La definizione di VIS più accreditata è la seguente:“La Valutazione
di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con
i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una
popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali
effetti all’interno della popolazione”[2]. Così intesa la VIS è una metodologia
finalizzata a favorire nei processi di valutazione/decisione le
alternative a minor impatto sanitario.
Integrativa della
definizione di VIS è quella di Valutazione
Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS): “Una combinazione di procedure,
metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla
salute e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione
nell’ambito delle procedure correnti di valutazioni in campo ambientale.” Una
definizione quindi in analogia a quella di VIS.
La differenza è che la VIS
è stata applicata distintamente dalle procedure decisionali mentre la VIIAS si
integra nelle procedura di Valutazione
ambientale strategica di piani e programmi (VAS) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in particolare e con le recenti linee guida del sistema delle
Agenzie Ambientali e dell’ISPRA anche all’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA).
LA NOVITÀ DELLA
VIS INTRODOTTA NELLA NORMATIVA SULLA VIA
Questo obbligo però si applica solo ad alcune categorie di progetti sottoposti a VIA secondo la vigente normativa, in particolare:
1.
Raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione di
almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto (punto 1 allegato II alla Parte II
del DLgs 152/2006)
2. centrali
termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW
(punto 2) allegato II alla Parte II del
DLgs 152/2006).
Riguardo ai contenuti
della Valutazione di Impatto Sanitario l’articolo 9 (introducendo il comma
5-bis all’articolo 26 del DLgs 152/2006) rinvia alle linee guida predisposte
dall'Istituto superiore di sanità. Inoltre per le attività di controllo e di
monitoraggio relative alla valutazione di impatto sanitario l'autorità
competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La norma costituisce una
integrazione a quanto previsto dal Decreto
Ministero Salute 24 aprile 2013 che prevedeva l’introduzione della VIS
nelle procedure di AIA ma solo per le installazioni definite strategiche,
quindi per ora applicabile solo al caso Ilva.
La norma ora introdotta
positivamente estende l’obbligo della VIS a tutti gli impianti che rientrano
nelle due categorie sopra esaminate in caso di applicazione della VIA.
Ma questa pur
significativa novità rischia di essere enormemente depotenziata dai seguenti
limiti intrinseci alla lettera delle nuova norma.
I LIMITI DI QUESTA NORMA
I limiti di
questa norma sono i seguenti:
1. non si
applica a tutte le altre categorie di progetti sottoponibili a VIA ex allegato
II alla Parte II del DLgs 152/2006. Progetti che possono avere impatti sanitari
se non maggiori quanto meno simili a raffinerie, gassificatori, rigassificatori
e centrali termolettriche;
2. non si
applica alle procedure di AIA almeno per le installazioni più impattanti,
considerato che non sempre AIA e VIA avvengano contemporaneamente sullo stesso
impianto e/o progetto;
3. non si
applica alle procedura di VAS in palese contraddizione con le linee guida del
sistema delle Agenzie Ambientali e dell’ISPRA che invece prevedono la VIIAS
anche nelle procedura di VAS
4. per
definire il contenuto della VIS si fa rinvio a successive linee guida
dell’Istituto Superiore di Sanità e non si citano quelle già esistenti prodotte
dal sistema delle Agenzie Ambientali e dall’Ispra di cui ho trattato QUI.
5. la
previsione che le risorse da utilizzare per applicare la VIS non debbano
comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, il che significa di fatto
l’impossibilità per l’ISS di svolgere i compiti che questa norma gli
assegna. Non comprendendo che la VIS
prevenendo l’impatto sanitario ridurrà complessivamente i costi sanitari anche
pubblici per cifre per maggiori di quelle necessarie per il suo funzionamento e
applicazione concreta.
6. la
mancata definizione dei passaggi formali che l’ISS dovrà svolgere per integrare
la attività del valutatore cioè l’Autorità Competente al rilascio del
provvedimento di VIA.
Questi 6 limiti, tutti
insieme, potranno comportare una
sostanziale non applicazione di questo nuovo strumento di valutazione pur
introdotto obbligatoriamente nel nostro ordinamento dalla nuova legge sopra
descritta.
[1]
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&elenco30giorni=false
[2] gruppo di esperti riuniti, nel 1999
a Gothenburg dal WHO European Centre for Health Policy (ECHP)
insomma si applica quasi su niente
RispondiEliminaesatto..... ma qui potremmo proporre una legge regionale per le procedura di VIA VAS e AIA di competenza della regione in questo modo per fare un esempio la valutazione di impatto sanitario sarebbe applicabile anche alla VIA su Saturnia..
Elimina