Conclusa la procedura di “Valutazione
preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 relativa al
progetto ID_VIP [5069] "Rigassificatore GNL di Panigaglia - Progetto
caricamento GNL (GAS NATURA LIQUEFATTO) su autobotti/isocontainer e rifacimento
dell'esistente pontile secondario". Progetto quindi che introduce un
servizio ‘vessel reloading‘ all’impianto di Panigaglia con il trasbordo di
navi metaniere che attraccano al sito del rigassificatore e poi successivamente
trasferiscono il gnl con autobotti su navette nel porto di Spezia.
Conclusa con un atto pubblicato (che riproduco integralmente all'inizio del post) dal Ministero dell’Ambiente (Direzione Generale Valutazioni Ambientali la procedura che doveva non solo verificare la ottemperanza di quanto prescritto dal provvedimento di non applicazione della VIA ordinaria al progetto in questione ma anche altro come risulterebbe dalla documentazione presentata da Snam al Ministero
In realtà non si trattava come risulta dal sito del Ministero dell’Ambiente (QUI) una semplice ottemperanza delle prescrizioni del Decreto direttoriale n.108 del 20/06/2022 (che trovate QUI). Infatti, nel sito del Ministero risulta che la procedura è quella della valutazione preliminare (comma 9 articolo 6 DLgs 152/2006) e non quella della mera ottemperanza (ex articolo 28 DLgs 152/2006) delle prescrizioni del citato Decreto 108/2022.
L’atto del Ministero riprodotto all’inizio di questo post
fa riferimento alle prescrizioni 1 e 4 di detto Decreto 108/2022 e allegato
parere della Commissione tecnica VIA del Ministero.
Le prescrizioni citate dal Ministero sono:
Prescrizione n° 1: mettere una centralina
per misurare gli inquinanti in fase di cantiere nel sito del rigassificatore di
Panigaglia dove attraccheranno le piccole navi metaniere
Prescrizione n°4: monitoraggi per
inquinamento da rumore ma sempre nell’area interessata dalle modifiche del
pontile nel rigassificatore di Panigaglia interessato dall’attracco delle suddette
piccole navi metaniere
LA
VOLUTA CONFUSIONE DEL PROCEDIMENTO ORA CONCLUSO PER RIMUOVERE LE LACUNE
ISTRUTTORIE DI VALUTAZIONE SULLA COMPATIBILITà DEL PUNTO DI SBARCO NEL PORTO DI
SPEZIA DELLE AUTOCISTERNE PIENE DI GNL
Peccato
che il procedimento ora concluso dal Ministero dell’Ambiente non faceva
riferimento solo alla ottemperanza delle suddette prescrizioni, infatti, non a
caso era stata utilizzata la procedura di Valutazione Preliminare che ha
l’obiettivo di migliorare un progetto già sottoposto a procedura di VIA (nel
caso in questione solo una verifica di assoggettabilità) per migliorarne l’impatto
ambientale. Il Ministero doveva valutare quindi se questi miglioramenti potessero
comportare una nuova procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA
ordinaria.
Infatti, la documentazione presentata da Snam non riguardava le questioni di monitoraggio inquinanti aeriformi e da rumore nella zona del rigassificatore.
La lista di controllo depositata da Snam (si veda qui sopra stralcio dalla lista di controllo di Snam) per questa nuova verifica di “ottimizzazione progettuale” ex comma 9 articolo 6 DLgs 152/2006, fa riferimento ad una interlocuzione con l’Autorità di Sistema Portuale per la individuazione del nuovo sito di sbarco.
Ma l’atto finale del Ministero (riprodotto all'inizio di questo post) non tratta minimamente di questo aspetto che è rimesso totalmente al punto di vista di Snam.
Si
conferma quindi che la scelta del punto di sbarco, nel porto di Spezia, delle navette
con le autocisterne di gnl, non ha avuto alcuna seria valutazione di impatto
ambientale e di rischio incidentale compresa l’opzione zero evitata grazie alla
mancata applicazione della VIA ordinaria (vedi QUI) al progetto
Vessel reloading. VIA ordinaria che era necessaria per ragioni di legge oltre
di tutela e sicurezza preventiva dell’ambiente e dei cittadini che vivono e
lavorano sul golfo.
Infatti sia nella verifica di assoggettabilità a VIA sopra citata e nell’atto di concessione della Autorità di Sistema Portuale, per l’attracco delle autocisterne di gnl all’altezza dell’attuale pontile della ex centrale a carbone di Enel non sono state pubblicate neppure le cartografie citate nel Decreto n° 95 del 26 giugno 2023 del Presidente della Autorità di Sistema Portuale (per una analisi di questa concessione vedi QUI), come non sono state pubblicate, se esistono le decisioni del Comitato Tecnico Regionale per il nulla osta al progetto, secondo la normativa Seveso III sugli incidenti rilevanti, visto che il gnl sbarcato nel porto di Spezia è ampliamento della attività dell'esistente rigassificatore di Panigaglia.
Non solo ma sia la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA che ora questa pasticciata ultima procedura sopra descritta (dove si confonde Valutazione Preliminare e Verifica di Ottemperanza) avevano rimosso la esistenza di un sito di tutela della biodiversità nella stessa zona della partenza delle navette con le autocisterne. La vera presa in giro sotto questo profilo è che perfino la lista di controllo presentata da Snam, nella finta procedura di Valutazione preliminare ora conclusa, affermava: “Tutta l’area del golfo di La Spezia è inserita all’interno del Santuario Pelagos per la protezione dei mammiferi marini del Mediterraneo (Figura 4). Le ottimizzazioni proposte sono inserite all’interno del Golfo di La Spezia, nel quale insistono molte attività commerciali, navali ed industriali. Il contributo dato dalle opere complementari al progetto del Terminale di Panigaglia è estremamente contenuto a livello spaziale all’interno del golfo, attraverso il transito di un mezzo elettrico, senza avere ripercussioni di macroscala sul Santuario stesso”.
Insomma
come scrivevo QUI, lo
scorso 16 dicembre su questo blog, questa ultima procedura era l’ultima
occasione per valutare quello che non si era valutato in precedenza e cioè se
la scelta dello sbarco al pontile Enel era corretta e coerente per la tutela
dal rischio ambientale e incidentale o addirittura se lo sbarco nel porto
spezzino era o meno compatibile con le attività esistenti.
L’IGNAVIA DI COMUNE E PROVINCA DELLA SPEZIA E L’INCOMPETENZA DELLA
REGIONE LIGURA
Quello
che fa ulteriormente incazzare è la totale ignavia degli enti liguri e spezzini
i quali anche se la procedura era di competenza del Ministero dell’Ambiente avevano
titolo per chiedere un approfondimento anche con un semplice atto di richiesta
al Ministero, tenuto conto che la Regione è stata coinvolta nel procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA del progetto Vessel reloading non solo come titolare
di mere osservazioni anche di ente coinvolto nella verifica di ottemperanza
(quella dell’ultima procedura sopra descritta) per quanto riguarda il
monitoraggio della torbità delle acque del golfo in relazione al progetto in
questione, come risulta dalla prescrizione 3 allegata al Decreto Direttoriale
108/2022 già citato in precedenza.
Pensare che questi incompetenti della Giunta della Regione Liguria avevano risposto in una recente interrogazione che chi interrogava confondeva le leggi sic!
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