La Giunta Regionale della Liguria ha presentato un disegno
di legge (per l’iter e il testo vedi QUI) che, tra le altre cose, prevede all’articolo 26: semplificazioni
per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) integrandola con
quella delle autorizzazioni ambientali necessarie per avviare i progetti
sottoponibili appunto a tale procedura.
Come è noto, almeno per gli addetti ai lavori, la stragrande
maggioranza di opere sottoponibili a VIA è anche sottoponibile ad
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
La differenza tra le due procedure è che mentre la VIA verifica la compatibilità
ambientale del progetto, attività, impianto con il sito dove verrà collocato
prevedendo quindi anche la opzione zero, l’AIA invece autorizza la
sostenibilità ambientale del modello di gestione delle attività, del progetto,
dell’impianto con il sito in cui verrà svolta o collocato. Non a caso il Consiglio
di Stato nel suo parere Sez. II, 18 giugno 2008, n. 1001 aveva sottolineato che
la VIA e l’AIA sono procedure
che attengono ad interessi pubblici diversi: l’una alla tutela dell’ambiente
l’altra alla prevenzione dell’inquinamento
L’obiettivo semplificatorio del disegno di legge regionale
della giunta Toti è per certi versi inutile e per altri, soprattutto se male
interpretato a livello applicativo, in palese contrasto con le norme europee in
materia di VIA ma anche di Autorizzazione Integrata Ambientale.
Vediamo perché……….
PERCHE' L’OBIETTIVO SEMPLIFICATORIO DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE È
INUTILE
È inutile perché
dovrebbe essere noto che il comma 2
articolo 10 del DLgs 152/2006 (Testo unico ambientale) in relazione ai progetti
e opere dove la VIA e l’AIA sono di competenza regionale, preveda espressamente:
1. la
procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata
nell'ambito del procedimento di VIA.
2. l'unicità
della consultazione del pubblico per le due procedure
3. Se
l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e
delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione
d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione
4. nel caso di cui al punto 3, lo studio di impatto ambientale e
gli elaborati progettuali contengono
anche le informazioni previste per l’AIA dalla apposita normativa (vedi commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter DLgs 152/2006) e il provvedimento finale di VIA anche le condizioni e le misure supplementari
previste per l’AIA dalla
apposita normativa (vedi articoli
29-sexies e 29-septies
del DLgs 152/2006).
Come si può
vedere quindi già la normativa nazionale prevede questa possibilità e quindi
sarebbe bastato fare riferimento a questa senza scomodare addirittura una
modifica della legislazione regionale in materia di VIA come prevede l’articolo
del disegno di legge sulla crescita in esame.
Peraltro in
Liguria dopo la riforma delle competenze delle Province (ex legge regionale
15/2015, vedi QUI da pagina 32) alcune
competenze ambientali che riguardano l’AIA resteranno alle Province come ad
esempio per gli impianti di gestione rifiuti.
Quindi nel
caso in cui la titolarità della funzione resterà distinta tra Regione e
Provincia bastava semplicemente richiamare sempre la norma nazionale, sulla
integrazione della documentazione di VIA con quella di AIA, sopra riportata.
Allora perché
la previsione di una revisione di legge regionale sulla VIA in chiave
semplificatoria? A pensare male si fa peccato ma……
PERCHE' L'OBIETTIVO SEMPLIFICATORIO DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE E' PERICOLOSO
Secondo la Direttiva Europea 2010/75/UE
il coordinamento tra le procedure di VIA e AIA
non ha una finalità meramente semplificatoria ma prima di tutto di
garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per
questa procedura.
In altri termini il coordinamento tra le
due procedure, VIA e AIA, deve servire prima di tutto a permettere una
istruttoria completa al fine di dimostrare la compatibilità del progetto con il
sito (VIA) e la compatibilità del modello gestionale di tale progetto con il
sito (AIA). Per questo come abbiamo visto sopra la norma nazionale anche nel
caso di competenza regionale prevede la integrazione dei documenti previsti per
l’AIA all’interno della procedura di VIA.
In tal senso la
documentazione per la VIA dovrà essere opportunamente integrata con:
a) le informazioni
previste dai commi 1 (contenuto domanda di AIA)
e 2 (sintesi non tecnica della domanda)
dell’articolo 29 ter del DLgs 152/2006
b) le informazioni ex
rapporti di sicurezza (previsti dalla normativa sulle industrie a rischio se
applicabile) e quella prevista dal regolamento 761/2001 (se si tratta di sito
registrato EMAS)
c) le condizioni per il
rilascio dell’AIA ex articolo 29sexies DLgs 152/2006: MODELLO GESTIONALE
IMPIANTO
d) se applicabili, le
misure supplementari richieste dalla MTD ( Migliore Tecnologie Disponibili)
secondo l’articolo 29septies DLgs 152/2006.
Quanto sopra significa che
siamo di fronte ad un unificazione dei provvedimenti e dei relativi
procedimenti ma la specificità della istruttoria propedeutica al rilascio
dell’AIA viene comunque salvaguardata.
Nella stessa direzione va
la giurisprudenza amministrativa:
A conferma si veda Consiglio di Stato del 17/10/2012 n. 5299
secondo il quale: “alla delineata
autonomia funzionale degli atti in questione consegue che l’eventuale
intangibilità dell’autorizzazione integrata ambientale (nel caso di specie) non
potrebbe spiegare alcun effetto sanante dei vizi di cui è affetta la valutazione
di impatto ambientale, non potendosi neppure logicamente (ancor prima che sul
piano strettamente giuridico) ammettere che le problematiche attinenti la
localizzazione e gli aspetti strutturali di un impianto siano assorbite o
inglobate dal provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto
stesso.”
Si veda inoltre Consiglio di Stato del 19/3/2012 n. 1541:
“E’ vero infatti che, a seguito del d.lgs. n. 128 del
2010 (entrato in vigore dopo i provvedimenti impugnati), si è giunti ad una
nuova formulazione del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare dell’art. 10,
volta al massimo coordinamento delle due procedure, ma emerge altresì che è
restata ferma la loro diversità di funzione, specificata in particolare nelle
lettere b) e c) dell’art. 4, comma 4, del detto decreto legislativo, in quanto
orientate la VIA alla verifica del progetto e la AIA alla verifica
dell’attività riguardo a particolari impianti “salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”
(specificità altresì indicata nel comma 13 dell’art. 6, che prevede la AIA per
gli impianti di cui all’allegato VIII, nonché nel comma 2 dello stesso art. 10
in cui, nel momento in cui si prevede il coordinamento delle due procedure,
contestualmente si presuppone la permanenza della loro distinzione).”
In altri termini, secondo
queste sentenze, VIA e AIA possono anche coordinarsi temporalmente ma la seconda non può essere assorbita dalla prima sotto il
profilo dei contenuti che devono essere valutati perché i parametri istruttori
e tecnici di queste due procedure devono restare distinti e devono risultare
dal provvedimento finale che conclude la VIA coordinata con l’AIA. Questa
distinzione sostanziale comporta anche una conseguenza procedurale i vizi dell’AIA
non possono sanare quelli della VIA in termini processuali.
CONCLUSIONI
Il disegno di legge
regionale della Giunta Toti risulta quindi, relativamente alla prospettata
semplificazione in materia di VIA e AIA, inutile e potenzialmente pericoloso.
Inutile perché in materia
di coordinamento tra VIA e AIA vale quanto già affermato dalla normativa
nazionale sopra citata e non c’è da aggiungere altro se non applicarlo anche a
livello regionale.
Pericoloso perché, proprio
in quanto inutile e non richiesto, potrebbe nascondere un tentativo di
aggiramento dei principi applicativi delle procedure di VIA e AIA come
affermati anche dalla giurisprudenza in materia.
L’unica vera
semplificazione consiste nella corretta applicazione delle procedure ambientali
previste dalle leggi di derivazione comunitaria e una preventiva trasparente e
convinta partecipazione del pubblico.
Questa è la strada che ci
insegnano le esperienze che emergono dai conflitti ambientali di questi anni: i
conflitti non si aggirano con le semplificazioni ma si gestiscono coinvolgendo
le comunità interessate fin dall’avvio dei processi decisionali, il tutto nel rispetto della legge e delle buone pratiche dalle migliori esperienze europee.
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