SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

domenica 25 settembre 2022

Nuove deroghe alle norme ambientali per i rigassificatori. La transizione è a tutto gas.

Arriva l’ennesimo Decreto legge che quatto quatto estende il nuovo regime speciale che disciplina le autorizzazioni ai rigassificatori e alle modifiche a quelli esistenti ad ulteriori ipotesi. Possiamo dire quindi che per i rigassificatori il regime speciale accentrato su Commissari, deroghe alle principali norme ambientali regali di milioni di euro a chi i rigassificatori li costruisce  colloca e gestisce, sia diventato regime ordinario alla faccia del diritto comunitario e dell’articolo 9 (QUI)  della Costituzione che prevede la protezione dell’ambiente come valore costituzionale a tutela delle generazioni future.

Come dire vogliono essere sicuri di realizzarli senza se e senza ma derogando a norme ambientali fondamentali pur trattandosi di impianti ad alto rischio di incidente rilevante al fine prima di tutto di favorire la lobby del gas già ampiamente sostenuta dalla decisione di includere questa fossile nella tassonomia verde della UE (QUI) alla faccia dell’obiettivo di neutralità climatica.

Così oggi sul Sole 24 ore l’AD di ENI rilancia sui rigassificatori chiedendo al contempo di accelerare sulle rinnovabili dimenticando alcune "cosette":

1. La Corte dei Conti UE ha spiegato (QUI) che gli incentivi alle fossili bloccano le rinnovabili

2. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha chiarito (QUI) che nel 2021 gli incentivi alle fossili sono raddoppiati nel mondo.

 

Ma per capire gli effetti dell’ultima modifica normativa occorre riprendere sia pure sinteticamente la disciplina semplificatoria e derogatoria prevista per i rigassificatori dall’articolo 5 della legge n° 91 del 15 luglio 2022 (che ha convertito il Decreto legge 50/2022


 

 LA PROCEDURA DELLA LEGGE 91/2022 PER I RIGASSIFICATORI

 

Oggetto della procedura

La procedura nella versione originaria si applica alle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture. Sono comprese le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge 91/2022 di conversione del Decreto legge 50/2022 (dal 17 maggio 2022), purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.

 

La procedura in sintesi

1. Per la realizzazione delle suddette opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo.  

2. L’autorizzazione del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.          

3. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio.

 

Le deroghe alle norme ambientali

1. Secondo l’articolo 5 della legge 91/2022 l’autorizzazione assorbe anche le “autorizzazioni ai fini antincendio del DLgs 105/2015”. Questo DLgs ha recepito l’ultima versione della Direttiva Seveso (III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questa normativa non si applica solo al rischio incendi ma a tutti i rischi incidentali di progetti come quelli disciplinati dall’articolo 5 della legge 91/2022 in esame che costituisce:

a) un aumento delle potenzialità di uso di rigassificatori esistenti: stoccaggio

b) navi di rigassificazione che sostano al largo ma che devono essere collegate a terra per portare il combustibile rigassificato ai terminali esistenti (rigassificatori o condotte).

2. Secondo l’articolo 5 della legge 91 si applica la esenzione della Valutazione di Impatto Ambientale ovviamente previa comunicazione alla UE tanto questa prima che si attivi passa abbastanza tempo permettendo la realizzazione dell’intervento in questione. Si ricorda che questi impianti sono assoggettati a VIA secondo il comma 1 articolo 46 legge 222/2007.

L’esenzione si fonda sul comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 (QUI), peccato che questa norma non preveda la possibilità di esenzioni generalizzate ex lege ma solo di esenzioni su singoli progetti specifici e questo non è il caso dell’articolo 5 delle legge 91/2022 qui descritto.

 

 

IL NUOVO DECRETO LEGGE ESTENDE L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLA LEGGE 91/2022 FACENDOLA DIVENTARE ORDINARIA

Stiamo parlando dell’articolo 9 del Decreto legge 144/2022 (QUI) che aggiunge il seguente comma all’articolo 5 della legge 91/2022: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in   sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative”.

Il comma 2 dell’articolo della legge 91/2022 riguarda appunto la autorizzazione del Commissario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Comma 5 dell’articolo 5 della legge 91/2022 riguarda l’istanza da presentare al Commissario per realizzare le opere in questione.

Quindi la nuova norma chiarisce che la procedura ex articolo 5 legge91/2022 (istanza e autorizzazione finale del Commissario) si applicano non solo per le unità galleggianti che rigassificano o mero incremento capacità di rigassificazione di impianti esistenti ma anche nel caso di modifiche sostanziali (quindi nella normativa ordinaria sottoponibili a VIA e alla Seveso III) o nel caso di localizzazione alternative a quelle individuate inizialmente. Come è noto le alternative devono essere prese in considerazione nella VIA ordinaria ma la procedura dell’articolo 5 legge 91/2022 esclude la VIA agli impianti assoggettati ad essa.

 

 

CONCLUSIONI SULLA NUOVA NORMA

Insomma la norma sembra fatta apposta per applicare la procedura speciale, nel caso in cui le localizzazioni individuate ad oggi non andassero a conclusione, anche alle nuove localizzazioni.

In questo modo si chiude il cerchio e quella che è nata per una procedura applicabile sostanzialmente alle navi rigassificatrici è estendibile da ora in poi ad ogni impianto di rigassificazione nuovo o alle modifiche di quelli esistenti.

È la conferma di un disegno che va avanti da tempo nel nostro Paese, l’emergenza energetica è il veicolo per mettere al centro della transizione il gas. Non a caso l’articolo 5 della legge 91/2022 prevede che al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture oggetto dell’articolo 5 legge 91/2022 é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.

Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas (QUI), prevista dalla vigente regolazione tariffaria.

Tutto questo nonostante documenti ufficiali (QUI) dimostrino la carenza assoluta di legame tra l’attuale emergenza e la costruzione di numerosi nuovi rigassificatori (su nave o meno è secondario ovviamente).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun commento:

Posta un commento