In
relazione ai poteri del Comune sulla nuova autorizzazione integrata ambientale
alla centrale enel (AIA) la tesi da sempre espressa dai nostri Amministratori
locali (Sindaco Federici in primo luogo) è sempre stata la seguente: noi al
massimo possiamo sollecitare il ministero con dei pareri consultivi ma in realtà non abbiamo alcun potere formale
per incidere sulle decisioni del Ministero dell’Ambiente e del Governo.
Come
ho spiegato anche in un post recentissimo il Sindaco ha in questa materia il
potere di rilasciare un parere sanitario a contenuto prescrittivo, nel senso che il Sindaco, nella sua qualità di
Autorità Sanitaria ai sensi del Testo Unico in materia, può chiedere apposite
prescrizioni a tutela della salute pubblica che dovranno essere recepite in
sede di Conferenza dei Servizi e tradotte poi nel decreto ministeriale di
rilascio dell’AIA.
Ma
fino a che punto contano giuridicamente
queste prescrizioni proposte dal Sindaco?
In
una sentenza, “curiosamente”
dimenticata dallo stuolo di consulenti e
dirigenti del Comune di Spezia, il Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819
del 2009
(vedi
qui) si
è pronunciato in relazione al dissenso
espresso dal Sindaco con apposito parere sanitario allo interno della procedura
di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la
realizzazione di una centrale alimentata a biomasse.
E’ una sentenza interessante perché per la prima volta chiarisce
bene natura ed efficacia giuridica di
questo Parere Sanitario del Sindaco in materia di AIA di cui tanto si è
discusso anche nella nostra città da un anno a questa parte.
E
le affermazioni di questa sentenza, se non fosse bastato quanto scritto nella
vigente legge nazionale e comunitaria, ha confermato che tutte le tesi dei “suggeritori” del Sindaco sulla mancanza
di poteri reali del Comune nella vicenda del rilascio dell’AIA alla centrale
enel, sono balle per giustificare la conferma del carbone in cambio del solito
piatto di lenticchie a danno di salute, ambiente ed economia degli spezzini.
Ecco cosa afferma questa
sentenza:
IL PARERE SANITARIO E’
DI COMPETENZA DEL SINDACO E NON DELLA GIUNTA E RIENTRA QUINDI NELLE SUE
COMPETENZE DI MASSIMA AUTORITA’ SANITARIA E QUINDI NON PUO’ ESSERE RILASCIATO
DAL DIRIGENTE.
Secondo
i ricorrenti: “5 Con un primo motivo di diritto la ricorrente deduce l’illegittimità
del parere negativo reso dal sindaco in sede di conferenza in quanto
contrastante con la precedente delibera di giunta (n. 149 del 25 ottobre 2004)
non revocata, con la quale il comune si era espresso favorevolmente; in via
subordinata argomenta la competenza del dirigente comunale.
Secondo
il TAR: “5.1 Il motivo è nel complesso infondato, opponendosi al suo
accoglimento il dato normativo. Ed, infatti, il D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59
all’articolo 5, comma 11, prevede testualmente che: “L’autorità competente, ai
fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, …, …
nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del
sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, nonché il parere dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente negli altri casi per
quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle
emissioni nell’ambiente.”. Da tale dato emerge l’attribuzione di una competenza
nominativamente specificata, particolarmente rilevante quanto al valore da
attribuire ad eventuali precedenti avvisi ed alle disposizioni che
ordinariamente concernono la distribuzione e la titolarità dei poteri
amministrativi. In altri termini la riprodotta disposizione assegna al sindaco,
e solo a questi, in un ambito ben individuato, il potere di dettare le
“prescrizioni” di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265; dal che deriva l’irrilevanza, anche a prescindere dall’effettivo
contenuto e/o dalla mancata revoca, del richiamo alla precedente delibera
giuntale; quanto invece, all’aspetto che involge l’indicata competenza
dirigenziale, sfugge alla ricorrente che detta espressa assegnazione, risulta
coerente con il sistema delineato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 265, il quale
oltre che ad attribuire ogni potere gestorio alla dirigenza comunale,
testualmente prevede all’articolo 107, comma 4, che “Le attribuzioni dei
dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4,
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.”.
IL PARERE SANITARIO NON PUO’
ESSERE SUPERATO DAL PARERE ARPA
Secondo
i ricorrenti:” la competenza ad
autorizzare in via preventiva gli insediamenti produttivi sarebbe della ASL(
Arpa ndr) che si è già espressa
favorevolmente, quella del sindaco invece sarebbe solo successiva e connessa
per il caso di insalubrità degli impianti produttivi; “
Secondo il TAR:” deve obiettarsi che le autorità richiamate e
presenti in conferenza si esprimono a tutela dell’ambiente, nel mentre le
prescrizioni di cui ai citati articoli 216 e 217 sono espressamente richieste
ed oggetto di una previsione che si aggiunge e che si inserisce nella fase
antecedente al rilascio. In realtà ancora una volta, alla tesi della ricorrente
si oppone l’articolo 5, comma 14, del D. Lgs. 59/2005 il quale, oltre a
prevedere l’acquisizione delle “prescrizioni” del sindaco, testualmente
contempla che “L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale, acquisisce, …, … il parere … delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell’ambiente negli altri casi per quanto riguarda
il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente.”. L’impostazione qui disattesa in definitiva, oltre che ad
essere contrastata dal dato positivo, comporterebbe una non condivisibile
duplicazione, da escludersi perché la citata normativa ascrive a competenze
diverse la tutela di distinti interessi (alla ASL quella correlata alle
emissioni; al sindaco quella rapportata al possibile “pericolo o danno per la
salute pubblica”
IL PARERE NEGATIVO DEL
SINDACO PUO’ ESSERE DI OSTACOLO AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
Secondo i ricorrenti: “il parere negativo del sindaco del comune di
Pontinia non sarebbe poi di ostacolo al rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale, stante la collocazione nella conferenza di servizi a carattere
istruttorio, connotazione che implicherebbe la possibilità di superare detto parere
e di rilasciare la richiesta autorizzazione;”
Afferma il TAR: “dal dato positivo, si desume che l’autorità
procedente deve comunque concludere nei termini fissati i lavori della
conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal titolare di
attribuzioni inerenti ad un cd. interesse sensibile, alla stessa è preclusa la
possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la
competenza ad un distinto livello. Il che si è verificato nella fattispecie
nella quale il dissenso, veicolato dal parere sindacale negativo, investe un
interesse sensibile (quello “alla tutela della salute e della pubblica incolumità”
di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge 241/1990 e 217 R.D.
1265/1934); dissenso che, in quanto tale, non poteva essere superato e/o
composto nella citata sede ed è stato correttamente presupposto dalla provincia
al fine di attivare la conferenza permanente Stato Regioni”
In particolare il comma 3 dell’articolo 14 quater afferma sul
punto del dissenso in conferenza dei servizi:
“ove
venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in
attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo
120 della Costituzione, è rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le
Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa
intesa con la Regione
e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è
raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può
essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o
da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il
Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con
la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome
interessate.”
Tradotto
in caso di dissenso espresso dal parere sanitario del Comune si rinvia alla intesa
Governo Regione che solo se non raggiunta comporterà una apposita deliberazione
del Consiglio dei Ministri……quindi come dire un serie di passaggi non semplici
se il Comune di Spezia presentasse un Parere Sanitario ben motivato come ho
spiegato in questo post, vedi qui.
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