martedì 3 giugno 2014

Piazza Verdi: la Soprintendenza stoppa i lavori al centro della piazza!

La Soprintendenza  per i Beni Architettonici e Paesaggistici con atto (vedi  QUI) inviato in giornata al Comune  di Spezia ha sospeso ogni attività di cantiere nella parte centrale della Piazza. 
L’atto è la inevitabile conseguenza del decreto con il quale il Consiglio di Stato in sede monocratica aveva a sua volta sospesa l’efficacia della sentenza del TAR Liguria.


Sul significato di quel decreto del Consiglio di Stato ho ampiamente spiegato  QUI.  

L’atto della Soprintendenza è molto netto in quanto afferma testualmente: “…si richiede la immediata sospensione delle opere avviate sull’area centrale della piazza e di quante riguardanti le componenti arboree ivi insistenti. “



LA RICHIESTA DI AZIONE, DA PARTE DI LEGAMBIENTE E COMITATO PER PIAZZA VERDI, ALLA SOPRINTENDENZA E  DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
L’atto segue alla intimazione inviata da Legambiente, a cura dell’avvocato Piera Sommovigo, (vedi  QUIcon il quale si  chiedeva alla Soprintendenza di esercitare i propri poteri di intervento cautelare al fine di tutelare la face della piazza così come emerge dal decreto della Direzione per i Beni Culturali (vedi QUIche ha riconosciuto l’interesse culturale della piazza, filare centrale dei pini compreso.
Come ho avuto già modo di spiegare detto Decreto della Direzione Regionale era stato annullato dalla sentenza del TAR Liguria ma con il provvedimento del Consiglio di Stato, che ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR, il decreto torna ad essere efficace almeno fino alla decisione collegiale sempre del Consiglio di Stato del prossimo primo luglio.



FONDAMENTO GIURIDICO DELL’ATTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI AL CENTRO DELLA PIAZZA
L’atto di sospensione dei lavori nella parte centrale del cantiere di Piazza Verdi inviato oggi al Comune quindi ha il suo fondamento giuridico non solo nel decreto del Consiglio di Stato ma anche nell’articolo 28 del Codice dei Beni Culturali in particolare il comma 1 che prevede la possibilità di interventi preventivi e cautelari della Soprintendenza al fine di evitare la distruzione del bene vincolato (ex articolo 21 sempre del Codice).

L’atto di sospensione della Soprintendenza poteva arrivare solo dopo il decreto del Consiglio di Stato che ha appunto sospeso la efficacia della sentenza del TAR Liguria nel senso sopra riportato.



L'ATTO DI SOSPENSIONE DELLA SOPRINTENDENZA E' STATO PRODOTTO DAL COMPORTAMENTO ARROGANTE ED ILLEGITTIMO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SPEZIA
Occorre dire che anche in questo caso la Soprintendenza è stata costretta ad intervenire con un atto cogente a causa del comportamento arrogante e illegittimo del Comune di Spezia. Infatti il Direttore Regionale per i Beni Culturali aveva, con Nota del 22/5/2014, invitato la Amministrazione Comunale a non tagliare i pini dopo la sentenza del TAR per due ordini di motivi:
1. perché era in corso di presentazione, da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali unitamente alla Soprintendenza,  di appello al Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento della sentenza del TAR Liguria.
2. perché dopo l’annullamento del Decreto della Direzione per i Beni Culturali, che aveva concluso la procedura di verifica dell’interesse culturale, ritornava in vigore il vincolo, ex lege, dei 70 anni e, quindi, per l’abbattimento del filare e l’avvio dei lavori al centro della piazza, occorreva una nuova procedura di verifica e comunque  una apposita autorizzazione. Autorizzazione distintamente di competenza: della Direzione Regionale per i Beni Culturali (abbattimento pini) e della Soprintendenza (proseguo progetto nel centro della piazza).
Il Comune non ha ritenuto di accettare questo invito è ha distrutto  interamente il filare dichiarando il falso peraltro in atti immediatamente precedenti al taglio come ho spiegato QUI

La Nota  del Direttore Regionale dei Beni Culturali non aveva cogenza perché ovviamente in quel momento (22/5/2014) non era ancora stata sospesa l’efficacia della sentenza del TAR Liguria.
Dopo il Decreto del Consiglio di Stato pubblicato il 30/5/2014 ed essendo sospesa l’efficacia della sentenza del TAR Liguria la Soprintendenza, nel senso giuridicamente sopra motivato, ha potuto emanare l’atto cogente di sospensione di oggi, in modo direi tempestivo considerato che tra il venerdì scorso (giorno di pubblicazione del decreto del Consiglio di Stato) ed oggi c’è stato un fine settimana lungo per la festa del 2 giugno.



COSA SIGNIFICA IN TERMINI TECNICI APPLICARE IL DIVIETO DI NON LAVORARE AL CENTRO DELLA  PIAZZA
Il divieto di lavorare al centro della piazza deve essere interpretato, in termini tecnici, nel senso che il Comune non potrà svolgere qualsiasi opera che possa portare avanti, in modo strutturalmente irreversibile il progetto Buren Vannetti: mi riferisco alle vasche, alla spazio riunioni, ai portali, questo a prescindere da distanze o meno visto che ormai il filare dei pini non sussiste più. Strutturalmente irreversibile nel senso che i lavori non potranno rendere tecnicamente impossibile la eventuale ricollocazione del filare.  
Questo divieto dovrà perdurare, obbligatoriamente, almeno fino alla udienza collegiale del prossimo primo luglio che dovrà confermare o meno, in sede collegiale, la sospensione della efficacia della sentenza del TAR Liguria.  
Se nella udienza collegiale il Consiglio di Stato dovesse dare ragione al  Comune io auspico che comunque il divieto resti anche se in questo non sarebbe più obbligatorio. Infatti occorre ricordare che dopo la udienza cautelare collegiale ci sarà alla fine quella di merito di fronte al Consiglio di Stato, dove si dovrà decidere definitivamente se annullare (non più solo sospendere) la efficacia  della sentenza del TAR Liguria.  
Quindi se l'Amministrazione Comunale si comportasse con rigore politico amministrativo dovrebbe sospendere i lavori nella parte centrale fino a tale udienza di merito. Proprio per evitare in caso di sconfitta finale delle sue tesi di sottoporre le finanze del Comune ma anche i singoli amministratori e dirigenti ad eventuali responsabilità per danno erariale per non parlare di quelle penali. 



COSA SUCCEDERÀ, SOTTO IL PROFILO LEGALE, SE IL COMUNE CONTINUERÀ A LAVORARE AL CENTRO DELLA PIAZZA
A questo punto se l’Amministrazione Comunale dovesse continuare a lavorare al centro della piazza portando avanti il progetto Buren Vannetti in modo da rendere irreversibile la distruzione della face della piazza come venne definita dal Decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali dello scorso 8/11/2013, saremmo di fronte ad una serie di reati:
1. mancata esecuzione di un provvedimento del giudice (articolo 388 del Codice Penale)
2. opere illecite su beni culturali (articolo 169 del Codice dei Beni Culturali)
3. danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico (articoo 733 del Codice Penale)









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