sabato 20 gennaio 2024

Via libera definitiva al trasbordo del gnl nel porto di Spezia: analisi critica della decisione

Conclusa la procedura di “Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto ID_VIP [5069] "Rigassificatore GNL di Panigaglia - Progetto caricamento GNL (GAS NATURA LIQUEFATTO) su autobotti/isocontainer e rifacimento dell'esistente pontile secondario". Progetto quindi che introduce un servizio vessel reloading‘ all’impianto di Panigaglia con il trasbordo di navi metaniere che attraccano al sito del rigassificatore e poi successivamente trasferiscono il gnl con autobotti su navette nel porto di Spezia.

 Conclusa con un atto pubblicato (che riproduco integralmente all'inizio del post) dal Ministero dell’Ambiente (Direzione Generale Valutazioni Ambientali la procedura che doveva non solo verificare la ottemperanza di quanto prescritto dal provvedimento di non applicazione della VIA ordinaria al progetto in questione ma anche altro come risulterebbe dalla documentazione presentata da Snam al Ministero

 

In realtà non si trattava come risulta dal sito del Ministero dell’Ambiente (QUI) una semplice ottemperanza delle prescrizioni del Decreto direttoriale n.108 del 20/06/2022 (che trovate QUI). Infatti, nel sito del Ministero risulta che la procedura è quella della valutazione preliminare (comma 9 articolo 6 DLgs 152/2006) e non quella della mera ottemperanza (ex articolo 28 DLgs 152/2006) delle prescrizioni del citato Decreto 108/2022.

L’atto del Ministero riprodotto all’inizio di questo post fa riferimento alle prescrizioni 1 e 4 di detto Decreto 108/2022 e allegato parere della Commissione tecnica VIA del Ministero.

Le prescrizioni citate dal Ministero sono:

Prescrizione n° 1: mettere una centralina per misurare gli inquinanti in fase di cantiere nel sito del rigassificatore di Panigaglia dove attraccheranno le piccole navi metaniere

Prescrizione n°4: monitoraggi per inquinamento da rumore ma sempre nell’area interessata dalle modifiche del pontile nel rigassificatore di Panigaglia interessato dall’attracco delle suddette piccole navi metaniere

 

 

LA VOLUTA CONFUSIONE DEL PROCEDIMENTO ORA CONCLUSO PER RIMUOVERE LE LACUNE ISTRUTTORIE DI VALUTAZIONE SULLA COMPATIBILITà DEL PUNTO DI SBARCO NEL PORTO DI SPEZIA DELLE AUTOCISTERNE PIENE DI GNL

Peccato che il procedimento ora concluso dal Ministero dell’Ambiente non faceva riferimento solo alla ottemperanza delle suddette prescrizioni, infatti, non a caso era stata utilizzata la procedura di Valutazione Preliminare che ha l’obiettivo di migliorare un progetto già sottoposto a procedura di VIA (nel caso in questione solo una verifica di assoggettabilità) per migliorarne l’impatto ambientale. Il Ministero doveva valutare quindi se questi miglioramenti potessero comportare una nuova procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA ordinaria.

Infatti, la documentazione presentata da Snam non riguardava le questioni di monitoraggio inquinanti aeriformi e da rumore nella zona del rigassificatore.


La lista di controllo depositata da Snam (si veda qui sopra stralcio dalla lista di controllo di Snam) per questa nuova verifica di “ottimizzazione progettuale” ex comma 9 articolo 6 DLgs 152/2006, fa riferimento ad una interlocuzione con l’Autorità di Sistema Portuale per la individuazione del nuovo sito di sbarco.

Ma l’atto finale del Ministero (riprodotto all'inizio di questo post) non tratta minimamente di questo aspetto che è rimesso totalmente al punto di vista di Snam.

Si conferma quindi che la scelta del punto di sbarco, nel porto di Spezia, delle navette con le autocisterne di gnl, non ha avuto alcuna seria valutazione di impatto ambientale e di rischio incidentale compresa l’opzione zero evitata grazie alla mancata applicazione della VIA ordinaria (vedi QUI) al progetto Vessel reloading. VIA ordinaria che era necessaria per ragioni di legge oltre di tutela e sicurezza preventiva dell’ambiente e dei cittadini che vivono e lavorano sul golfo.

Infatti sia nella verifica di assoggettabilità a VIA sopra citata e nell’atto di concessione della Autorità di Sistema Portuale, per l’attracco delle autocisterne di gnl all’altezza dell’attuale pontile della ex centrale a carbone di Enel non sono state pubblicate neppure le cartografie citate nel Decreto n° 95 del 26 giugno 2023 del Presidente della Autorità di Sistema Portuale (per una analisi di questa concessione vedi QUI), come non sono state pubblicate, se esistono le decisioni del Comitato Tecnico Regionale per il nulla osta al progetto, secondo la normativa Seveso III sugli incidenti rilevanti, visto che il gnl sbarcato nel porto di Spezia è ampliamento della attività dell'esistente rigassificatore di Panigaglia.

Non solo ma sia la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA che ora questa pasticciata ultima procedura sopra descritta (dove si confonde Valutazione Preliminare e Verifica di Ottemperanza) avevano rimosso la esistenza di un sito di tutela della biodiversità nella stessa zona della partenza delle navette con le autocisterne. La vera presa in giro sotto questo profilo è che perfino la lista di controllo presentata da Snam, nella finta procedura di Valutazione preliminare ora conclusa, affermava: “Tutta l’area del golfo di La Spezia è inserita all’interno del Santuario Pelagos per la protezione dei mammiferi marini del Mediterraneo (Figura 4). Le ottimizzazioni proposte sono inserite all’interno del Golfo di La Spezia, nel quale insistono molte attività commerciali, navali ed industriali. Il contributo dato dalle opere complementari al progetto del Terminale di Panigaglia è estremamente contenuto a livello spaziale all’interno del golfo, attraverso il transito di un mezzo elettrico, senza avere ripercussioni di macroscala sul Santuario stesso”.


Insomma come scrivevo QUI, lo scorso 16 dicembre su questo blog, questa ultima procedura era l’ultima occasione per valutare quello che non si era valutato in precedenza e cioè se la scelta dello sbarco al pontile Enel era corretta e coerente per la tutela dal rischio ambientale e incidentale o addirittura se lo sbarco nel porto spezzino era o meno compatibile con le attività esistenti.

 

 

L’IGNAVIA DI COMUNE E PROVINCA DELLA SPEZIA E L’INCOMPETENZA DELLA REGIONE LIGURA

Quello che fa ulteriormente incazzare è la totale ignavia degli enti liguri e spezzini i quali anche se la procedura era di competenza del Ministero dell’Ambiente avevano titolo per chiedere un approfondimento anche con un semplice atto di richiesta al Ministero, tenuto conto che la Regione è stata coinvolta nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto Vessel reloading non solo come titolare di mere osservazioni anche di ente coinvolto nella verifica di ottemperanza (quella dell’ultima procedura sopra descritta) per quanto riguarda il monitoraggio della torbità delle acque del golfo in relazione al progetto in questione, come risulta dalla prescrizione 3 allegata al Decreto Direttoriale 108/2022 già citato in precedenza.

Pensare che questi incompetenti della Giunta della Regione Liguria avevano risposto in una recente interrogazione che chi interrogava confondeva le leggi sic!

 

 

 

 

Nessun commento:

Posta un commento