PREMESSA SINTESI DEL PRESENTE POST
Il Sindaco di Portovenere
in relazione al nuovo progetto relativo al rigassificatore di Panigaglia (Le
Grazie) di cui ho trattato ampiamente QUI, dichiara oggi sul Secolo
XIX: “Chi parla di dismissione deve
proporre un’alternativa e considerare che l’area è di Snam”.
Vorrei ricordare che
compito del Sindaco non è quello di limitarsi a registrare una presunta impossibilità di dismettere il rigassificatore dall'attuale sito, ma intanto e prima di tutto di svolgere la propria
funzione che rispetto a questo impianto è tutt’altro che banale come spiego in
questo post.
In secondo luogo sarebbe
bene che prima di parlare di nuovi interventi le autorità preposte
controllassero lo stato del rispetto delle norme di tutela ambientale e di
prevenzione del rischio di incidente che si applicano a questo impianto nella
attuale versione.
Il Sindaco in particolare dovrebbe farsi portavoce di queste richieste
in quanto massima autorità sanitario sul territorio oltre che responsabile del
governo urbanistico dello stesso. Le autorità a cui chiedere chiarimenti, sono
le seguenti:
1. il Prefetto (questioni di protezioni
civile),
2. la Provincia (questioni sul controllo del
rispetto della autorizzazione integrata ambientale),
3. la
Regione il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del
Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, che attraverso il Comitato tecnico regionale preposto
devono effettuare i controlli sul
rispetto della normativa sulle industrie a rischio.
Le questioni che affronto in questo post riguardano:
1.
la mancanza di adeguate informazioni alla popolazione sui rischi di incidenti
potenziali;
2. le modalità di funzionamento dell’impianto, su cosa devono fare i cittadini in caso di incidente (la esercitazione svolta qualche anno fa non è sufficiente e non ha adeguatamente coinvolto la cittadinanza). Sullo stato del rispetto della normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante per il rigassificatore di Panigaglia ho scritto recentemente QUI;
2. le modalità di funzionamento dell’impianto, su cosa devono fare i cittadini in caso di incidente (la esercitazione svolta qualche anno fa non è sufficiente e non ha adeguatamente coinvolto la cittadinanza). Sullo stato del rispetto della normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante per il rigassificatore di Panigaglia ho scritto recentemente QUI;
3.
lo stato del coordinamento della disciplina urbanistica del Comune di
Portovenere in rapporto alla presenza di un impianto come il rigassificatore;
4.
la questione della mai, risolta o comunque affrontata con rigore
amministrativo, contraddizione tra la incompatibilità del rigassificatore e gli attuali strumenti di
pianificazione urbanistica: PUC, PTC, PTCP;
5.
la questione delle compatibilità strategica di un rigassificatore in un golfo
come quello spezzino in profonda evoluzione sotto il profilo dell’aumento del
traffico mercantile, passeggeri e militare nonché con la vocazione turistica
dello stesso anche in relazione alle vicine 5Terre.
LA QUESTIONE DELLA INFORMAZIONE ALLA
POPOLAZIONE: COSA DEVE FARE IL SINDACO
PER UN IMPIANTO COME QUELLO DI PANIGAGLIA
Intanto il Sindaco
dovrebbe chiarire a che punto stiamo con la trasparenza e la pubblicazione di
tutte le informazioni relative al potenziale rischio di incidente rilevante
dell’impianto attuale.
obblighi
informativi a carico del Sindaco del Comune di Portovenere, ex Dpcm 16/2/2007,
che vado ad elencare:
1.
censire gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante presenti
sul territorio di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.;
2. reperire i dati dello
stabilimento attraverso la Scheda di informazione sui rischi di
incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (All.V del D.Lgs.334/99 e
s.m.i.) redatta dal gestore;
3.
esaminare e integrare la Scheda di informazione richiedendo, se
necessario, al gestore maggiori dettagli ai fini di migliorarne la
comprensibilità;
4.
acquisire i dati demografici relativi al territorio a rischio;
5.
acquisire i dati sulle strutture sensibili ove può verificarsi un’elevata
concentrazione di persone (centri commerciali, chiese, stadi, supermercati,
cinema, teatri, uffici, alberghi, ecc.);
6.
acquisire dati sulle strutture sensibili ove è presente un’elevata
concentrazione di persone vulnerabili (ospedali, scuole, strutture sanitarie,
ecc.) in analogia con quanto riportato nel PEE;
7.
predisporre la planimetria del territorio a rischio evidenziando le strutture
sensibili e le tre zone a rischio (di sicuro impatto, di danno e di attenzione)
indicate anche sulla Scheda informativa;
8. individuare gli
strumenti e i mezzi nonché le modalità per la comunicazione in emergenza, in
coordinamento con il gestore dello stabilimento;
9. individuare i possibili
comunicatori/referenti che possono essere coinvolti nella campagna informativa
in quanto ritenuti idonei ad instaurare rapporti diretti con la popolazione a
rischio;
10. costituire uno staff per gestire l’informazione preventiva
e durante l’emergenza e predisporre corsi di formazione per tutti coloro che
potrebbero essere utilizzati nelle attività di diffusione e spiegazione dei
contenuti del messaggio informativo;
11. pianificare la campagna informativa nelle due fasi:
11.1.fase preventiva –
in questa fase l’informazione è finalizzata a mettere ogni individuo nella
condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, i segnali dall’allarme e
cessato allarme e i comportamenti da assumere durante l’emergenza;
11.2.fase emergenza –
durante l’emergenza l’informazione è finalizzata ad avvertire (con i sistemi
d’allarme previsti) la popolazione dell’evento incidentale in atto e ad
attivare i relativi comportamenti;
12. progettare la modalità comunicativa con la quale introdurre
e spiegare la Scheda d’informazione attraverso: una lettera
del Sindaco, la cartellonistica, le assemblee pubbliche, l’informativa
attraverso i media, una pagina web, ecc.;
13. prevedere la verifica
dei risultati della campagna informativa effettuata attraverso la distribuzione
di un questionario predisposto sulla base delle indicazioni fornite (allegato
4);
14. predisporre le idonee
azioni correttive attraverso una integrazione o rimodulazione della campagna
informativa;
15. comunicare le modalità di esecuzione dell’evacuazione
assistita (quando prevista);
16. comunicare i punti di raccolta e informare sul sistema di
assistenza immediata degli sfollati con controlli di carattere
medico-sanitario;
17. predisporre segnaletica da apporre sui siti evacuati per
rendere noto ove sono reperibili gli sfollati;
18.
predisporre il segnale di cessato allarme;
19. comunicare i provvedimenti adottati (ordinanze urgenti) per
la tutela della salute pubblica (es.: divieto di ingestione di alimenti freschi
provenienti da terreni coinvolti nell’emergenza);
20. utilizzare, ove esistenti, i gruppi di volontariato di
protezione civile per le attività connesse alla campagna informativa secondo il
livello di qualificazione acquisito;
21. consultare la pagina web del Dipartimento della protezione
civile per visionare esempi di campagne informative già realizzate (www.protezionecivile.it).
22. Il Sindaco/Comune deve confrontare i dati sopra elencati
con quanto individuato dal PEE (Piano di emergenza esterno) laddove è
presente e dare le informazioni coerenti con ciò che è riportato nello stesso
piano.
23. Qualora non sia stato ancora redatto il PEE o ai fini di un
suo successivo aggiornamento, il Comune deve inviare alla Prefettura/Ufficio
Territoriale del Governo e alla Provincia il pacchetto informativo adottato per
l’informazione alla popolazione al fine di integrare il PEE.
Ecco sarebbe interessante intanto che il Sindaco chiarisse a che punto siamo
sul rispetto di questo obblighi informativi.
RELATIVAMENTE ALLE QUESTIONI URBANISTICHE:
IL CONTROLLO DI URBANIZZAZIONE
Cosa sia il controllo di
urbanizzazione in un Comune con la presenza di una industria a rischio di
incidente rilevante è presto detto: si tratta di pianificare il territorio
nelle aree limitrofe allo stabilimento (il rigassificatore nel nostro caso) in
modo da prevenire situazioni di rischio e soprattutto evitare di aumentarlo questo rischio
costruendo in modo non coordinato con le esigenze, ad esempio, di una eventuale
evacuazione in caso di incidente. Per costruire o costruito si fa riferimento
non solo agli edifici ma anche alle infrastrutture e ogni attività che possa
aumentare il rischio incidentale.
Ora secondo decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16
giugno 2001 (ad oggi ancora in vigore):
“Gli
strumenti urbanistici da adottarsi a
livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai
contenuti del Piano territoriale di coordinamento della
Provincia, le aree da sottoporre a
specifica regolamentazione nei casi
previsti dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti
urbanistici comprendono un elaborato
tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», relativo al
controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono
presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è aggiornato in occasione di ogni variazione allo
strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli
stabilimenti, nonché nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che
modifichino l'area di danno, e comunque almeno
ogni cinque anni.” (questo obbligo è stato confermato dal comma 7
articolo 22 DLgs 105/2015)
Cosa
succede se il RIR non è elaborato
Secondo
il comma 10 dell’articolo 22 qualora non sia stato adottato
l'elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi
relativi agli interventi per:
1.
insediamenti di stabilimenti nuovi;
2.
modifiche degli stabilimenti;
3.
nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti
esistenti,
sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai
requisiti minimi di sicurezza di pianificazione territoriale, come definiti attualmente nelle linee
guida del 2001, previo parere tecnico del Comitato Tecnico Regionale sui rischi connessi alla
presenza dello stabilimento. Tale parere è formulato sulla base delle
informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri
e le modalità contenuti nelle Linee Guida del 2001.
N.B.
questa norma era già prevista dal comma 4 articolo 14 dell’abrogato DLgs
334/1999.
Tutti
i suddetti obblighi non risultano adempiuti nel caso dell’impianto di
Panigaglia sicuramente dal Comune di Portovenere (vedi QUI) i contenuti del
PUC che non prevedono il documento sopra citato: “Elaborato tecnico - Rischio
di incidenti rilevanti”. Quindi qui la violazione parte dal
1999.
Mi permetto un suggerimento al
Sindaco di Portovenere: applichi la norma prevista dall’articolo 6 del nuovo DLgs
105/2015. Questa norma prevede che su
istanza del Comune, il Comitato Tecnico Regionale, fornisca un
parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica,
e fornisca alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e
urbanistica i pareri tecnici per
l'elaborazione dei relativi strumenti di
pianificazione e loro aggiornamento anche al fine di adeguarli a quanto
sopra descritto.
IL
RIGASSIFICATORE E' IN CONTRASTO CON TUTTI GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
Ricordo anche al Sindaco, ma non solo a lui ovviamente, che il rigassificatore, soprattutto in chiave di ampliamento (vedi ora progetto
sulla distribuzione del gnl per autotrazione e navi) è in palese contrasto con
l’attuale PUC di Portovenere (oltre che con il Piano Paesaggistico regionale e
il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Spezia).
In particolare Il PUC
vigente destina l’area della Baia di Panigaglia occupata dalla Snam a zona industriale
(D1) nella quale non risulta ammessa espansione delle attrezzature e
degli impianti esistenti.
L’eventuale rilascio dell’area comporta il riutilizzo del sito
ad usi produttivi ad alto
indice di occupazione (D2 , D3) . Gli interventi previsti si
collocano in una
situazione generale di riduzione delle attrezzature e volumetrie
presente sul sito conformi
quindi a quanto dettato dall’articolo 27 delle norme del
PRG. Tale conformità
permane anche alla luce della variante di PRG attualmente
in itinere; infatti il
piano attuativo può rappresentare la prima delle fasi che
caratterizzeranno il
recupero della baia come previsto nell’Area di Progetto della
suddetta Variante.
CONCLUSIONI
Credo che la vicenda del
rigassificatore, della sua permanenza, del suo eventuale ampliamento meritino
qualcosa di più, anche alla luce di quanto scritto sopra, di una battuta sulla: “mancanza di alternative
all’attuale sito”. Siamo in attesa di
questo qualcosa in più a cominciare dal chiarire se e come il Comune intenda
adeguarsi agli obblighi sopra descritti e fino ad ora non adeguatamente
considerati.
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