Così afferma la Cassazione in una recente sentenza n. 37037 del 26 settembre 2012, per il testo vedi qui.
Ma questa giurisprudenza non ha mai trovato e continua a non trovare udienza alla Spezia in relazione alla vicenda della bonifica dell'ex area IP. Eppure le molestie olfattive sono continuate anche recentemente vedi qui e qui (pagina 42) ed iniziano dal 2004 (cioè dall'avvio effettivo della bonifica dell'area).
Non solo ma le emissioni odorigene sono state prodotte per anni dalla tecnica di bonifica approvata dagli enti pubblici e questo risulta dai documenti ufficiali dei consulenti dello stesso Comune. Afferma la relazione della dott.sa Tunesi (23/9/2007), relativamente ai fronti di scavo per la bonifica:
1. "è stato prodotto un esteso fronte di scavo nel subdistretto 3, che, oltre ad aver generato la diffusione dei contaminanti volatili e la migrazione degli odori fino alle prime residenze, rende ora difficile l'applicazione di appropriate tecniche di trattamento delle matrici ambientali per ridurre la concentrazione a livelli tali da impedire ulteriore diffusione di inquinanti prima di svolgere eventuali attività di scavo"
2. "nell'intero sito sono presenti cumuli di terreno che al presente sono senza copertura. Questi materiali possono essere fonte di ulteriore volatilizzazione di sostanze inquinanti su tutta l'area".
Non solo ma come risulta dal verbale della conferenza dei servizi relativa alla variante del progetto di bonifica del 28/7/2008 la ditta che gestiva la bonifica per conto della società proprietaria dei terreni interessati dal centro commerciale e dalla futura area residenziale, rifiutava tecniche meno invasive per la popolazione perché avrebbero comportato: “tempi lunghi” (pagina 4 verbale della Conferenza dei Servizi del 19/5/2008), decidendo così di mantenere “più fronti scavo aperti”.
Tutto ciò è stato prodotto dall'azione dei gestori della bonifica e soprattutto con l'avvallo delle amministrazioni locali e dell'Arpal. Ma la magistratura spezzina non ha mai aperto una inchiesta per accertare le responsabilità identiche a quelle che ora hanno portato la Cassazione alla sentenza citata all'inizio di questo post.
Ma la cosa interessante nella citata sentenza della Cassazione è che afferma che al fine di rilevare il reato getto di cose pericolose non servono valutazioni o dimostrazioni tecniche ma: "dichiarazioni di testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti!"
E le dichiarazioni dei testi c'erano, dal 2004 in poi, nei certificati di medici di famiglia, nei referti del pronto soccorso, negli articoli di stampa....tutto documentato in questo esposto del Comitato di cittadini La Salamandra.
Come ha scritto un esperto di fama internazionale, il Prof Campanella, nel convegno sulla Mitigazione Olfattiva del 2008 (organizzato da Regione Lazio, ordine dei chimici , Cnr etc.): “in un sondaggio in USA su quale è il valore principale che una persona metterebbe al centro della vita, è emerso che i valori principali equamente preferiti sono: ambiente, salute e alimenti. Sono tutti valori pervasi abbondantemente dagli odori che ne caratterizzano anche la correlazione con le emozioni”.
Toh! le emozioni possono diventare un dato obiettivo!
Ma la magistratura spezzina e gli amministratori locali (dirigenti di Arpal ed Asl compresi) non hanno emozioni...... loro hanno solo sistematicamente rimosso i disagi di migliaia di cittadini.
PERCHE'!
credo che anche alla luce di questa sentenza qualcuno dovrebbe dare risposte...... MA IL MURO DI GOMMA CHE GOVERNA QUESTA CITTA', FINTI AMBIENTALISTI E FINTI OPPOSITORI COMPRESI, IMPEDIRA' ANCORA UN VOLTA RISPOSTE CHIARE E NETTE E SOPRATTUTTO ASSUNZIONI DI RESPONSABILITA'.
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