mercoledì 6 maggio 2026

Impianto rifiuti di Arcola (SP): i disagi sanitari e ambientali e le reali competenze e responsabilità

Sull'impianto di gestione rifiuti in località Groppolo (Comune di Arcola) in questi giorni leggo, da parte di vari rappresentanti politici e amministratori, dichiarazioni contraddittorie e a volte anche confuse sulle competenze relative alla soluzione dei gravi disagi ambientali e sanitari prodotti dall'impianto.

Vediamo di ricostruire almeno le competenze a livello normativo: sia per i poteri di ordinanza a tutela della salute pubblica che per le questioni della delocalizzazione e delle carenze nelle autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni, ed infine per gli inadeguati controlli sanitari e dell’esercizio dei poteri di diffida e revoca delle autorizzazioni.

 

LA QUESTIONE DELLE ORDINANZE DI IGIENE PUBBLICA

La Provincia afferma che deve essere il Comune, se ritiene ci siano rischi per la salute pubblica, ad emettere ordinanze di limitazione o blocco dell’attività dell'impianto ed aggiunge che deve essere il Comune ad avviare la procedura di delocalizzazione. Soprattutto aggiunge, il Presidente della Provincia, che spetterebbe al Comune avviare la istanza per classificare l'impianto in questione come industria insalubre. 

Ora è vero che il Sindaco, ai sensi del testo unico leggi sanitarie, ha poteri di ordinanza in caso di emissioni anomale da un impianto collocato sul proprio territorio. E' altrettanto vero che il Sindaco ha un ruolo nel definire la classificazione di insalubrità di un impianto una volta verificato che rientra in quelli elencati dal Decreto Ministero Sanità del 1994. 

Peccato, però, che gli amministratori della Provincia rimuovano che questi poteri esistevano fino a poco settimane fa, ora non più. Il Governo Meloni (dello stesso colore politico della maggioranza che governa la Provincia) ha escluso che gli impianti di rifiuti possano essere considerati industrie insalubri di prima classe  (QUI) da cui derivavano i poteri di ordinanza del Sindaco in base al testo unico delle leggi sanitarie ma soprattutto la possibilità di avviare la delocalizzazione dell’impianto ai sensi dell’articolo 216 (QUI) testo unico leggi sanitarie.

Occorre aggiungere che si potrebbe chiedere ai Sindaci di Arcola perché negli anni passati non hanno esercitato questo potere ma oggi le cose stanno come ho scritto sopra salvo che qualcuno (con i poteri necessari) non si sollevi la palese incostituzionalità della norma nuova suddetta. Quindi non mi pare una rimozione da poco che dimostra la ipocrisia di chi governa l’ambiente nella Provincia spezzina, dirigenti compresi.

 

Comunque, per chiudere sulle ordinanze, resta l’articolo 50 (QUI) del testo unico enti locali che conferma il potere del Sindaco. Ma attenzione questo potere lo ha certamente il Sindaco di Arcola ma anche il Sindaco del Comune confinante con l’impianto vale a dire quello di Spezia che è anche, guarda caso Presidente della Provincia. Infatti, il comma 6 articolo 50 del testo unico degli enti locali recita: “6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie”.

 

Aggiungo sul punto che ai fini della definizione di insalubre di un impianto rientrante nell'elenco del Decreto Ministero Sanità del 1994 un ruolo fondamentale lo deve svolgere l'ASL non tanto per capire se l'attività o le sostanze trattate nell'impianto rientrino nell'allegato al suddetto Decreto (basta confrontare le sezioni dell'allegato) ma per verificare in cosa consista la insalubrità dello stesso in termini di emissioni e rischi per la salute pubblica, perché è grazie a questa attività ricognitiva che si rendono attivabili gli strumenti previsti dagli articoli 216 e 217 del Testo unico leggi sanitarie.  

Ma anche qui scatta un altro "peccato che..". Infatti i rappresentanti della Provincia anche in recenti dichiarazioni rimuovono totalmente l’assenza dell’ASL (settore igiene ambientale) nel valutare il rischio sanitario dell’impianto e nulla hanno fatto per rimuoverla questa assenza viste le competenze nei controlli ambientali della istituzione provinciale come vedremo in seguito. 

I signori politici e burocrati della Provincia da anni e non solo per questo impianto, confondono i ruoli tra Arpal e Asl. Infatti Arpal deve occuparsi solo dei monitoraggi delle emissioni in rapporto ai limiti di legge, mentre Asl invece deve valutare il rischio sanitario delle emissioni a prescindere dal rispetto dei limiti di legge. Non casualmente la Corte Costituzionale con sentenza n°172 del 2018 dichiarando illegittima una norma regionale che aveva qualificato la Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) quale ente del settore sanitario ha affermato: "le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie".

Peraltro sentire il Presidente della Provincia di Spezia che dichiara che il Comune di Arcola deve esercitare i propri poteri in materia di industrie insalubri fa sorridere visto che proprio l'Ente da lui rappresentato anche nel passato recente ha escluso che gli impianti di rifiuti siano classificabili industrie insalubri (QUI). 

 


QUALE DELOCALIZZAZIONE: CRITICITÀ E POSSIBILITÀ

Sulla delocalizzazione, come ho già anticipato in precedenza, il potere di delocalizzare le industrie insalubri da parte del Comune di Arcola è stato fortemente indebolito se non addirittura escluso. Infatti, con la previgente normativa, i Comuni potevano regolamentare (all’interno delle norme urbanistiche) la localizzazione delle industrie insalubri ora non più. Certo il Comune potrebbe approvare una variante modificando la destinazione funzionale dell’area dove è attualmente localizzato l’impianto Specchia srl. Trattasi di impianto esistente quindi anche con la variante i tempi non sarebbero brevi anche per il contenzioso che potrebbe svilupparsi con l’azienda se non si raggiungesse subito un accordo sullo spostamento in altro sito.

Devo aggiungere che però il percorso della variante non è del tutto impraticabile (come invece ho letto da parte di qualche improvvisato giurista) visto che qui siamo nell’urbanistica non nella normativa sulle industrie insalubri (post modifica Governo Meloni) dove il potere discrezionale dei Consigli Comunali è ampio salvo non siano in contrasto con piani sovraordinati o leggi nazionali.  In questo senso rileva una interessante sentenza del Consiglio di Stato n° 4891 del 28 giugno 2021 che ha affermato rispetto ad un impianto di rifiuti esistente la possibilità che non variante si preveda la sua delocalizzazione (QUI). 

Non solo ma se a questo impianto, considerando le criticità consolidate da anni della sua localizzazione, non fosse stata rinnovata la autorizzazione il Comune di Arcola avrebbe avuto occasione ancora maggiore di approvare una variante che permettesse la delocalizzazione dell'impianto. A conferma si veda la recentissima sentenza n. 3026 del 17 aprile 2026 del Consiglio di Stato (QUI): "L’autorizzazione unica regionale per impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006, pur costituendo variante allo strumento urbanistico, ha natura eccezionale e temporanea, cessando di produrre effetti alla scadenza del titolo o al venir meno dell’esigenza che l'ha determinata. Ne consegue che il Comune, nell'esercizio della propria funzione fondamentale di pianificazione, riacquista la piena discrezionalità nel conformare il territorio, potendo legittimamente imprimere una destinazione a "tessuto agricolo" ad aree già interessate da tali impianti al fine di garantirne l'integrazione in contesti rurali o limitare il consumo di suolo. Tale scelta non integra una violazione dell’affidamento del privato alla stabilità della zonizzazione produttiva ("reformatio in peius"), in quanto la variante regionale "ad tempus" non fonda un’aspettativa consolidata che possa prevalere sull’interesse pubblico all’ordinato governo del territorio e sulla tutela dei valori naturalistici e ambientali". 

L'attuale autorizzazione all'impianto di Arcola scade nel 2029 (quindi meno di 3 anni) a quanto mi risulta quindi ci sono fin da ora gli estremi per avviare la immediata delocalizzazione sia attraverso una variante del Comune magari suffragata da l'esercizio dei poteri autorizzatori e di controllo che la Provincia ha esercitato solo in parte, insieme con la latitanza dell'ASL, fino ad ora come dimostro nel seguito di questo post. 

 

 


LA QUESTIONE DELLE CARENZE NELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE  E LE MANCATE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI

Ma veniamo all’improprio scaricabarile della Provincia. Qui i rappresentanti della Provincia sono molti bravi a spiegare le responsabilità del Comune di Arcola anche quelle che non esistono più o sono mai esistite.

Intanto come dovrebbero sapere in Provincia secondo la normativa regionale ligure sulle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, all’articolo 3 prevede che spettano alle Province:

1. i controlli ambientali agli impianti potenzialmente inquinanti

2. l’autorizzazione agli impianti.

L’ultima autorizzazione all’impianto in questione è stata rilasciata in data 19/1/2018. Non solo ma successivamente ci sono state: la autorizzazione integrativa con Determina Dirigenziale della Provincia del 5 febbraio 2018 n° 197 e successivamente il rinnovo della autorizzazione con Determina Dirigenziale n° 531 del 18 giugno 2019. 

Voglio ricordare al Presidente della Provincia attuale che al momento delle suddette autorizzazioni erano in carica Presidenti di centro destra. Questo non fa venire meno le responsabilità dei Presidenti di centro sinistra precedenti ma dimostra come tutte le colpe non sono di “quelli che c’erano prima”.

 

Ma al di di queste miserie partitiche occorre considerare che le autorizzazioni dal 2018 al 2019 non sono banali visto che soprattutto con quella del 2019 si è riclassificato l’impianto da “..riciclaggio di rottami metallici e trattamento RAEE” ad “impianto di selezione trattamento recupero di rifiuti non pericolosi”. Per questi motivi ma anche per la quantità di rifiuti trattati la Provincia doveva applicare all’impianto in questione la ben più vincolante Autorizzazione Integrata Ambientale, come ho spiegato QUI.

 

A proposito di localizzazione dell’impianto i rappresentanti della Provincia dovrebbero sapere che il comma 11 articolo 208 del DLgs 152/2006 prevede che l’autorizzazione contenga, tra l’altro, anche: “la localizzazione dell'impianto autorizzato”.  Dove e quando la localizzazione dell’impianto in un’area con forte presenza residenziale è stata presa in considerazione da parte della Provincia nelle tre autorizzazioni dal 2018 al 2019? Non solo perché la Provincia rimuove che i criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti comprese le distanze da zone residenziali sono della Regione?

 

 

 

LA QUESTIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA AUTORIZZAZIONE

La Provincia con Determina Dirigenziale n° 904 del 10 ottobre 2019 ha diffidato i gestori dell’impianto per violazione delle prescrizioni autorizzatorie. Peccato che i disagi sanitari e ambientali soprattutto per i residenti sono continuati senza che la Provincia abbia almeno valutato la necessità di rivedere le prescrizioni autorizzatorie visto che non funzionavano.

Ma soprattutto in Provincia dimenticano che il comma 13 articolo 208 del DLgs 152/2006 afferma che in caso di continue violazioni delle prescrizioni l’autorità pubblica debba procedere alla diffida e contestuale sospensione della autorizzazione se si manifestano pericoli per la salute pubblica fino ad arrivare alla revoca della autorizzazione se le violazioni o la inadeguatezza del rispetto delle prescrizioni crei un pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.

 

Infine, visto che una delle problematiche di disagio per i residenti della zona interessata dall’impianto è quella delle emissioni odorigene, perché la Provincia non ha utilizzato i nuovi poteri prescrittivi che dal 2017 (QUI) vengono riconosciuti, in materia, alla autorità che rilasciano le autorizzazioni? Senza considerare che nel 2020 la Regione Liguria con DGR 810/2020 (QUI), ha approvato da 6 anni Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori. Le hanno applicate a questo impianto? 

 

 

 

 

 

 

 


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