La questione della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) alla centrale termoelettrica di Vallegrande è sempre all’ordine del giorno. La nuova Amministrazione Federici sembra continuare nel solco della precedente secondo un indirizzo teso a minimizzare i poteri del Comune all’interno del procedimento di autorizzazione e allo stesso tempo a giustificare di fato la conferma del gruppo a carbone come sezi0ne principale della centrale spezzina.
Con il post che segue voglio riprendere, aggiornandolo, il ragionamento sulle potenzialità della normativa che disciplina l’AIA e su quello in particolare che potrebbe fare il Comune e il Sindaco Federici e che tutt’ora non viene fatto.
IL POTERE DEL COMUNE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL’AIA SULLA CENTRALE ENEL
Il potere come ho avuto più volte modo di sottolineare in questo blog ed in luoghi di dibattito pubblico, è quello di predisporre un parere sanitario ai sensi di legge.
Recita il comma 7 articolo 29quater del dlgs 152/2006 : “7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,”.
Tradotta in concreto questa norma significa che il parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale.
Quindi il Parere deve avere la finalità di dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre in zona abitate, il che comporta, almeno:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
Con il post che segue voglio riprendere, aggiornandolo, il ragionamento sulle potenzialità della normativa che disciplina l’AIA e su quello in particolare che potrebbe fare il Comune e il Sindaco Federici e che tutt’ora non viene fatto.
IL POTERE DEL COMUNE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL’AIA SULLA CENTRALE ENEL
Il potere come ho avuto più volte modo di sottolineare in questo blog ed in luoghi di dibattito pubblico, è quello di predisporre un parere sanitario ai sensi di legge.
Recita il comma 7 articolo 29quater del dlgs 152/2006 : “7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,”.
Tradotta in concreto questa norma significa che il parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale.
Quindi il Parere deve avere la finalità di dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre in zona abitate, il che comporta, almeno:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
Sulla
base di questa valutazione si potrebbe quindi concludere il parere sanitario del
Comune predisponendo delle prescrizioni mirate ad applicare le migliori
tecnologie disponibili per la riduzione del rischio sanitario emerso.
I PARAMETRI NORMATIVI PER LE PRESCRIZIONI DELL’AIA
Le
disposizioni e i limiti che saranno imposti con l'autorizzazione integrata
ambientale dovranno derivare da un ottimale compromesso tra:
1. rispetto dei principi di
prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento,
che porta a
dover
prendere in considerazione le migliori tecniche disponibili (BAT: Best Available Techniques): contenute nei
documenti BREF ((BAT Reference Documents) e delle Linee Guida
nazionali che li recepiscono;
2. disposizioni e limiti fissati dalla normativa vigente
nel territorio in cui è ubicato l'impianto
(che serviranno a modulare le stesse disposizioni e limiti imposti con
l'AIA; i limiti imposti con l'AIA non
potranno comunque essere meno rigorosi di quelli imposti dalla
stessa normativa vigente nel
territorio);
3. analisi costi e benefici ambientali che possono derivare dal rispetto
dei principi di prevenzione e riduzione
integrata dell'inquinamento.
4. in quanto procedimento
di sostituzione di autorizzazioni settoriali, le cui disposizioni si basano,
tra l'altro, sui contenuti previsionali
degli strumenti di programmazione
(ad es.: Piano Regionale di Risanamento
e Tutela della Qualità dell'Aria, Piano Regionale di Tutela delle Acque,
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti,
etc. etc.), si ritiene che, anche nel caso di AIA, nel corso dell'istruttoria, non
si potrà prescindere dai contenuti di simili documenti.
LE AUTORITÀ CHE
RILASCIANO L’AIA POSSONO DEROGARE ALLE BAT DELLA UE CONTENUTE NEI BREF
Afferma,
in recepimento della normativa comunitaria, l’articolo 29septies del DLgs
152/2006: ““1. Se, a seguito di una
valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni
coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una
determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori
tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità
competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure
supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”.
Si
ricorda che, secondo l’ articolo 5 comma 1 lettera i-nonies) del Dlgs 152/2006,
per norma di qualità ambientale si deve
intendere: “la serie di requisiti,
inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un
determinato ambiente o in una specifica
parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia
ambientale;…”
Quindi
sulla base della specificità del sito, tradotto sulla base della valutazione sullo stato sanitario come
evidenziata in precedenza, il Comune può proporre delle prescrizioni da recepire nella AIA
della centrale Enel anche in deroga:
1. ai limiti di emissione
di legge
2. alle indicazioni sulle
migliori tecnologie disponibili che emergono dai documenti ufficiali della UE
(BREF).
QUALI
CONDIZIONI PER DEROGARE ALLE BAT DELLA UE CONTENUTE NEI BREF
La
richiesta ed il successivo rilascio di un AIA con prescrizioni in deroga ai
limiti di emissioni vigenti e alle BAT della UE, deve tenere conto di aspetti
giuridico amministrativi rilevanti che emergono sia dal dettato normativo che
dalla giurisprudenza anche nazionale (vedi TAR Puglia 1187/2012 qui).
In
particolare l’Autorità che rilascia l’AIA (il Ministero dell’Ambiente) può
derogare alle BAT (elaborate in sede UE con i documenti BREF e poi attuate con
le linee guida nazionali negli stati membri) a condizione che:
1. come affermato dal TAR Puglia (sulla vicenda
ILVA Taranto): “ stabilendo ancorché possa
ipotizzarsi la prefissione di limiti ulteriori rispetto alle MTD, è in ogni
caso necessario che la prescrizione
abbia uno specifico contenuto, tanto
da porre in grado il produttore di ottemperarvi e di poterne verificare la
rispondenza ai parametri stabiliti”
2. attraverso apposita analisi costi benefici (vedi comma 4
articolo 15 Direttiva 75/2010 disciplina
dell’AIA) che dimostri la fondatezza ambientale/sanitari, tecnica ed economica
della prescrizione.
Come
deve essere svolta questa analisi costi benefici?.......
QUALE ANALISI
COSTI BENIFICI
Anche
qui è la legge a soccorrere, se lo vorrà, l’attività preventiva sanitaria del
Comune.
Si
veda in particolare Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee
guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati
per le attività soggette ad AIA) secondo il quale: “le alternative siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati
(Cross-Media Effects) cioè poter valutare l’effetto dovuto contemporaneamente
a più inquinanti che rilasciano in uno stesso
o più corpi ricettori”
L’obiettivo metodologico
dei Cross-Media è
quello di fornire,
nei casi più
complessi come questo della centrale Enel, una guida alla
scelta dell’opzione migliore
sotto il profilo
sanitario ed ambientale fra le
tecniche o le
tecnologie che in
alternativa possono essere
implementate in un
contesto di rilascio dell’AIA.
Il
dlgs 152/2006 da una definizione ampia di tecniche:
“1)
tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto;”
A conferma che per tecniche ci si
riferisce alle generali modalità gestionali dell’impianto si veda anche
l’allegato XI al dlgs 152/2006 che stabilendo i criteri per definire le
migliori tecniche disponibili individua anche:
“Consumo e natura delle materie prime ivi
compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica”
Quindi
la Commissione AIA del Ministero dell’Ambiente sulla base della valutazione sanitaria elaborata dal
Comune, come riportato all’inizio di questo post, potrebbe, per fare un esempio,
applicare il metodo Cross-Media per mettere a confronto la riduzione ed il
miglioramento dello stato sanitario/ambientale tra due modelli gestionali
dell’impianto: carbone - v/s - metano.
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