lunedì 9 giugno 2014

Festival consapevolMente: la mia relazione su democrazia e tutela dell’ambiente.

Il titolo della conferenza di oggi è: “Il nostro ambiente, la nostra democrazia, le nostre azioni”. Nella mia comunicazione voglio quindi porre al centro del dibattito il legame tra tutela dell’ambiente e della salute, democrazia/partecipazione dei cittadini ed il ruolo che i cittadini attivi devono e possono svolgere per questi due obiettivi, nell’epoca della crisi della democrazia rappresentativa. 

Io credo siano tre i temi da affrontare :
1. L’importanza del rispetto delle leggi che disciplinano: trasparenza della P.A., informazione dei cittadini, partecipazione ai processi decisionali, distinzione delle funzioni di amministrazione da quelli di controllo ex ante ed ex post.
2. il modo di usare il sapere da parte del potere  nella impostazione e nella gestione dei processi decisionali
3. la assunzione di responsabilità dei cittadini attivi su come si sta dentro i conflitti e su come si guardano le istituzioni da dentro i conflitti





TEMA 1: IL RISPETTO DEI PRINCIPI SU ACCESSO E PARTECIPAZIONE CONTENUTI NELLE LEGGI SOPRATTUTTO DI DERIVAZIONE COMUNITARIA

I principi che emergono dalla normativa comunitaria e nazionale)
2. Trasparenza e regole di garanzia
3. Possibilità di essere coinvolti fin dall’inizio del processo decisionale
4. Far emergere tutti gli interessi in campo sia quelli reali che potenziali
5. Ragionare per rischi e possibilità
6. Confrontarsi su scenari
7. Garantire la partecipazione effettiva (superare la c.d. asimmetria informativa)
8. Motivare perché sono scelti certi scenari e non altri
9. Tornare al pubblico comunicando risultati percorso
10. Decidere formalmente
11. Monitorare con la partecipazione del pubblico 
12. Accedere alla giustizia senza eccessivi ostacoli procedurali ed economici per i cittadini.

La normativa su accesso alle informazioni e la partecipazione in campo ambientale
1. Convenzione di Århus ( vedi  QUI)  
2. Decisione 17 febbraio 2005 n. 2005/370/CE  che ha recepito al Convenzione di Århus nelle istituzioni della UE (vedi QUI)
3. Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale  (vedi  QUI)
4. DLGS 195/2005: Recepimento in Italia della  DIR. 2003/4/CE (vedi  QUI

La normativa su Accesso e Partecipazione in generale
1. Regolamento 211/2011: “Iniziativa dei cittadini della UE”  (vedi  QUI
2. Regolamento 887/2013: sostituisce allegati II e III del Regoamento 211/2011 ( vedi QUI)  
3. Regolamento 531/2014: sostituisce l’allegato I del Regolamento 211/2011 (vedi QUI)  
4. DPR 193/2012: attuazione in Italia del Regolamento 211/2011 (vedi  QUI)  
5. Decreto legislativo 150/2009 – Decreto Legislativo 33/2013 (vedi  QUI)  
– delibera Commissione  Nazionale Trasparenza (CIVIT) n.50/2013 (vedi QUI):  Trasparenza nella P.A.  .
7. Decreto Legislativo 235/2010 : Amministrazione digitale  Partecipazione Informatica  (per il testo aggiornato del Codice della Amministrazione digitale vedi  QUI.



STRUMENTI EX LEGE PER ATTUARE I PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE: ACCESSO CIVICO
Questo strumento è stato introdotto dai Decreti legislativi 150/2009  e 33/2013.

Diritti dei cittadini (Accesso Civico)
Prima i cittadini (singoli od organizzati) chiedevano l’accesso ai singoli documenti utili per i loro obiettivi. Con l’Accesso Civico chiunque può chiedere alla Pubblica Amministrazione (di qualsiasi livello) di pubblicare direttamente sul proprio sito o di rendere comunque pubblici: atti, documenti informazioni in suo possesso.
La richiesta di accesso  civico, a differenza dell’accesso ordinario,  non deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione,   entro   trenta   giorni, adempie all’obbligo oppure il cittadino può chiedere l’esercizio del potere sostitutivo al dirigente apicale del funzionare responsabile della pubblicazione  


Le informazioni da pubblicare devono essere implementate
Le P.A. devono sviluppare una vera e propria politica della trasparenza, garantendo per documenti e informazioni da pubblicare:   il costante aggiornamento,  la completezza,   la tempestività, la semplicità di consultazione, la  comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché  la  conformità  ai documenti originali in possesso della amministrazione,  l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Ogni Amministrazione, quindi anche i Comuni, devono predisporre un programma per la trasparenza secondo le linee guida definite dall’ANCI (vedi  QUI).

Violazione degli obblighi di trasparenza - sanzioni
 L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione   del   Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,  eventuale  causa  di responsabilità  per danno all'immagine  dell'amministrazione  e  sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance individuale dei responsabili.
Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi di cui sopra  se prova che tale inadempimento  è  dipeso da  causa a lui non imputabile.

Cosa deve essere pubblicato
La normativa prevede un concetto largo di atti e informazioni da pubblicare.  Ad esempio in materia urbanistica devono essere pubblicati anche gli schemi di provvedimento
In attuazione di questa normativa è stata pubblicata un nuova Delibera CIVIT[1] ( n. 50/2013)Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (per il testo completo vedi QUI) . La deliberA conferma che la Amministrazione dovrà pubblicare ulteriori dati/documenti rispetto a quelli per i quali esista già un obbligo ex lege.  La necessità di pubblicare ulteriori dati e documenti deve essere letta   non  come: “mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di  pubblicazione.  In questa ottica, i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie  caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza  dei propri portatori di interesse”.
La delibera fornisce alcuni esempi di ulteriori dati e documenti come quelli relativi alle attività ispettive,  alla materia urbanistica e a quella ambientale.  Per una analisi più approfondita di quali atti da pubblicare vedi  QUI.   

Per una analisi complessiva della normativa sulla trasparenza e all’accesso sopra citata vedi  QUI.



STRUMENTI EX LEGE  PER ATTUARE I PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE: INIZIATIVA EUROPEA DEI CITTADINI
 “ Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.”  (paragrafo 4 articolo 11 del TUE)
N.B. Rappresentino almeno ¼ degli stati membri

Il Regolamento (UE)  211/2011 disciplina la procedura per  l’esame  della iniziativa dei cittadini. In particolare quando la Commissione  (organi di governo della UE) riceve un’iniziativa dei cittadini, essa:
a) pubblica senza indugio l’iniziativa dei cittadini sul suo registro;
b) riceve gli organizzatori per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche della iniziativa dei cittadini;
c) entro tre mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa dei cittadini, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno .
Gli organizzatori hanno l’opportunità di presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica.



STRUMENTI EX LEGE  PER ATTUARE I PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE:
L’ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. PER PROMUOVERE INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
In base al DLgs 195/2005 l'autorità pubblica:
1. istituisce  e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione  ambientale  contenenti  l'elenco  delle  tipologie dell'informazione  ambientale  detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti
2. stabilisce  un  piano  per  rendere l'informazione ambientale progressivamente  disponibile  in banche dati elettroniche facilmente accessibili  al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
3. entro il 30 dicembre di ogni anno, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del decreto stesso.



STRUMENTI EX LEGE  PER ATTUARE I PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE: PARTECIPAZIONE FIN DALL’AVVIO DEL PROCESSO DECISIONALE
Tutta la normativa di derivazione comunitaria relativa alla disciplina delle procedure di valutazione e/o autorizzazione a rilevanza ambientale prevede un coinvolgimento del pubblico fin dall’avvio del procedimento.
Ad esempio la nuova (vedi QUI) Direttiva sulla Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere (VIA) definisce la procedura di valutazione  in questo modo: “ l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione



STRUMENTI EX LEGE  PER ATTUARE I PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE: LA INCHIESTA PUBBLICA
E’ prevista dalla normativa sulla VIA e sulla VAS ma anche ad esempio dal regolamento italiano sullo sportello unico per l’avvio delle imprese a maggior rilevante impatto ambientale.

Costituisce lo strumento per definire una regolamentazione minima di una efficace partecipazione del pubblico nel processo decisionale a rilevanza ambientale e territoriale.

Costituiscono elementi minimi di una efficace Inchiesta Pubblica:
1. La nomina di un Presidente della Inchiesta Pubblica  con adeguate competenze in materia e che sia figura di garanzia per tutte le parti in causa, quindi non potrà essere un rappresentante dell’Ufficio VIA della Regione
2. La designazione di un Comitato della Inchiesta Pubblica che supporti il lavoro dl Presidente e che sia rappresentativo sia della comunità locale  (Comitati e associazioni) che delle sue articolazioni istituzionali interessa dal procedimento di VIA (Comuni)
3. La regolamentazione delle Udienze pubbliche attraverso cui dovrà svolgersi l’Inchiesta (almeno tre come vedremo successivamente)
4. La redazione dopo l’Udienza finale  di un Rapporto finale del Comitato della Inchiesta (Bilancio della Inchiesta)
5. La conclusione della Inchiesta con un Parere del Presidente della Inchiesta
6. L’obbligatorietà che Rapporto Finale del Comitato  e Parere del Presidente siano tenuti in adeguata considerazione dall’Autorità Competenze (ufficio VIA Regione Liguria e Giunta Regionale), nel senso che il giudizio conclusivo di VIA dovrà motivare il mancato,  o invece l’avvenuto,  accoglimento dei contenuti del Rapporto Finale e del Parere.

Per un esempio, derivante da una esperienza reale, del contenuto di un Rapporto Finale di Inchiesta Pubblica si veda al seguente LINK.


STRUMENTI EX LEGE  PER ATTUARE I PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE: LA VALORIZZAZIONE DELLE ALTERNATIVE DEL PUBBLICO NEI PROCESSI DECISIONALI
Ad esempio la nuova Direttiva sulla VIA (citata in precedenza in questo post) prevede che l’esame delle alternative  al progetto iniziale oggetto di VIA  diventi elemento obbligatorio fin nella fase di costruzione dello Studio di Impatto Ambientale che accompagna il progetto e la domanda di VIA. Alternative definite dalla nuova Direttiva come localizzative ma anche “tipologiche” cioè tipo di impianto, tipo di tecnica di disinquinamento,  etc.

Le alternative del pubblico possono in particolare essere valorizzate e prese in considerazione dal decisore in sede di Inchiesta Pubblica.



STRUMENTI EX LEGE  PER ATTUARE I PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE: OBBLIGO DI MOTIVARE IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE POSIZIONE DEL PUBBLICO
Nella nuova Direttiva sulla VIA, all’articolo  8 si afferma che i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte devono essere non solo genericamente “tenute” in considerazione ma “debitamente”.  Tradotto in linguaggio amministrativo vuol dire che i risultati delle consultazioni devono essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente alla VIA e la non accoglienza di queste dovrà essere adeguatamente motivata[2], altrimenti si realizzerà un contrasto con i principi e la ratio della nuova versione della Direttiva 2011/92/UE.
A conferma si veda anche il nuovo paragrafo 1 dell’articolo 9 della Direttiva secondo il quale dopo la decisione sulla VIA il pubblico deve essere messo in condizione di accedere, tra le altre, alle : ”……principali motivazioni e  considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione …...”.


STRUMENTI EX LEGE  PER ATTUARE I PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE: ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SENZA COSTI ECONOMICI ECCESSIVI
Con la sentenza del 11 aprile 2013 (causa C‑260/11 per il testo vedi  QUI) la Corte di Giustizia aveva fissato paletti importanti in materia di copertura dei costi nei ricorsi (di cittadini singoli, comitati associazioni)  agli organi di giustizia nazionali in materia ambientale, paletti che qui riassumo:
le spese di un procedimento per i ricorrenti che mirano a tutelare diritti ambientali:
a) non devono superare le capacità finanziarie dell’interessato
b) non devono apparire, ad ogni modo, oggettivamente irragionevoli
c) non devono essere valutate avendo come riferimento un ricorrente medio poiché siffatti dati possono avere soltanto un esile collegamento con la situazione dell’interessato.

I parametri sopra indicati sono quelli prioritari per valutare il concetto di non eccessivamente onerosi.  Altri parametri di valutazione , che dovranno però rispettare quelli prioritari, sono:
d) situazione delle parti in causa,
e) ragionevoli possibilità di successo del richiedente,
f) importanza della posta in gioco per il richiedente nonché per la tutela dell’ambiente,
g) la complessità del diritto e della procedura applicabili,
h) il carattere eventualmente temerario del ricorso nelle varie sue fasi.
Per un commento più approfondito della suddetta sentenza vedi  QUI.

La Corte di Giustizia interviene nuovamente sul tema con una recentissima sentenza del 13/2/2014 (causa C530-11, per il testo vedi QUI).
La nuova sentenza ribadisce tutti i paletti sopra riportati ma aggiunge un ulteriore principio relativo ai c.d. provvedimenti provvisori.  
Per provvedimenti provvisori,  traducendo nel linguaggio, ad esempio,  della giustizia amministrativa italiana si fa riferimento ai provvedimenti di sospensiva dei TAR e del Consiglio di Stato che appunto provvisoriamente possono sospendere autorizzazioni alle realizzazioni di opere impattanti sull’ambiente e la salute sulla base di ricorsi promossi da cittadini, comitati, associazioni.  
La nuova sentenza ha affermato i seguenti ulteriori principi a tutela delle azioni dei cittadini inquinati:
1. il giudice nazionale deve poter emettere provvedimenti provvisori (come appunto la sospensiva nei giudizi amministrativi) proprio per impedire che in attesa della decisione finale o di merito vengano lesi, anche solo parzialmente, i diritti oggetto della azione dei cittadini . Questo è un bel pro memoria al governo Renzi che invece vuole eliminare l'istituto della sospensiva nei giudizi amministrativi!
2. possono essere stabiliti, dalla giustizia nazionale,  risarcimenti (contro-impegni) a carico dei ricorrenti nel caso che soccombano o si dimostri il ricorso come abusivo  ma questo non può essere lasciato all’arbitrio del giudice della causa.
3. la limitazione dei risarcimenti (contro-impegni) a carico di comitati e associazioni eventualmente soccombenti nella causa non limita il diritto di proprietà.



TEMA 2: IL MODO DI USARE IL SAPERE DA PARTE DEL POTERE  NELLA IMPOSTAZIONE E NELLA GESTIONE DEI PROCESSI DECISIONALI
Affinché il pubblico possa partecipare con efficacia ai processi decisionali e possa in particolare far valere effettivamente le “Alternative” di cui ho trattato in precedenza occorre che le informazioni, i dati scientifici, gli studi economici e sociali riguardanti il progetto o il piano oggetto del processo decisionale siano messi in modo paritario a disposizione del pubblico.
Non a caso il Consiglio di Stato  Ad Plen n.14 del 15/9/1999 ha affermato che :  “nel sistema della democraticità delle decisioni l’adeguatezza della istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizioni di contraddire”   
Per raggiungere questo obiettivo in primo luogo  è fondamentale il rispetto da parte della p.a. competente degli obblighi in materia di accesso e informazione esaminati nella prima parte di questa relazione.
in secondo luogo occorre, almeno per i processi riguardanti le decisioni più rilevanti e strategiche per un territorio o comunque oggetto di conflitti significativi, occorre vengano individuate figure terze di garanzia degli strumenti informativi – valutativi – di monitoraggio. In tal senso possono essere interessanti i modelli che, di tali garanti,  emergono dal dibattito  sulla applicazione della VAS (valutazione ambientale strategica), dove il ruolo di questi soggetti può  essere svolto relativamente alle seguenti funzioni: 
1. alla fornitura e validazione dei dati attendibili, 
2. predisposizione delle messa a disposizione delle migliori informazioni,
3. della messa a punto di tecniche di simulazione degli impatti, 
4. del parere tecnico al processo di valutazione e consultazione, alla fase di monitoraggio dell’attuazione  del piano e programma, 
5. delle informazioni utili per la revisione del piano/programma stesso (valutazione ex post) .


TEMA 3: LA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI CITTADINI ATTIVI SU COME SI STA DENTRO I CONFLITTI E SU COME SI GUARDANO LE ISTITUZIONI DA DENTRO I CONFLITTI
In questi anni di degenerazione della democrazia rappresentativa, quasi per reazione negativa, dal versante società civile emerge spesso un disinteresse verso la crisi e la perdita di sovranità delle istituzioni pubbliche come pure di una riorganizzazione delle stesse, come se ci fosse una fuga verso un neocorporativismo comunitario e territoriale anti-istituzionale per principio.  
Chi ha fatto vertenze ambientali o ha presso parte a processi partecipativi in questi anni ha notato sicuramente il prevalere di una cultura dei percorsi partecipativi vissuti non come occasione per contribuire a modificare il modello decisionale ma come strumenti tattici per imporre il proprio punto di vista con mezzi tradizionali , interni all’attuale modello decisionale : ricorsi alla magistratura, liste civiche, manifestazioni se non addirittura trattative dirette con i politici che contano.

In realtà la crisi della democrazia rappresentativa e dei partiti tradizionali come li abbiamo conosciuti nel secolo scorso richiede un ruolo sempre più attivo delle comunità locali anche e soprattutto nelle articolate forme con le quali queste reagiscono alla suddetta crisi: associazioni, volontariato, comitati.  Ma se la crisi della democrazia rappresentativa è entro certi limiti irreversibile e se non vogliamo che questa crisi produca svolte populiste ed autoritarie allora i movimenti devono uscire dal loro settorialismo e agire sempre di più come soggetti politici. Soggetti politici che non devono porsi il problema delle elezioni (quello resterà compiti dei partiti, rinnovati fin che si vuole ma sempre dei partiti) ma devono invece porsi il problema della riforma della Pubblica Amministrazione vista dentro una democrazia rappresentativa che dovrà riconoscere un ruolo autonomo alle forme di autorganizzazione della società civile.

Occorre un programma che potrebbe riassumersi in un slogan Promuovere Intelligenza Territoriale[2] . Sviluppare l'intelligenza territoriale significa, raccogliere informazioni e dati sui diversi processi e fenomeni attivi sul territorio, utilizzare strumenti per la loro analisi e diffusione, con l'obiettivo di accrescere il livello di know-how delle persone e delle organizzazioni presenti sul territorio, e utilizzare questo know-how nella ricerca di strategie per la governance territoriale e lo sviluppo competitivo.

D’altronde questo ruolo di soggetto politico autonomo dei nuovi movimenti della società civile che, per comodità, abbiamo racchiuso dentro la  definizione di CITTADINI ATTIVI & REATTIVI,  è stato recentemente riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza N. 1/2004  (vedi  QUI).

In particolare la Corte Costituzionale ha ribadito due principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione e che ne dimostrano la attualità soprattutto nella Parte I. 
1.  I partiti e, quindi i rappresentati eletti nei partiti, non acquisiscono ruolo costituzionale
ma sono solo strumenti di  esercizio del diritto di associazione che la costituzione riconosce ai cittadini
2. la sovranità popolare appartiene costituzionalmente ai cittadini anche dopo le elezioni



[1] Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
[2] Dal 15 al 17 ottobre 2008 studiosi, ricercatori e accademici di livello internazionale si è tenuta  a Besançon, in Francia, la conferenza conclusiva del progetto caENTI (Coordination Action of the European Network of Territorial Intelligence - Azione di coordinamento della rete europea per l'intelligenza territoriale), finanziato dall'Unione europea, al quale hanno partecipato, negli ultimi tre anni, università, centri di ricerca e associazioni territoriali di Francia, Spagna, Belgio, Ungheria, Romania, Italia, Slovenia e, unico attore extra-europeo, Taiwan.




Nessun commento:

Posta un commento