Arriva l’ennesimo Decreto
legge che quatto quatto estende il nuovo regime speciale che disciplina le
autorizzazioni ai rigassificatori e alle modifiche a quelli esistenti ad
ulteriori ipotesi. Possiamo dire quindi che per i rigassificatori il regime
speciale accentrato su Commissari, deroghe alle principali norme ambientali
regali di milioni di euro a chi i rigassificatori li costruisce colloca e
gestisce, sia diventato regime ordinario alla faccia del diritto comunitario e dell’articolo
9 (QUI) della Costituzione che prevede la
protezione dell’ambiente come valore costituzionale a tutela delle generazioni
future.
Come dire vogliono essere
sicuri di realizzarli senza se e senza ma derogando a norme ambientali
fondamentali pur trattandosi di impianti ad alto rischio di incidente rilevante
al fine prima di tutto di favorire la lobby del gas già ampiamente sostenuta
dalla decisione di includere questa fossile nella tassonomia verde della UE (QUI) alla faccia
dell’obiettivo di neutralità climatica.
Così oggi sul Sole 24 ore
l’AD di ENI rilancia sui rigassificatori chiedendo al contempo di accelerare
sulle rinnovabili dimenticando alcune "cosette":
1. La Corte dei Conti UE ha
spiegato (QUI) che gli
incentivi alle fossili bloccano le rinnovabili
2. L’Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha
chiarito (QUI) che nel
2021 gli incentivi alle fossili sono raddoppiati nel mondo.
Ma per capire gli effetti
dell’ultima modifica normativa occorre riprendere sia pure sinteticamente la
disciplina semplificatoria e derogatoria prevista per i rigassificatori dall’articolo
5 della legge n° 91 del 15 luglio 2022 (che ha convertito il Decreto legge
50/2022)
LA PROCEDURA DELLA LEGGE 91/2022 PER I RIGASSIFICATORI
Oggetto della procedura
La procedura nella
versione originaria si applica alle opere finalizzate all'incremento della
capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di
stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto
esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le
connesse infrastrutture. Sono comprese le opere finalizzate all'incremento della
capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione
esistenti alla data di entrata in vigore della legge 91/2022 di
conversione del Decreto legge 50/2022 (dal 17 maggio 2022), purché
non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il
manufatto.
La procedura in sintesi
1. Per la realizzazione delle suddette opere e
delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo.
2. L’autorizzazione
del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica
e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze
e delle relative opere mitigatrici e
compensative.
3. L'autorizzazione ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al
piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente
all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio.
Le deroghe alle norme
ambientali
1. Secondo l’articolo 5 della legge 91/2022 l’autorizzazione
assorbe anche le “autorizzazioni ai fini antincendio del DLgs 105/2015”.
Questo DLgs ha recepito l’ultima versione della Direttiva Seveso (III) relativa
al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose. Questa normativa non si applica solo al rischio incendi ma a tutti
i rischi incidentali di progetti come quelli disciplinati dall’articolo 5
della legge 91/2022 in esame che costituisce:
a) un aumento delle
potenzialità di uso di rigassificatori esistenti: stoccaggio
b) navi di
rigassificazione che sostano al largo ma che devono essere collegate a terra
per portare il combustibile rigassificato ai terminali esistenti
(rigassificatori o condotte).
2. Secondo l’articolo 5 della legge 91 si
applica la esenzione della Valutazione di Impatto Ambientale ovviamente previa
comunicazione alla UE tanto questa prima che si attivi passa abbastanza tempo
permettendo la realizzazione dell’intervento in questione. Si ricorda che
questi impianti sono assoggettati a VIA secondo il comma 1 articolo 46
legge 222/2007.
L’esenzione si fonda
sul comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 (QUI),
peccato che questa norma non preveda la possibilità di esenzioni generalizzate
ex lege ma solo di esenzioni su singoli progetti specifici e questo non è il
caso dell’articolo 5 delle legge 91/2022 qui descritto.
IL NUOVO
DECRETO LEGGE ESTENDE L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLA LEGGE 91/2022 FACENDOLA
DIVENTARE ORDINARIA
Stiamo parlando dell’articolo
9 del Decreto legge 144/2022 (QUI) che
aggiunge il seguente comma all’articolo 5 della legge 91/2022: “Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano alle istanze presentate ai
sensi del comma 5 anche qualora, in sede
di
autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali
o localizzazioni alternative”.
Il
comma 2 dell’articolo della legge 91/2022 riguarda appunto la autorizzazione
del Commissario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il
Comma 5 dell’articolo 5 della legge 91/2022 riguarda l’istanza da presentare al
Commissario per realizzare le opere in questione.
Quindi la nuova norma chiarisce che la procedura ex articolo 5 legge91/2022 (istanza e autorizzazione finale del Commissario) si applicano non solo per le unità galleggianti che rigassificano o mero incremento capacità di rigassificazione di impianti esistenti ma anche nel caso di modifiche sostanziali (quindi nella normativa ordinaria sottoponibili a VIA e alla Seveso III) o nel caso di localizzazione alternative a quelle individuate inizialmente. Come è noto le alternative devono essere prese in considerazione nella VIA ordinaria ma la procedura dell’articolo 5 legge 91/2022 esclude la VIA agli impianti assoggettati ad essa.
CONCLUSIONI SULLA NUOVA NORMA
Insomma
la norma sembra fatta apposta per applicare la procedura speciale, nel caso in
cui le localizzazioni individuate ad oggi non andassero a conclusione, anche
alle nuove localizzazioni.
In
questo modo si chiude il cerchio e quella che è nata per una procedura
applicabile sostanzialmente alle navi rigassificatrici è estendibile da ora in
poi ad ogni impianto di rigassificazione nuovo o alle modifiche di quelli esistenti.
È la conferma di un disegno
che va avanti da tempo nel nostro Paese, l’emergenza energetica è il veicolo
per mettere al centro della transizione il gas. Non a caso l’articolo 5 della
legge 91/2022 prevede che al fine di limitare il rischio sopportato dalle
imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le
infrastrutture oggetto dell’articolo 5 legge 91/2022 é istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.
Il fondo è destinato a
coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del
costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati,
prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura
dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente 474/2019/R/gas (QUI), prevista dalla vigente regolazione
tariffaria.
Tutto questo nonostante documenti
ufficiali (QUI) dimostrino
la carenza assoluta di legame tra l’attuale emergenza e la costruzione di
numerosi nuovi rigassificatori (su nave o meno è secondario ovviamente).
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