venerdì 29 maggio 2026

Regolamento sul ripristino della natura: come gestire la transizione alle misure di attuazione

Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 (QUI) sul ripristino della natura (di seguito Regolamento) ha come obiettivo principale quello di recuperare la biodiversità di ecosistemi terrestri marittimi fluviali e lacuali per riportarli ad uno stato buono secondo le definizioni del Regolamento stesso. 

Il Regolamento ha delle scadenze effettive a partire dal 2030 (QUI) ma, come dimostrerò nel post che segue, è possibile che si possa da subito disciplinare misure di conservazione quanto meno delle aree naturali con maggiori criticità per impedire che al momento della esecuzione delle misure di ripristino queste intervengano in situazioni eccessivamente degradate con costi ambientali ma anche finanziari notevoli. Sull’aspetto dei costi economici nel post illustrerò studi ufficiali che dimostrano il rilievo di questo aspetto in mancanza di adeguate misure di prevenzione delle aree che dovranno essere oggetto degli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Le Regioni e gli Enti Parco in collaborazione con le amministrazioni locali possono avere un ruolo fondamentale nel predisporre (anche con appositi provvedimenti) un regime transitorio di mantenimento in vista della attuazione delle scadenze del Regolamento.

 

 

IL LIMITE DEL REGOLAMENTO SULLE SCADENZE TEMPORALI PER ATTUARE LE MISURE DI RIPRISTINO DELLA NATURA

Sulla questione delle scadenze temporali per attuare le misure di ripristino della natura a partire dal 2030, Il Regolamento (l'articolo 4 QUI) è ambiguo perché afferma: entro il 2030 si devono predisporre le misure di ripristino. Scritta così la norma comunitaria potrebbe comportare di arrivare tranquillamente al 2030 dove si è solito iniziato il ripristino e comunque molto dipende dai piani nazionali a cominciare dalle risorse che metteranno a disposizione. 

In altri termini possono esserci almeno un paio o tre anni (dal 2026 al 2029) dove potrebbero le regioni e gli enti locali approvare nuovi progetti che contrastano con gli obiettivi di ripristino dal 2030.  Questo anche perché nel regolamento su questo non ci sono poteri sostitutivi della UE se le Regioni non agiscono prima.

 

 


QUALI SPAZI NORMATIVI NEL REGOLAMENTO PER AVVIARE UN REGIME TRANSITORIO DI CONSERVAZIONE CHE IMPEDISCA UN ECCESSIVO DEGRADO DELLE AREE CHE SARANNO INTERESSATE DALLE MISURE DI RIPRISTINO

Il Regolamento contiene una norma che si potrebbe usare a livello delle articolazioni istituzionali degli stati membri.

Il paragrafo 1 dell'articolo 4 del Regolamento prevede che: "gli Stati membri, se del caso, danno priorità, fino al 2030, alle misure di ripristino in zone situate nei siti Natura 2000."

L’articolo 20 (QUI) del Regolamento prevede che gli stati membri debbano avviare attività di monitoraggio con varie scadenze, alcune già raggiunte. Comunque, alcune attività di monitoraggio devono essere avviate a prescindere da particolari scadenze temporali:

1. sulla superficie e lo stato delle aree coperte di tipi di habitat di cui agli allegati I e II;

2. sulla superficie e la qualità dell’habitat delle specie: terrieri costieri e di acqua dolce agli allegati II (QUI) IV (QUI) e V (QUI) Direttiva 92/43.

 


 

IL DLGS CHE HA DISCIPLINATO LE COMPETENZE IN ITALIA PER ATTUARE IL REGOLAMENTO

Si tratta del Decreto Legislativo 8 aprile 2026, n. 80 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura") per il testo: QUI.

L’art. 4 del Dlgs disciplina le competenze delle Amministrazioni responsabili per l’attuazione del Piano nazionale di ripristino: “2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono  responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991,  degli  ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura  2000 ricadenti nelle acque territoriali  di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  (UE) 2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo  10 del regolamento (UE) 2024/1991, nonché degli ecosistemi agricoli  di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento..  7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresì, lo svolgimento delle attività relative a: a) il monitoraggio, come previsto   dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991;”.

 

 


MISURE DI CONSERVAZIONE PREVENTIVE PER UN REGIME DI TRANSIZIONE VERSO LA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RIPRISTINO DEL REGOLAMENTO

Ora se dal monitoraggio già in vigore e svolto delle Regioni possono emergere criticità, si potrebbero già introdurre subito misure di conservazione preventive (principio di precauzione) consistenti ad esempio di non riaprire cave naturalizzate sulle Apuane. Nel senso dell’esempio sulle cave di marmo nelle Alpi Apuane si veda una interessante sentenza del Consiglio di Stato (QUI) che ha confermato il diniego di Paur alla riapertura di una cava con VIA scaduta da anni, tra gli altri motivi, perché l’area della cava ha un’estensione di circa 73.177 mq e, ad oggi, presenta una significativa rinaturalizzazione spontanea


La predisposizione delle suddette misure conservative preventive può essere ulteriormente sostenuta da un’altra norma del Regolamento (paragrafo 11 articolo 4) che recita: “Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino che registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I fino al raggiungimento di un buono stato, e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat."

 

Il concetto di costante miglioramento espresso da detta norma del Regolamento potrebbe quindi giustificare dette misure se dal monitoraggio già in vigore emergessero emergenze dalla verifica dello stato attuale e la tendenza dello stato dei tipi di habitat (lettera a) paragrafo 1 articolo 20 del Regolamento UE).

 

Il concetto di costante miglioramento peraltro è già presente nella direttiva Habitat in relazione alla definizione di conservazione che comprende anche le misure di mantenimento oltre che quelle di ripristino degli habitat naturali (lettera a) articolo 1). 


Nel senso suddetto vanno anche le nuove Linee Guida (QUI) volte ad aiutare gli Stati membri ad adattare la rete Natura 2000 di siti naturali protetti alle crescenti pressioni del cambiamento climatico, affermano che: “Oltre al ripristino, un'ampia gamma di misure di gestione, manutenzione, riduzione del rischio e adattamento può ulteriormente rafforzare la resilienza degli ecosistemi”, per poi aggiungere: “le misure dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento della resilienza in loco, riducendo le pressioni esistenti, migliorando le condizioni abiotiche, ripristinando gli ecosistemi degradati e potenziando la connettività, facilitando al contempo la mobilità delle specie laddove necessario”.

 

Inoltre, sempre le suddette linee guida affermano che, per molti habitat e specie, anche impatti aggiuntivi relativamente piccoli legati al clima possono portare a ulteriori declini e spingere le specie o gli habitat oltre una soglia oltre la quale la loro sopravvivenza o il loro recupero non sono più possibili.

 

 

 

LE ESTERNALITÀ ECONOMICHE DELLA MANCATA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

Le Linee guida ma altri studi e documenti ufficiali (che trovate in questo post QUI) sottolineano le soluzioni su larga scala e a lungo termine basate sulla natura come opzioni economicamente vantaggiose, multifunzionali e "senza rimpianti”.

In particolare, una gestione economicamente efficiente della rete Natura 2000 e il ripristino degli ecosistemi degradati contribuiscono alla resilienza economica, alla prosperità e alla stabilità finanziaria dell'Europa. Nel febbraio 2026, l'IPBES (Intergovernamental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ha pubblicato una nuova valutazione che evidenzia come il continuo degrado della natura comporti rischi sistemici non solo per gli ecosistemi, ma anche per le attività economiche, i modelli di business e la redditività aziendale a lungo termine, poiché la perdita di biodiversità, il collasso degli ecosistemi e le pressioni climatiche sono sempre più intrecciati con il rischio finanziario, l'interruzione delle catene di approvvigionamento e la perdita di competitività (QUI).

 

Gli esperti della Banca Centrale Europea hanno ribadito questo concetto nel loro lavoro, il quale:

a) ha rilevato che nell'area dell'euro circa il 72% delle imprese non finanziarie (circa tre milioni di aziende, che rappresentano quasi il 75% dei prestiti bancari alle imprese) dipendono fortemente da almeno un servizio ecosistemico;

b) ha dimostrato che gli ecosistemi degradati compromettono la produttività, interrompono le catene di approvvigionamento e aumentano la vulnerabilità agli shock, creando rischi per l'economia e il settore finanziario (QUI).

 

Occorre aggiungere che la UE sta esplorando nuovi strumenti, come i Crediti Natura, progettati per aumentare gli investimenti privati nella natura e rafforzare il business case per la biodiversità. Con la Roadmap verso i Crediti Naturalistici (presentata nel 2025: QUI), la Commissione sta cercando di creare nuovi incentivi per imprese e gestori del territorio affinché investano nel ripristino e nella conservazione degli ecosistemi.

 


 

COSTRUIRE UNA PROPOSTA DI NORMA REGIONALE OPPURE ODG/MOZIONE DI INDIRIZZO A LIVELLO REGIONALE

Si potrebbe predisporre un progetto di legge regionale che preveda il seguente schema. Lo stesso schema di articoli, tenuto conto di una sintesi di quanto sopra scritto, potrebbe essere trasformato nei punti del dispositivo di una mozione da presentare in Consiglio Regionale impegnando la Giunta e gli uffici competenti.

1. Un primo articolo dove si citano le norme di riferimento e i principi/obiettivi del progetto relativi ad un regime di gestione transitoria dei siti natura 2000 toscani fino alla attuazione delle misure di ripristino ex regolamento UE e Dlgs di recepimento.

2. Un secondo articolo: definisce i criteri generali per definire le tipologie di siti habitat a cui applicare la moratoria

3. Un terzo articolo: che rinvia a delibera di giunta regionale per definire il contenuto della moratoria e l’elenco dei siti oggetto della stessa.

 

 

 

 

 

 

 

 


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