lunedì 7 settembre 2015

Rigassificatore e nuovo progetto:chiarimenti urbanistici,ambientali, informativi

PREMESSA SINTESI DEL PRESENTE POST

Il Sindaco di Portovenere in relazione al nuovo progetto relativo al rigassificatore di Panigaglia (Le Grazie) di cui ho trattato ampiamente QUIdichiara oggi sul Secolo XIX: “Chi parla di dismissione deve proporre un’alternativa e considerare che l’area è di Snam”.

Vorrei ricordare che compito del Sindaco non è quello di limitarsi a registrare una presunta impossibilità di dismettere il rigassificatore dall'attuale sito, ma intanto e prima di tutto di svolgere la propria funzione che rispetto a questo impianto è tutt’altro che banale come spiego in questo post.

In secondo luogo sarebbe bene che prima di parlare di nuovi interventi le autorità preposte controllassero lo stato del rispetto delle norme di tutela ambientale e di prevenzione del rischio di incidente che si applicano a questo impianto nella attuale versione. 
Il Sindaco in particolare dovrebbe farsi portavoce di queste richieste in quanto massima autorità sanitario sul territorio oltre che responsabile del governo urbanistico dello stesso. Le autorità a cui chiedere chiarimenti, sono le seguenti:
1. il Prefetto (questioni di protezioni civile),
2. la Provincia (questioni sul controllo del rispetto della autorizzazione integrata ambientale),
3. la Regione il Ministero dell’Interno - Dipartimento  Vigili  del  Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile,  che attraverso il Comitato tecnico regionale preposto  devono effettuare i  controlli sul rispetto della normativa sulle industrie a rischio.

Le questioni che affronto in questo post riguardano:
1. la mancanza di adeguate informazioni alla popolazione sui rischi di incidenti potenziali;
2. le modalità di funzionamento dell’impianto, su cosa devono fare i cittadini in caso di incidente (la esercitazione svolta qualche anno fa non è sufficiente e non ha adeguatamente coinvolto la cittadinanza). Sullo stato del rispetto della normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante per il rigassificatore di Panigaglia ho scritto recentemente QUI;
3. lo stato del coordinamento della disciplina urbanistica del Comune di Portovenere in rapporto alla presenza di un impianto come il rigassificatore;
4. la questione della mai, risolta o comunque affrontata con rigore amministrativo, contraddizione tra la incompatibilità  del rigassificatore e gli attuali strumenti di pianificazione urbanistica: PUC, PTC, PTCP;
5. la questione delle compatibilità strategica di un rigassificatore in un golfo come quello spezzino in profonda evoluzione sotto il profilo dell’aumento del traffico mercantile, passeggeri e militare nonché con la vocazione turistica dello stesso anche in relazione alle vicine 5Terre.


LA QUESTIONE DELLA INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE: COSA DEVE FARE IL SINDACO  PER UN IMPIANTO COME QUELLO DI PANIGAGLIA
Intanto il Sindaco dovrebbe chiarire a che punto stiamo con la trasparenza e la pubblicazione di tutte le informazioni relative al potenziale rischio di incidente rilevante dell’impianto attuale.
obblighi informativi a carico del Sindaco del Comune di Portovenere, ex Dpcm 16/2/2007,  che vado ad elencare:
1. censire gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.;
2. reperire i dati dello stabilimento attraverso la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (All.V del D.Lgs.334/99 e s.m.i.) redatta dal gestore;
3. esaminare e integrare la Scheda di informazione richiedendo, se necessario, al gestore maggiori dettagli ai fini di migliorarne la comprensibilità;
4. acquisire i dati demografici relativi al territorio a rischio;
5. acquisire i dati sulle strutture sensibili ove può verificarsi un’elevata concentrazione di persone (centri commerciali, chiese, stadi, supermercati, cinema, teatri, uffici, alberghi, ecc.);
6. acquisire dati sulle strutture sensibili ove è presente un’elevata concentrazione di persone vulnerabili (ospedali, scuole, strutture sanitarie, ecc.) in analogia con quanto riportato nel PEE;
7. predisporre la planimetria del territorio a rischio evidenziando le strutture sensibili e le tre zone a rischio (di sicuro impatto, di danno e di attenzione) indicate anche sulla Scheda informativa;
8. individuare gli strumenti e i mezzi nonché le modalità per la comunicazione in emergenza, in coordinamento con il gestore dello stabilimento;
9. individuare i possibili comunicatori/referenti che possono essere coinvolti nella campagna informativa in quanto ritenuti idonei ad instaurare rapporti diretti con la popolazione a rischio;
10. costituire uno staff per gestire l’informazione preventiva e durante l’emergenza e predisporre corsi di formazione per tutti coloro che potrebbero essere utilizzati nelle attività di diffusione e spiegazione dei contenuti del messaggio informativo;
11. pianificare la campagna informativa nelle due fasi:
11.1.fase preventiva – in questa fase l’informazione è finalizzata a mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, i segnali dall’allarme e cessato allarme e i comportamenti da assumere durante l’emergenza;
11.2.fase emergenza – durante l’emergenza l’informazione è finalizzata ad avvertire (con i sistemi d’allarme previsti) la popolazione dell’evento incidentale in atto e ad attivare i relativi comportamenti;
12. progettare la modalità comunicativa con la quale introdurre e spiegare la Scheda d’informazione attraverso: una lettera del Sindaco, la cartellonistica, le assemblee pubbliche, l’informativa attraverso i media, una pagina web, ecc.;
13. prevedere la verifica dei risultati della campagna informativa effettuata attraverso la distribuzione di un questionario predisposto sulla base delle indicazioni fornite (allegato 4);
14. predisporre le idonee azioni correttive attraverso una integrazione o rimodulazione della campagna informativa;
15. comunicare le modalità di esecuzione dell’evacuazione assistita (quando prevista);
16. comunicare i punti di raccolta e informare sul sistema di assistenza immediata degli sfollati con controlli di carattere medico-sanitario;
17. predisporre segnaletica da apporre sui siti evacuati per rendere noto ove sono reperibili gli sfollati;
18. predisporre il segnale di cessato allarme;
19. comunicare i provvedimenti adottati (ordinanze urgenti) per la tutela della salute pubblica (es.: divieto di ingestione di alimenti freschi provenienti da terreni coinvolti nell’emergenza);
20. utilizzare, ove esistenti, i gruppi di volontariato di protezione civile per le attività connesse alla campagna informativa secondo il livello di qualificazione acquisito;
21. consultare la pagina web del Dipartimento della protezione civile per visionare esempi di campagne informative già realizzate (www.protezionecivile.it).
22. Il Sindaco/Comune deve confrontare i dati sopra elencati con quanto individuato dal PEE (Piano di emergenza esterno)  laddove è presente e dare le informazioni coerenti con ciò che è riportato nello stesso piano.
23. Qualora non sia stato ancora redatto il PEE o ai fini di un suo successivo aggiornamento, il Comune deve inviare alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo e alla Provincia il pacchetto informativo adottato per l’informazione alla popolazione al fine di integrare il PEE.

Ecco sarebbe interessante intanto che il Sindaco chiarisse a che punto siamo sul rispetto di questo obblighi informativi.



RELATIVAMENTE ALLE QUESTIONI URBANISTICHE: IL CONTROLLO DI URBANIZZAZIONE
Cosa sia il controllo di urbanizzazione in un Comune con la presenza di una industria a rischio di incidente rilevante è presto detto: si tratta di pianificare il territorio nelle aree limitrofe allo stabilimento (il rigassificatore nel nostro caso) in modo da prevenire situazioni di rischio e soprattutto  evitare di aumentarlo questo rischio costruendo in modo non coordinato con le esigenze, ad esempio, di una eventuale evacuazione in caso di incidente. Per costruire o costruito si fa riferimento non solo agli edifici ma anche alle infrastrutture e ogni attività che possa aumentare il rischio incidentale.

Ora secondo decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (ad oggi ancora in vigore):
Gli  strumenti  urbanistici  da  adottarsi  a  livello  comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale  di  coordinamento  della Provincia,  le  aree  da sottoporre  a  specifica  regolamentazione  nei  casi  previsti   dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici  comprendono un elaborato tecnico «Rischio di  incidenti  rilevanti»,  relativo al controllo dell'urbanizzazione  nelle  aree  in  cui sono presenti stabilimenti. Tale  elaborato  tecnico  è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno  degli  stabilimenti,  nonché nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino  l'area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni.” (questo obbligo è stato confermato dal comma 7 articolo 22 DLgs 105/2015)

Cosa succede se il RIR non è elaborato
Secondo il comma 10 dell’articolo 22 qualora non sia stato  adottato  l'elaborato  tecnico  ERIR,  i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi per:
1. insediamenti di stabilimenti nuovi;
2. modifiche degli stabilimenti;
3. nuovi insediamenti o infrastrutture  attorno  agli  stabilimenti esistenti, 
sono  rilasciati  qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di pianificazione territoriale,  come definiti attualmente nelle linee guida del 2001, previo parere tecnico del Comitato Tecnico Regionale sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni  fornite dai  gestori  degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nelle Linee Guida del 2001.
N.B. questa norma era già prevista dal comma 4 articolo 14 dell’abrogato DLgs 334/1999.


Tutti i suddetti obblighi non risultano adempiuti nel caso dell’impianto di Panigaglia sicuramente dal Comune di Portovenere (vedi QUI) i contenuti del PUC che non prevedono il documento sopra citato: “Elaborato tecnico - Rischio di  incidenti  rilevanti”.  Quindi qui la violazione parte dal 1999. 

Mi permetto un suggerimento al Sindaco di Portovenere: applichi la norma prevista dall’articolo 6 del nuovo DLgs 105/2015.  Questa norma prevede che su istanza del Comune, il Comitato Tecnico Regionale, fornisca  un  parere  tecnico  di compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisca alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i  pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di  pianificazione e loro aggiornamento anche al fine di adeguarli a quanto sopra descritto.  



IL RIGASSIFICATORE E' IN CONTRASTO CON TUTTI GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Ricordo anche al Sindaco, ma non solo a lui ovviamente, che il rigassificatore, soprattutto in chiave di ampliamento (vedi ora progetto sulla distribuzione del gnl per autotrazione e navi) è in palese contrasto con l’attuale PUC di Portovenere (oltre che con il Piano Paesaggistico regionale e il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Spezia).
In particolare Il PUC vigente destina l’area della Baia di Panigaglia occupata dalla Snam a zona industriale (D1) nella quale non risulta ammessa espansione delle attrezzature e
degli impianti esistenti. L’eventuale rilascio dell’area comporta il riutilizzo del sito
ad usi produttivi ad alto indice di occupazione (D2 , D3) . Gli interventi previsti si
collocano in una situazione generale di riduzione delle attrezzature e volumetrie
presente sul sito conformi quindi a quanto dettato dall’articolo 27 delle norme del
PRG. Tale conformità permane anche alla luce della variante di PRG attualmente
in itinere; infatti il piano attuativo può rappresentare la prima delle fasi che
caratterizzeranno il recupero della baia come previsto nell’Area di Progetto della
suddetta Variante.



CONCLUSIONI
Credo che la vicenda del rigassificatore, della sua permanenza, del suo eventuale ampliamento meritino qualcosa di più, anche alla luce di quanto scritto sopra,  di una battuta sulla: “mancanza di alternative all’attuale sito”.  Siamo in attesa di questo qualcosa in più a cominciare dal chiarire se e come il Comune intenda adeguarsi agli obblighi sopra descritti e fino ad ora non adeguatamente considerati.


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