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venerdì 13 dicembre 2013

Piazza Verdi: archiviazione della Procura, alcuni chiarimenti.


L'articolo pubblicato oggi sulla Nazione (vedi QUI): 

1. riporta una notizia su un atto già emanato da settimane,

2. si accompagna alla rimozione che il quotidiano locale ha fatto della affollata (termine usato dal Secolo XIX, in questo ottimo articolo, vedi QUI ) assemblea del Comitato contro il progetto di Piazza Verdi svoltasi ieri in Provincia,

3. Ma il punto più interessante trattato anche nell'articolo sopra citato riguarda il tema seguente: il GIP ha tenuto conto o meno nel suo decreto di archiviazione dei  decreti di interessi culturale sulla piazza e di revoca della autorizzazione?  La lettura integrale del decreto di archiviazione (lo trovate in questa sezione del mio blog alla fine della pagina, QUI),  come pure la citazione che l'articolo fa dei documenti allegati a detto decreto, fanno perfettamente capire come il GIP (Giudice Indagini Preliminari) del Tribunale di Spezia non abbia minimamente tenuto in considerazione questi due importanti atti. 

Ribaditi questi tre punti in relazione all’articolo giornalistico, voglio oltremodo sottolineare come la rimozione da parte del GIP di questi due importanti atti, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici, appaia abnorme sotto il profilo giuridico considerato che gli stessi sono intervenuti ben prima del decreto di archiviazione. In particolare:
1. il decreto che ha dichiarato l’interesse culturale della piazza è intervenuto in data 25/10/2013.  
2. il decreto di annullamento in sede di autotutela della autorizzazione del novembre 2013 della Soprintendenza al progetto Buren Vannetti è intervenuto in data  15/11/2013

Invece il decreto di archiviazione del GIP è intervenuto in data 19/11/2013.
Ci sono quindi tutti gli elementi per richiedere una revisione del giudizio  e su questo il Comitato si sta muovendo. 

Ma  ci sono altre due questioni che relativamente a questo decreto di archiviazione vanno assolutamente chiarite.




LA CONTRADDITTORIETÀ DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
La prima questione riguarda la contraddittorietà  della ricostruzione che il GIP fa, riprendendo meccanicamente quanto già esposto nella richiesta di archiviazione del Procuratore.   Sul merito giuridico rinvio alla memoria di opposizione  di Legambiente (che trovate  QUI, alla fine della pagina, in una ampia sintesi). 
In questo post mi limito a sottolineare la superficialità delle argomentazioni del decreto di archiviazione confermate da questo passaggio  a pagina 9 dove  si legge che la relazione avrebbe errato nella datazione della collocazione dei pini di “almeno 6/7 anni”!  In realtà si tratta di oltre 15 anni: la relazione della dottoressa Ratti affermava che  gli: “……attuali pini marittimi che furono collocati circa dieci anni dopo la seconda guerra mondiale”.  Ma addirittura sia la richiesta di archiviazione che il decreto di archiviazione rimuovo bellamente la affermazione contenuta in un atto peraltro esaminato in questo procedimento.  Si fa riferimento all’atto di comunicazione di avvio del riesame con possibile annullamento (poi realizzato in data 15/11/2013)  della autorizzazione iniziale del novembre 2012.  In tale atto si legge, nelle premesse,  che la Direzione avviò la procedura di verifica dell’interesse culturale della intera piazza (pertinenze e componenti arboree comprese)  in quanto: “nessun affidamento può essersi ingenerato in capo a codesto  Comune” !   
Altra affermazione assolutamente non fondata della  richiesta di archiviazione è contenuta a pagina 10: “le fonti iconografiche effettivamente restituiscono un quadro corrispondente a quello affermato dalla dott.sa Ratti”.  tali dichiarazioni, appaiono smentite in modo inoppugnabile dal recente ritrovamento dei verbali delle delibere comunali del periodo compreso tra il 1934 e il 1939, custodite nell’archivio storico della Biblioteca Ubaldo Mazzini della Spezia. Non solo ma un’eventuale difficoltà nel reperimento di materiale bibliografico inerente l’origine e l’evoluzione storico-architettonica della piazza viene smentita dal medesimo bando che, all’articolo 2, recita: “E’ inoltre disponibile una bibliografia storica contenente i testi reperibili presso la Biblioteca della Palazzina delle Arti del Comune della Spezia, dove poter reperire ulteriori informazioni di carattere storico-artistico relative alla Piazza”. Ora, la bibliografia riportata nella relazione allegata al bando, non comprendendo atti documentali  fotografie e addirittura riprese filmate, che pur si trovano dentro l’archivio storico della Biblioteca Mazzini, dimostra la superficialità con la quale la relazione è stata stesa, non solo in relazione alla datazione della collocazione dei pini, ma in generale all’evoluzione storico-architettonica della parte centrale della piazza quale elemento fondante, anche se non unico, dell’immobile complessivamente sottoposto a vincolo. Il carattere approssimativo delle ricerche svolte dalla dott.ssa Ratti appare ancor più evidente in considerazione del ruolo da lei rivestito all’interno dell’Istituzione dei Servizi Culturali del Comune della Spezia, entro cui è inquadrata la stessa Biblioteca Mazzini.



LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE A GIOCARE IL RUOLO DI PARTE OFFESA  NEI REATI ARCHIVIATI DAL GIP
La seconda questione riguarda la legittimità a presentare l’esposto in quanto offesi dai potenziali reati ivi descritti, da parte di Legambiente. La procura e poi il GIP, citando una modifica della legislazione ambientale in materia avrebbe escluso, per le associazioni ambientaliste, di intervenire in proprio  per il risarcimento di un danno ambientale salvo gli interventi per danni direttamente subiti dai membri di queste associazioni . Si tratta di una interpretazione apodittica riferita ad una unica sentenza della Cassazione del 2009 superata da altre sentenze come la  19883 del 2009 e da ultimo la 25039 del 2011. Affermano queste sentenze in contrasto con l’interpretazione della Procura e del GIP del Tribunale di Spezia: “L’espressa disposizione dell’articolo 311 comma 2, del DLgs 152/2006 che  riserva allo Stato la possibilità di costituirsi parte civile in materia di danno ambientale e l’abrogazione delle norme in materia di potere surrogatorio degli enti territoriali da parte delle associazioni ambientaliste , non esclude l’applicabilità delle regole in materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile”. Domanda la Procura e il GIP per motivare le loro richieste e decisioni usano solo le sentenze comode alle loro tesi precostituite o invece confrontano gli indirizzi prevalenti della giurisprudenza come insegnano fin dai primi anni di dei corsi in laurea di Giurisprudenza.? 










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