delle
associazioni ambientaliste , non esclude l’applicabilità delle regole in
materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile”. Domanda
la Procura e il GIP per motivare le loro richieste e decisioni usano solo le
sentenze comode alle loro tesi precostituite o invece confrontano gli indirizzi
prevalenti della giurisprudenza come insegnano fin dai primi anni di dei corsi
in laurea di Giurisprudenza.?
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