L’atto
è la inevitabile conseguenza del decreto con il quale il Consiglio di Stato in
sede monocratica aveva a sua volta sospesa l’efficacia della sentenza del TAR
Liguria.
Sul
significato di quel decreto del Consiglio di Stato ho ampiamente spiegato QUI.
L’atto della Soprintendenza è molto netto in quanto afferma testualmente: “…si richiede la immediata sospensione delle opere avviate sull’area
centrale della piazza e di quante riguardanti le componenti arboree ivi
insistenti. “
LA RICHIESTA DI AZIONE, DA PARTE DI LEGAMBIENTE E COMITATO PER PIAZZA VERDI, ALLA
SOPRINTENDENZA E DIREZIONE REGIONALE PER
I BENI CULTURALI
L’atto
segue alla intimazione inviata da Legambiente, a cura dell’avvocato Piera
Sommovigo, (vedi QUI) con il
quale si chiedeva alla Soprintendenza di
esercitare i propri poteri di intervento cautelare al fine di tutelare la face
della piazza così come emerge dal decreto della Direzione per i Beni Culturali
(vedi QUI) che
ha riconosciuto l’interesse culturale della piazza, filare centrale dei pini
compreso.
Come
ho avuto già modo di spiegare detto Decreto della Direzione Regionale era stato
annullato dalla sentenza del TAR Liguria ma con il provvedimento del Consiglio
di Stato, che ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR, il decreto torna
ad essere efficace almeno fino alla decisione collegiale sempre del Consiglio
di Stato del prossimo primo luglio.
FONDAMENTO
GIURIDICO DELL’ATTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI AL CENTRO DELLA PIAZZA
L’atto
di sospensione dei lavori nella parte centrale del cantiere di Piazza Verdi
inviato oggi al Comune quindi ha il suo fondamento giuridico non solo nel
decreto del Consiglio di Stato ma anche nell’articolo 28 del Codice dei Beni
Culturali in particolare il comma 1 che prevede la possibilità di interventi
preventivi e cautelari della Soprintendenza al fine di evitare la distruzione
del bene vincolato (ex articolo 21 sempre del Codice).
L’atto
di sospensione della Soprintendenza poteva arrivare solo dopo il decreto del
Consiglio di Stato che ha appunto sospeso la efficacia della sentenza del TAR
Liguria nel senso sopra riportato.
L'ATTO DI SOSPENSIONE DELLA SOPRINTENDENZA E' STATO PRODOTTO DAL COMPORTAMENTO ARROGANTE ED ILLEGITTIMO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SPEZIA
Occorre
dire che anche in questo caso la Soprintendenza è stata costretta ad
intervenire con un atto cogente a causa del comportamento arrogante e illegittimo
del Comune di Spezia. Infatti il Direttore Regionale per i Beni Culturali aveva, con Nota del 22/5/2014,
invitato la Amministrazione Comunale a non tagliare i pini dopo la sentenza del
TAR per due ordini di motivi:
1. perché era in corso di
presentazione, da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali
unitamente alla Soprintendenza, di appello
al Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento della sentenza del TAR Liguria.
2. perché dopo l’annullamento
del Decreto della Direzione per i Beni Culturali, che aveva concluso la procedura di verifica dell’interesse
culturale, ritornava in vigore il vincolo, ex lege, dei 70 anni e, quindi, per l’abbattimento
del filare e l’avvio dei lavori al centro della piazza, occorreva una nuova
procedura di verifica e comunque una apposita autorizzazione. Autorizzazione distintamente di competenza: della Direzione Regionale per i Beni Culturali (abbattimento
pini) e della Soprintendenza (proseguo progetto nel centro della piazza).
Il
Comune non ha ritenuto di accettare questo invito è ha distrutto interamente il filare dichiarando il falso
peraltro in atti immediatamente precedenti al taglio come ho spiegato QUI.
La Nota del Direttore Regionale dei Beni
Culturali non aveva cogenza perché ovviamente in quel momento (22/5/2014) non
era ancora stata sospesa l’efficacia della sentenza del TAR Liguria.
Dopo
il Decreto del Consiglio di Stato pubblicato il 30/5/2014 ed essendo sospesa l’efficacia
della sentenza del TAR Liguria la Soprintendenza, nel senso giuridicamente
sopra motivato, ha potuto emanare l’atto cogente di sospensione di oggi, in
modo direi tempestivo considerato che tra il venerdì scorso (giorno di pubblicazione del decreto del Consiglio di Stato) ed oggi c’è stato
un fine settimana lungo per la festa del 2 giugno.
COSA SIGNIFICA IN TERMINI TECNICI APPLICARE IL DIVIETO DI NON LAVORARE AL CENTRO DELLA PIAZZA
Il divieto di lavorare al centro della piazza deve essere interpretato, in termini tecnici, nel senso che il Comune non potrà svolgere qualsiasi opera che possa portare avanti, in modo strutturalmente irreversibile il progetto Buren Vannetti: mi riferisco alle vasche, alla spazio riunioni, ai portali, questo a prescindere da distanze o meno visto che ormai il filare dei pini non sussiste più. Strutturalmente irreversibile nel senso che i lavori non potranno rendere tecnicamente impossibile la eventuale ricollocazione del filare.
Questo divieto dovrà perdurare, obbligatoriamente, almeno fino alla udienza collegiale del prossimo primo luglio che dovrà confermare o meno, in sede collegiale, la sospensione della efficacia della sentenza del TAR Liguria.
Se nella udienza collegiale il Consiglio di Stato dovesse dare ragione al Comune io auspico che comunque il divieto resti anche se in questo non sarebbe più obbligatorio. Infatti occorre ricordare che dopo la udienza cautelare collegiale ci sarà alla fine quella di merito di fronte al Consiglio di Stato, dove si dovrà decidere definitivamente se annullare (non più solo sospendere) la efficacia della sentenza del TAR Liguria.
Quindi se l'Amministrazione Comunale si comportasse con rigore politico amministrativo dovrebbe sospendere i lavori nella parte centrale fino a tale udienza di merito. Proprio per evitare in caso di sconfitta finale delle sue tesi di sottoporre le finanze del Comune ma anche i singoli amministratori e dirigenti ad eventuali responsabilità per danno erariale per non parlare di quelle penali.
COSA
SUCCEDERÀ, SOTTO IL PROFILO LEGALE, SE IL COMUNE CONTINUERÀ A LAVORARE AL
CENTRO DELLA PIAZZA
A
questo punto se l’Amministrazione Comunale dovesse continuare a lavorare al
centro della piazza portando avanti il progetto Buren Vannetti in modo da
rendere irreversibile la distruzione della face della piazza come venne
definita dal Decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali dello
scorso 8/11/2013, saremmo di fronte ad una serie di reati:
1. mancata
esecuzione di un provvedimento del giudice (articolo
388 del Codice Penale)
3. danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e
artistico (articoo 733 del Codice Penale)
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