domenica 23 giugno 2013

Perché il cantiere su Piazza Verdi deve essere chiuso e rimosso!

Il commento più stupido che ho sentito contro il movimento che si batte per impedire la realizzazione del progetto Buren su P.za Verdi è stato il seguente: “il problema diventa la difesa dei pini, della serie: fate pure quello che volete, ma i pini non si toccano, sono sacri”.


Questo stravolgimento, voluto ovviamente, delle posizioni del movimento contro il progetto Buren, che fa il paio con quello: "chi si oppone non vuole la pedonalizzazione" (che ho smontato QUI),  dimostra come in questa città il dibattito pubblico sia sfalsato dalla pochezza culturale, dalla dietrologia , da quel qualunquismo cinico di una certa finta “spezzinità” organicamente coltivata  dal sistema di potere locale per la sua sopravvivenza.
Si quella “spezzinità” che porta sempre a ridicolizzare, a depotenziare ogni movimento che esca dai ruoli del “mugugno passivo” e ponga con forza il principio per cui la città e i suoi spazi sono un bene comune e le modifiche di questi devono essere discusse con i cittadini nei tempi utili per permettere una discussione vera e a 360 gradi fondata su ipotesi  e scenari alternativi e non sulle decisioni unilaterali prese nelle segrete stanze.

Torniamo ai pini di P. Verdi.  Davvero la questione del no al progetto Buren sta solo nella difesa dei pini? Non diciamo sciocchezze!

Nella vicenda del progetto di riqualificazione di P.za Verdi ci sono certamente questioni specifiche, pini compresi, ma in essa precipitano anche molte altre questioni che riguardano il rispetto della legalità, la competenza e la qualità delle istruttorie decisionali da parte degli enti pubblici e dei suoi dirigenti, la cultura autoritaria di chi governa gli enti locali, la non terzietà di enti che dovrebbero svolgere questa funzione per dovere istituzionale.

Su questi aspetti generali tornerò prossimamente ma qui ora voglio dimostrare due cose:
1. La questione di P.za Verdi riguarda non solo i pini ma la tutela/conservazione di tutta la Piazza
2. Il cantiere su P.Verdi non può essere riaperto se prima non vengono svolte istruttorie adeguate e non vengono rilasciate apposite autorizzazioni.   




LE QUESTIONI SPECIFICHE CHE STANNO ALLA BASE DEL NO AL PROGETTO BUREN  E DELLA RICHIESTA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA REVISIONE DEL PROGETTO E DI UNA NUOVA ISTRUTTORIA E PROCEDURA AUTORIZZATORIA
Ma partiamo dalle questioni specifiche. 

PRIMA QUESTIONE. E’ indiscutibile che la difesa dei pini sia un aspetto del no  al progetto Buren.   Infatti essendo li da oltre 70 anni sono diventati elemento costitutivo dell’immobile P.Verdi, quindi lo sono per una questione di identità storico architettonica ma non dimentichiamolo lo sono perché appunto elemento di una Piazza che è sottoposta a vincolo storico architettonico ex Codice dei Beni Culturali.  Quindi il punto non è difendiamo i pini solo come elementi naturali,  ma li difendiamo soprattutto perché fanno parte storicamente della piazza,  se si riesce a dimostrare il contrario lo si faccia ma non si vengano a tirare fuori belinate tipo: “fanno tutto sto casino per qualche albero”.


SECONDA QUESTIONE. Il progetto Buren tiene conto dei caratteri storico architettonici della piazza come sono venuti a costituirsi dal 900 in poi?  Quasi nessuno, a parte il Sindaco e i suoi stretti collaboratori lo sostengono. D’altronde basterebbe confrontare le foto storiche di P.za Verdi con il progetto per capirlo.  Ma dico ai critici del movimento contro il progetto Buren che per verificare tutto ciò ci sono procedure di legge, ci sono parametri tecnici su cui condurre le istruttorie ed è da quelli che dovremmo partire anzi ripartire. 
Come ho già avuto modo di ricordare il primo parametro tecnico per  valutare il progetto adeguato a Piazza Verdi e al contesto urbanistico che la circonda, così come si è venuto  a delineare storicamente,  è quello del Risanamento Conservativo. Risanamento Conservativo significa che su tutto il complesso definito come centro storico si dovrà operare con criteri omogenei. dovranno essere mantenuti i caratteri generali dell'ambiente che comportino la conservazione integrale delle emergenze monumentali ed ambientali  ( e in questo senso rientrano in gioco i pini) più significative e l'adattamento degli altri elementi o singoli organismi edilizi alle esigenze di vita moderna, considerando solo eccezionali le sostituzioni, anche parziali, degli elementi stessi e solo nella misura in cui ciò sia compatibile con la conservazione del carattere generale delle strutture del centro storico.
Vi sembra che il progetto Buren risponda a questi criteri di valutazione?


TERZA QUESTIONE che dimostra che la tutela dei pini non è semplicemente una specie di “scusa” per fare fallire un progetto per altri versi valido. Il nostro Parlamento ha approvato una legge all’inizio di questo anno (legge 10/2013)  che introduce una integrazione importante al concetto di albero monumentale. Sono monumentali quegli alberi ad alto fusto, che non solo costituiscono unicità naturalistiche isolate e protrattesi nel tempo a volte anche nei secoli, ma perché vengono a definirsi come parti integranti della storia di un determinato immobile: villa, chiesa, piazza etc. etc.
La legge rinvia ad un regolamento ministeriale e ad un successivo censimento ma è indiscutibile che la sua ratio sia: nelle more del regolamento e del censimento tutti gli alberi singoli o filari e alberate che potrebbero rientrare nella classificazione di albero monumentale introdotta da detta legge, devono essere messi in sicurezza e non possono essere tagliati. Se così non fosse assisteremmo ad una legge approvata per tutelare gli alberi potenzialmente monumentali delle aree urbane che però contiene in se una procedura che consente di distruggere gli alberi stessi.   
Vista in questa ottica la tutela dei pini diventa un tutela potenziale in se a prescindere dalla piazza. Potenzialità che dovrà essere valutata in quella istruttoria che la legge appunto prevede.

QUARTA QUESTIONE. Al di la della tutela/conservazione dei pini, nel caso in esame  c’è un intervento della Soprintendenza per i  Beni Architettonici e prima ancora del Ministero competente e della Direzione Regionale per i  Beni Culturali che hanno detto con estrema chiarezza che c’è stata una carenza istruttoria nella valutazione dell’interesse storico architettonico della piazza nel suo insieme (pini compresi). Questa carenza istruttoria non è un passaggio meramente formale,  intanto  perché tale verifica è disciplinata da apposito Decreto Ministeriale (vedi  QUI),  ma soprattutto perché la Soprintendenza per i Beni Architettonici della Regione Liguria, con nota del 17 giugno 2013, ha chiarito di: “non procedere ad opere riguardanti la demolizione, o rimozione di componenti il cui interesse culturale non sia definitivamente accertato”.   Ora è chiaro che allo stato attuale non è possibile riaprire anche solo parzialmente il cantiere di Piazza Verdi per due ragioni:
1. una istruttoria. Infatti allo stato non è chiaro quali possano essere gli elementi  della piazza che non verranno considerati rientranti nel vincolo storico architettonico e quindi culturale ai sensi dell’apposito Codice. Riaprire il cantiere senza puntuale e precise prescrizioni di tutela potrebbe compromettere quegli elementi che solo alla fine della istruttoria potranno essere valutati e quindi, eventualmente modificati, senza compromettere il bene culturale nel suo complesso. Non a caso il Decreto Ministeriale che spiega come condurre l’istruttoria richiede che la stessa produca , anche fotograficamente (persino per via aerea), una analisi accurata di tutte le parti della piazza, che sia predisposta una planimetria che definisca puntualmente il perimetro del bene culturale,  che sia predisposta una descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle principali trasformazioni d’uso,  possibilmente corredata da una bibliografia di riferimento, ed infine che siano elencati puntualmente tutti gli elementi significativi che compongono la Piazza. Trattandosi di verifica dell’interesse culturale avviata di ufficio dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali il termine di conclusione è di 120 giorni a partire dal 17/6/2013. 

2. la ragione  procedimentale.  Una volta effettuata la verifica secondo l’istruttoria descritta al punto 1, la Soprintendenza afferma che: in caso di verifica positiva sulla sussistenza dell’interesse culturale della P.za Verdi comprensiva dei suoi elementi significativi occorrerà una nuova autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici (ai sensi della lettera e-bis) articolo 17  del DPR 233/2007: per il testo integrale vedi  QUI).  Non si applica quindi al caso in esame l’urgenza del procedimento e quindi i termini per rilasciare la autorizzazione sono di 180 giorni ai sensi del  DPCM 231/2010, vedi  QUI,   che fa riferimento all’articoli 21 del Codice dei Beni Culturali.


QUINTA QUESTIONE. Quindi come credo risulti molto chiaro  da quanto sopra esposto: la istruttoria per la verifica deve essere svolta con grande attenzione, richiederà i tempi necessari (abbiamo visto 120 giorni a partire dal 17/6/2013 vedi comma 2 articolo 4bis del Decreto dirigenziale del 6/2/2004). In secondo luogo sulla base della istruttoria  e delle valutazioni della stessa da parte degli uffici periferici del  Ministero dovrà essere rivisto il progetto su P.za Verdi per poi arrivare ad una nuova autorizzazione della Direzione con termini di 180 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Infine il censimento del Comune per la costituzione dell’elenco degli alberi monumentali in area urbana, ai sensi della legge 10/2013, dovrà essere svolto entro 6 mesi dalla approvazione del regolamento ministeriale apposito.
Questi sono i tempi previsti dalle procedura di legge.


SESTA QUESTIONE. La revisione progettuale probabile dovrà essere accompagnata, e i tempi ci sono tutti come abbiamo visto sopra, da un apposito processo di partecipazione che coinvolga cittadini, associazioni e il Comitato che in questi mesi si sono battuti contro il progetto Buren anche proponendo soluzioni alternative.  Il processo partecipativo andava in realtà svolto sin dall’avvio della impostazione del  bando che ha portato poi alla selezione del progetto Buren nella relativa gara. Infatti il Regolamento quadro  (n.1083/2006)in materia di disciplina dei Fondi UE compreso quello che ha finanziato il progetto in esame,  afferma all’articolo11: “Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali: a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali; c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne”; ciò in coerenza con l’articolo 69 di detto Regolamento secondo il quale: ” 1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi”.



CONCLUSIONI
E’ indiscutibile che alla luce di quanto sopra analizzato il cantiere di P.za Verdi non possa essere riaperto. In caso contrario sia la ditta esercente l’attività esecutiva del progetto, sia l’Amministrazione Comunale si renderebbero responsabile della commissione di gravi illeciti penali:
a)  articolo 169 Codice Beni Culturali: opere illecite su beni culturali
b)  articolo 733 Codice Penale: danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico.
c)  articolo 81 Codice Penale: concorso formale tra i due reati sopra elencati risultando le due fattispecie di questi  non coincidenti.
d)  articolo 650 Codice Penale: inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Nel caso in esame si tratta di non dare corretta esecuzione a quanto disposto dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali Paesaggistici prima e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Infine il cantiere considerata la complessità della procedura necessaria come sopra descritta deve essere rimosso evitando un inutile disagio ai cittadini residenti ed esercenti attività economiche nella zona. Infatti la non riapertura dei lavori per i motivi legali sopra riportati comporta il venire meno della finalità della ordinanza di chiusura al traffico disposta in data 11/6/2013 (vedi QUI).  A conferma di questa richiesta l’ordinanza in oggetto prevedeva una scansione temporale della chiusura del traffico e della sosta  legandola all’inizio dei lavori da parte della ditta esecutrice.  Il protrarsi della chiusura al traffico non giustificata dalla apertura del cantiere comporterebbe un danno economico alle attività commerciali non motivato da alcuna esigenza riconducibile agli articoli del Codice della Strada o del Testo Unico degli Enti Locali sui si fondano ordinanze come quella in oggetto.







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